Data: 2015-01-13 07:06:05

Distributori di CARBURANTE - obblighi e normativa comunitaria - Sent. 16/12/14

Distributori di CARBURANTE - obblighi e normativa comunitaria - Sent. 16/12/14

[color=red]T.A.R. Lombardia Brescia, Sezione II, 16 dicembre 2014 sent. N. 1414[/color]

FATTO

In data 31/10/2012 la Società ricorrente depositava la domanda di istallazione di un impianto di distribuzione carburanti per l’erogazione di gasolio. Il competente Comune di Lonato indiceva una Conferenza di servizi, nel corso della quale la Regione Lombardia evidenziava che il bacino n. 22 non era in equilibrio, con conseguente necessità di prevedere il prodotto metano per le nuove strutture. La successiva apertura (in data 25/3/2013) di un impianto di distribuzione a Rezzato permetteva la concessione della deroga sulla dotazione di metano, ma la Regione prescriveva in alternativa il prodotto GPL.
All’obiezione della ricorrente per cui, dal punto di vista tecnico, era impossibile l’istallazione di un impianto di distribuzione di GPL – ricadendo l’impianto in parte in zona di rispetto ferroviario – la Regione replicava chiedendo di interpellare nuovamente Rete Ferroviaria Italiana (RFI).
Con l’atto impugnato, infine, il Comune denegava la richiesta autorizzazione sulla base del parere negativo della Regione Lombardia.
Con gravame ritualmente notificato e tempestivamente depositato presso la Segreteria della Sezione, parte ricorrente impugna il provvedimento in epigrafe, deducendo i seguenti motivi di diritto:
a) Violazione dell’art. 83-bis commi 17 e 18 del D.L. 112/2008 in relazione agli artt. 49 e 54 TFUE, dell’art. 117 della Costituzione, dell’art. 1 commi 1 e 2 della L. 31/2003 e dell’art. 10 della L. 62/53, in quanto la norma nazionale (art. 83-bis) stabilisce che l’istallazione e l’esercizio di un impianto non può essere subordinato al rispetto di vincoli che prevedano obbligatoriamente la presenza contestuale di più tipologie di carburanti, se tale obbligo comporta ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità dell’obbligo;
b) Erronea applicazione degli artt. 87, 81 comma 1 lett. d) e 89 comma 2 della L.r. 6/2010, eccesso di potere per travisamento dei fatti, in quanto nella fascia di rispetto ferroviario non è possibile installare colonnine, serbatoi e tubazioni interrate che trasportano liquidi o gas infiammabili;
c) Erronea applicazione dell’art. 87 comma 7 della L.r. 6/2010, essendosi formato il silenzio-assenso per maturazione del termine di 120 giorni (in assenza di una pronuncia definitiva dell’autorità preposta).
Si è costituita in giudizio la Regione Lombardia, chiedendo la reiezione del gravame.
Con ordinanza n. 274, assunta nella Camera di consiglio del 14/5/2014, è stata motivatamente accolta la domanda cautelare.
Alla pubblica udienza del 4/12/2014 il gravame introduttivo è stato chiamato per la discussione e trattenuto in decisione.

