Data: 2015-01-14 06:19:49

Poche persone che pregano NON è una moschea - illegittimo divieto comunale

Poche persone che pregano NON è una moschea - illegittimo divieto comunale

[color=red]TAR LOMBARDIA – MILANO, SEZ. II – ordinanza 12 gennaio 2015 n. 36[/color]

N. 00036/2015 REG.PROV.CAU.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3388 del 2014, proposto da:

Associazione Culturale Islamica di Cesano Maderno, rappresentata e difesa dall’avv. Luca Bauccio, con domicilio eletto presso lo stesso in Milano, via Manara, 5;

contro

Comune di Cesano Maderno, rappresentato e difeso dall’avv. Claudio Colombo, con domicilio eletto presso ATAP in Milano, piazza V Giornate, 10;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

del provvedimento di diffida del Dirigente dell’Area Servizi del Territorio Ambiente e Imprese del Comune di Cesano Maderno del 30.09.2014 prot. n. 0033533-30/09/2014-CMNO-S_TE-P.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Cesano Maderno;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2015 il dott. Giovanni Zucchini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

[color=red]Considerato il ricorso, seppure ad un primo sommario esame e salvi i necessari approfondimenti in sede di merito, meritevole di accoglimento, in quanto non appare dimostrato da parte del Comune l’effettivo svolgimento di attività di culto all’interno dell’immobile di cui è causa, non parendo sufficiente la presenza di poche persone intente a pregare, come nel caso di specie (cfr. il doc. 3 del resistente).[/color]

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

Accoglie e per l’effetto:

a) sospende il provvedimento impugnato;

b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 5 giugno 2015.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2015 con l’intervento dei magistrati:

Giovanni Zucchini, Presidente FF, Estensore

Stefano Celeste Cozzi, Primo Referendario

Floriana Venera Di Mauro, Referendario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 12/01/2015.

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