il ns. comune si avvale di un gestore di posta privata per la lavorazione della propria corrispondenza. A seguito della sentenza Corte Cassazione n. 2035 del 30/1/2014 che ha dichiarato la nullità della notifica avvenuta tramite posta privata e posto che, ai sensi dell'art. 4, D.Lgs. 261/99, sono affidati in via esclusiva al fornitore del servizio universale:
a) i servizi inerenti le notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, e successive modificazioni;
b) i servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta di cui all'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Si chiede se sia corretto affermare che tutte le notifiche effettuate dal messo notificatore e le notifiche dei tributi locali debbano essere effettuate esclusivamente tramite posta universale.