DIRITTO

La ricorrente censura l’ordinanza comunale 29/1/2014, recante la reiezione della domanda di autorizzazione all’istallazione e esercizio di un impianto di distribuzione carburanti a uso pubblico in Via Isonzo/via Filatoio.
1. E’ infondato il terzo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente rivendica la formazione del silenzio assenso. Benaco 2000 osserva che la domanda è stata depositata il 31/10/2012, il 27/12/2012 ha avuto luogo la Conferenza di servizi, mentre tra il 27/12/2012 e il 21/5/2013 il termine era sospeso per l’attivazione del sub-procedimento di deroga, e poi ha ripreso a decorrere: quindi l’atto finale doveva essere emanato entro il 18/9/2013, mentre il diniego è del 5/2/2014.
1.1 Come anticipato nell’ordinanza cautelare, la richiesta di integrazione istruttoria, non soddisfatta dalla parte ricorrente, ha impedito la formazione del silenzio assenso. Si fa riferimento, in particolare, all’istanza di acquisizione di nuovo parere da parte di RFI, formulata nella nota regionale 21/5/2013 (doc. 8 ricorrente) e ribadita nella lettera del 4/12/2013 (doc. 10). L’istanza non poteva definirsi “esplorativa”, ma era al contrario giustificata dalla specifica competenza di RFI per le zone di rispetto ferroviario. In buona sostanza la disposizione invocata dalla ricorrente statuisce che “La richiesta di autorizzazione si intende accolta se, trascorsi centoventi giorni dalla data di presentazione della stessa, risultante dal protocollo comunale, il comune non comunica il diniego all’interessato”, e tuttavia nel procedimento è subentrata una richiesta di deroga all’obbligo di istallazione del GPL (depositata il 3/4/2013), che ha comportato il ricalcolo del termine predetto, poi interrotto dalle due istanze regionali mai riscontrate.
2. Con il motivo principale la ricorrente si duole della violazione dell’art. 83-bis commi 17 e 18 del D.L. 112/2008 in relazione agli artt. 49 e 54 TFUE, dell’art. 117 della Costituzione, dell’art. 1 commi 1 e 2 della L. 31/2003 e dell’art. 10 della L. 62/53, in quanto la norma nazionale (art. 83-bis) stabilisce che l’istallazione e l’esercizio di un impianto non può essere subordinato al rispetto di vincoli che prevedano obbligatoriamente la presenza contestuale di più tipologie di carburanti, se tale obbligo comporta ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità dell’obbligo. Aggiunge Benaco 2000 che:
• l’Italia è stata deferita dalla Commissione Europea per le restrizioni nel settore della distribuzione del carburante al dettaglio, tra l’altro per la condizione che subordina l’apertura di nuove stazioni al rispetto delle condizioni di programmazione del mercato;
• l’art. 89 della Legge regionale è in contrasto con il diritto comunitario, in quanto impone incondizionatamente l’obbligo per i nuovi impianti con più prodotti di dotarsi di metano o, per i bacini in equilibrio, di GPL (per questi senza possibilità alcuna di deroga);
• per il GPL non vi è neppure la finalità di garantire l’adeguata ed equilibrata copertura (come per il metano), posto che la distribuzione è ormai capillare (cita pag. 525 codice del Commercio della Regione ove si evidenzia la diffusione Lombardia del GPL pari al 14,4% dei punti vendita con tassi di diffusione elevati nelle province di Mantova, Cremona Brescia).
Benaco 2000 censura poi l’erronea applicazione degli artt. 87, 81 comma 1 lett. d) e 89 comma 2 della L.r. 6/2010 e l’eccesso di potere per travisamento dei fatti, in quanto nella fascia di rispetto ferroviario non è possibile installare colonnine, serbatoi e tubazioni interrate che trasportano liquidi o gas infiammabili; non si possono rispettare le fasce di sicurezza previste dal DPR 340/2003 (cfr. perizia tecnica geom. Bellini – doc. 7); [color=red]la richiesta della Regione non ha senso poiché il nuovo impianto non comporta una semplice aggiunta ma la ricollocazione di altri prodotti in un complesso sistema ad incastro difficilmente realizzabile, se non con lo sconvolgimento del progetto originario e l’indebita intrusione nelle scelte imprenditoriali. [/color]
Le articolate doglianze non sono condivisibili, e il Collegio in proposito ritiene di dover rivedere quanto sommariamente statuito in sede cautelare.
