Salve,
l'art.15 comma 1 lett. c) della LR 28/2005 così come l'art.25 della LR 64R/2013 stabiliscono che l'area scoperta, adiacente all'esercizio commerciale, anche se accessibile alla clientela, non costituisce superficie di vendita, purchè non superiore al 20% della SV. Viene inoltre statuito che non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, ecc, se non accessibili alla clientela.
La domanda è questa:
1) il requisito della non accessibilità alla clientela è applicabile anche all'area scoperta, per cui, pur di qualsiasi dimensione, questa, se non accessibile alla clientela (adibita a magazzino, deposito), non viene mai considerata ai fini del calcolo della SV?
1a) ugualmente, se l'area scoperta venisse adibita ad area di esposizione, ugualmente non accessibile, non verrebbe conteggiata ai fini della SV?
2) se un'area scoperta accessibile alla clientela, è superiore al 20%, la sua superficie rientra per intero ai fini del calcolo della SV?
Grazie per la risposta.
La ratio della modifica alla definizione della superficie di vendita che citi va nel senso di non considerare superficie di vendita le aree scoperte, quindi non attrezzate, adiacenti all'esercizio, accessibili alla clientela su cui siano esposti prodotti destinati alla vendita purché la lora estensione sia inferiore al 20% della superficie di vendita autorizzata.
Quindi, se non è accessibile alla clientela non è mai considerata superficie di vendita ma occorre stare attenti a non eleudere in modo illegittimo la norma. Magari anche se non accessibile può comunque fare da vetrina espositiva dei prodotti (vedi punto 1a della tua domanda). Non è possibile stabilire a priori quale potrebbe essere l'interpretazione di un vigile urbano ma se i prodotti sono ben visibili e se la loro esposizione è funzionale all'acquisto allora può essere contestato l'aumento della superficie di vendita (sempre che sia maggiore del 20% della sup. autorizzata).
In ogni caso, l'area scoperta adiacente, in genere, è destianta a posteggio e tale deve restare quella destinazione d'uso dato che è stata parametrizzata sulla superficie di vendita interna.
Per il punto 2 direi che la superficie di vendita sarebbe quella eccedente il 20% (da esplicitare in regolamentazione comunale). Tale parte dovrebbe avere una destinazione d'uso commerciale.