SALVE,
a seguito di diniego AUA per rifiuti ad una società, la medesima ha presentato ricorso al TAR.
Il Tar la settimana scorsa non ha concesso la sospensiva richiesta dalla ricorrente e adesso attendiamo la definizione.
Oggi, l'Associazione ONLUS difesa dei cittadini che già, a seguito dell'istanza AUA presentata dalla predetta società, con istanza di accesso atti era stata ammessa a partecipare al procedimento inerente l' AUA, ha presentato ulteriore istanza di accesso atti per essere ammessa a partecipare al procedimento riguardante il ricorso presentato e rilascio copie atti.
L'istanza presentata manca di documento di riconoscimento del richiedente: per tale motivo può essere rigettata?
Il ricorso viene gestito dall'ufficio legale di questo Ente, che provvede ad incaricare il legale tramite determinazione.
L'istanza, dovrebbe essere quindi evasa dall'Ufficio legale e non dal Suap?
In considerazione che si tratta il procedimento è ancora in corso in quanto non c'è la sentenza definitiva del tribunale, l'accesso deve essere differito?
Che ci consiglia?
Grazie
L'istanza presentata manca di documento di riconoscimento del richiedente: per tale motivo può essere rigettata?
[color=red]NO, la copia del documento di identità occorre solo in presenza di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e non nelle istanze.
Se l'istanza è poi firmata digitalmente (ma non credo) allora non serve mai.[/color]
Il ricorso viene gestito dall'ufficio legale di questo Ente, che provvede ad incaricare il legale tramite determinazione.
L'istanza, dovrebbe essere quindi evasa dall'Ufficio legale e non dal Suap?
[color=red]NO, sono due cose distinte. Un conto è la gestione del contenzioso, altra l'accesso agli attic he spetta all'ufficio che ha ricevuto l'istanza (in questo caso il SUAP)[/color]
In considerazione che si tratta il procedimento è ancora in corso in quanto non c'è la sentenza definitiva del tribunale, l'accesso deve essere differito?
[color=red]NON ne vedo le ragioni.[/color]
Che ci consiglia?
[color=red]Intanto di fare notifica al controinteressato assegnando 10 giorni, valutare la documentazione ed in linea generale CONCEDERE l'accesso agli atti.[/color]