Data: 2015-01-13 08:16:20

apertura MSV o GSV


Buongiorno sono ad esporre il seguente quesito:

• Una società che già opera su tutto il territorio nazionale, è intenzionata previa autorizzazione edilizia comunale, a realizzare in area periferica e lontano da altre medie strutture di vendita una nuova struttura commerciale di 2800 mq per l’apertura di un supermercato, che non supererà i 2500 mq di vendita non rientrando quindi in GSV;

• La parte commerciale rimanente di 300 mq, separata da una galleria all’ interno del  area da realizzare, rimarrà a disposizione per l’insediamento di negozi, bar/ristorante ecc…..

• La superficie di vendita da autorizzare deve essere quella totale di 2800 mq e quindi rientrerà in GSV, oppure può essere separata e il supermercato autorizzato come MSV evitando cosi il parere della REGIONE?

• I rimanenti 300 mq nei quali si insedieranno eventuali altre attività non necessariamente con superficie di vendita ma cmq con destinazione commerciale con  accesso all’interno della galleria a comune, come si collocano in questo scenario (centro commerciale, forma aggregata)??? 

• Nel caso in cui eliminando la galleria interna ad uso delle eventuali attività commerciali da collocare nei 300 mq rimanenti e predisponendo accessi separati affacciati sul perimetro esterno della struttura sia per gli esercizi commerciali sia per il supermercato devono essere comunque sommati i mq e quindi superando i 2500 mq occorre il parere della regione?

Grazie

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Data: 2015-01-13 11:16:19

Re:apertura MSV o GSV

Non posso fornire una risposta certa. La realtà della situazione può portare a giudicare la fattispecie come un centro commerciale (quindi superficie unitaria pari a 2800 mq) oppure come due insediamenti autonomi caratterizzati solo dalla reciproca vicinanza.
Perché si possa parla di centro commerciale occorrono una serie di “indizi” che possano far ritenere la gestione come unitaria:
- struttura a destinazione specifica
- infrastrutture comuni gestite unitariamente
- spazi di servizio gestiti unitariamente
Guarda qua: http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=17931.0
riporto una sentenza che sancisce una situazione incerta come due strutture separate.

Ti rammento che il concetto di struttura aggregata non è più applicabile, in altre parole, non esiste più. La Coste Costituzionale, con la pronuncia n. 165/2014, ne ha sentenziato l’illegittimità costituzionale.

Sul parere della regione il discorso è complesso. In questa sede riassumo brevemente.
Da un punto di vista essenzialmente procedurale,  sempre in virtù della stessa sentenza citata, il procedimento autorizzatorio è molto snello e non esiste più il complesso meccanismo con la conferenza di servizi regionale. Gli articoli 18 ter, 18 quinquies, 18 sexies, 18 septies, 18 octies della LR 28/05 non sono più applicabili.
In attesa di un’altra attesa sentenza della C.Cost, restano applicabili le recenti disposizioni di carattere urbanistico di cui alla LR 65/2014 a monte dell'avvio del procedimento di autorizzazione. Sul punto vedi soprattutto gli articoli 25, 26, 27 e 224.

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