2.1 [b][color=blue]In effetti, l’art. 83-bis comma 17 del D.L. 112/2008 statuisce che “Al fine di garantire il pieno rispetto delle disposizioni dell’ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e di assicurare il corretto e uniforme funzionamento del mercato, l’installazione e l’esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti non possono essere subordinati alla chiusura di impianti esistenti né al rispetto di vincoli, con finalità commerciali, relativi a contingentamenti numerici, distanze minime tra impianti e tra impianti ed esercizi o superfici minime commerciali o che pongono restrizioni od obblighi circa la possibilità di offrire, nel medesimo impianto o nella stessa area, attività e servizi integrativi o che prevedano obbligatoriamente la presenza contestuale di più tipologie di carburanti, ivi incluso il metano per autotrazione, se tale ultimo obbligo comporta ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità dell'obbligo”.[/color][/b] [color=red]Il Collegio condivide il rilievo che – ove una legge regionale stabilisca la necessità che i nuovi impianti siano dotati anche di un prodotto eco-compatibile (quale GPL o metano) – la stessa non può essere interpretata che nel senso stabilito dalla legge nazionale (a sua volta conforme dal diritto comunitario) e quindi non può ritenersi che imponga un obbligo assoluto, essendo sempre necessaria una valutazione nel senso di determinare “se tale ultimo obbligo comporta ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità dell'obbligo” (T.A.R. Puglia Lecce, sez. I – 23/5/2013 n. 1207); [/color]
2.2 L’articolazione dei fatti di causa tuttavia non permette di ritenere soddisfatta la condizione posta dal legislatore nazionale, in quanto gli ostacoli tecnici (o gli oneri economici eccessivi) devono essere comprovati dall’operatore economico che intende sottrarsi all’adempimento, in questo caso previsto dal legislatore regionale. Ebbene, ad avviso di questo Tribunale, Benaco 2000 non ha fornito elementi sufficienti a dimostrare le predette difficoltà, né ha illustrato con chiarezza gli impedimenti elevati dalla legge a condizione per ottenere (in conformità all’ordinamento comunitario) una deroga.
2.3 Sul primo profilo (gli ostacoli tecnici) la ricorrente afferma più volte il mancato rispetto delle distanze di sicurezza in materia ferroviaria, ma non ha ottemperato all’invito a ottenere un parere circostanziato di RFI sulle specificità del prodotto GPL (mentre per il gasolio il parere emesso era favorevole). Anche sull’ulteriore requisito Benaco 2000 si spende in modo vago, lamentando la necessità di ricollocare gli altri prodotti in un complesso sistema ad incastro difficilmente realizzabile se non con lo sconvolgimento del progetto originario e l’indebita intrusione nelle scelte imprenditoriali: è in proposito necessaria una perizia più accurata che indichi le soluzioni tecniche astrattamente percorribili (anche sulla base del nuovo parere RFI) e un dettagliato quadro dei costi da sostenere, al fine di giustificare la deroga e dare conto della onerosità dell’intervento.
2.4 La conclusione predetta è avvalorata dalle vicende che hanno fatto seguito all’ordinanza cautelare di accoglimento, descritte nella memoria regionale del 17/10/2014, per cui nuovamente la Società ha rivendicato l’autonomia nelle scelte di investimento senza produrre elaborati progettuali suscettibili di dimostrare l’esborso economico non proporzionato.
2.5 Quanto infine al rilievo della diffusa distribuzione del GPL, il legislatore regionale ha all’evidenza ampia libertà nei fini da perseguire per una estensione ancora maggiore del prodotto eco-compatibile. Da questo punto di vista non è passibile di positivo scrutinio la contestazione dell’atto amministrativo emanato nel pieno rispetto della normativa regionale.
In conclusione il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Le spese di lite possono essere equamente compensate, in ragione delle opposte conclusioni raggiunte dal Collegio in sede cautelare.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
La presente sentenza è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Giorgio Calderoni, Presidente
Stefano Tenca, Consigliere, Estensore
Mara Bertagnolli, Consigliere

riferimento id:23961
vuoi interagire con la community? vai al NUOVO FORUM - community.omniavis.it