Poche persone che pregano NON è una moschea - illegittimo divieto comunale
[color=red]TAR LOMBARDIA – MILANO, SEZ. II – ordinanza 12 gennaio 2015 n. 36[/color]
N. 00036/2015 REG.PROV.CAU.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 3388 del 2014, proposto da:
Associazione Culturale Islamica di Cesano Maderno, rappresentata e difesa dall’avv. Luca Bauccio, con domicilio eletto presso lo stesso in Milano, via Manara, 5;
contro
Comune di Cesano Maderno, rappresentato e difeso dall’avv. Claudio Colombo, con domicilio eletto presso ATAP in Milano, piazza V Giornate, 10;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento di diffida del Dirigente dell’Area Servizi del Territorio Ambiente e Imprese del Comune di Cesano Maderno del 30.09.2014 prot. n. 0033533-30/09/2014-CMNO-S_TE-P.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Cesano Maderno;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2015 il dott. Giovanni Zucchini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
[color=red]Considerato il ricorso, seppure ad un primo sommario esame e salvi i necessari approfondimenti in sede di merito, meritevole di accoglimento, in quanto non appare dimostrato da parte del Comune l’effettivo svolgimento di attività di culto all’interno dell’immobile di cui è causa, non parendo sufficiente la presenza di poche persone intente a pregare, come nel caso di specie (cfr. il doc. 3 del resistente).[/color]
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)
Accoglie e per l’effetto:
a) sospende il provvedimento impugnato;
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 5 giugno 2015.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2015 con l’intervento dei magistrati:
Giovanni Zucchini, Presidente FF, Estensore
Stefano Celeste Cozzi, Primo Referendario
Floriana Venera Di Mauro, Referendario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 12/01/2015.
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