Salve,
in un immobile con destinazione urbanistica di commercio all'ingrosso, catastalmente classato in D8, di Mq 900, dovrà essere intrapresa un'attività congiunta di commercio all' ingrosso e al dettaglio di materiale edilizio, ferramenta e materiale termoidraulico.
All'interno dell'unità immobiliare, con pannelli in cartongesso, verrà delimitata l'area destinata alla vendita al minuto (100 mq), da quella destinata all'ingrosso (150 mq), mentre la restante parte dell'immobile (Mq 650) sarà destinata a deposito e uffici, non accessibili alla clientela. Non verrà effettuato quindi alcun frazionamento catastale dell'unità, che manterrà la medesima consistenza.
Le domande sono le seguenti:
1) Non è necessaria la variazione della destinazione urbanistica dell'immobile in quanto,ai sensi del 4° comma dell'art. 99, LR 65/2014, la superficie utilizzata per la vendita al dettaglio, che costituirebbe utilizzo difforme, non è prevalente in termini di superficie?
2) Anche in caso di esercizio congiunto ingrosso/dettaglio dei materiali sopraindicati, sono applicabili le agevolazioni (nella disciplina più favorevole) previste dall'art 21 comma 6 e dall'art. 21 bis della LR 28/2005, intendendosi ormai superate le disposizioni di cui all'art 24 3° comma del DGPR 15/R/2009, che, riferendosi all'art. 21, comma 3 LR 28/2005 nella versione abrogata, non risultano coordinate con le modifiche apportate nel 2012 al TU sul commercio?
3) Ugualmente devono ritenersi superate anche le disposizioni di cui all'art.25 Reg 15R/2009, comma 1, laddove dispongono che in caso di esercizio congiunto ingrosso/dettaglio la superficie di vendita complessiva "si considera ripartita tra le due attività nella misura del 50 per cento ciascuna..."?
4) Riterrei inoltre superato dalle modifiche al TU commercio del 2012, anche quanto previsto al 3° comma del medesimo art.25 15R/2009, dove si dispone l'obbligo di delimitazione della superficie di vendita al dettaglio.
Grazie per la risposta.
Salve,
in un immobile con destinazione urbanistica di commercio all'ingrosso, catastalmente classato in D8, di Mq 900, dovrà essere intrapresa un'attività congiunta di commercio all' ingrosso e al dettaglio di materiale edilizio, ferramenta e materiale termoidraulico.
All'interno dell'unità immobiliare, con pannelli in cartongesso, verrà delimitata l'area destinata alla vendita al minuto (100 mq), da quella destinata all'ingrosso (150 mq), mentre la restante parte dell'immobile (Mq 650) sarà destinata a deposito e uffici, non accessibili alla clientela. Non verrà effettuato quindi alcun frazionamento catastale dell'unità, che manterrà la medesima consistenza.
Le domande sono le seguenti:
[color=red]Data la generale legittimità dell’esercizio congiunto del commercio al dettaglio e all’ingrosso non vedo la necessità della suddivisione dei relativi ambienti (100+150), in ogni caso si resterebbe nei limiti dell’esercizio di vicinato, quindi stesse procedure che per 100 mq (senza contare poi quello che dici al punto 2)[/color]
1) Non è necessaria la variazione della destinazione urbanistica dell'immobile in quanto ,ai sensi del 4° comma dell'art. 99, LR 65/2014, la superficie utilizzata per la vendita al dettaglio, che costituirebbe utilizzo difforme, non è prevalente in termini di superficie?
[color=red]Sì, la disposizione che citi, riprendendo il nuovo art. 23-ter del DPR 380/2001, va proprio in quel senso.[/color]
2) Anche in caso di esercizio congiunto ingrosso/dettaglio dei materiali sopraindicati, sono applicabili le agevolazioni (nella disciplina più favorevole) previste dall'art 21 comma 6 e dall'art. 21 bis della LR 28/2005, intendendosi ormai superate le disposizioni di cui all'art 24 3° comma del DGPR 15/R/2009, che, riferendosi all'art. 21, comma 3 LR 28/2005 nella versione abrogata, non risultano coordinate con le modifiche apportate nel 2012 al TU sul commercio?
[color=red]Sì, guarda qua:[/color] http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=23840.0
3) Ugualmente devono ritenersi superate anche le disposizioni di cui all'art.25 Reg 15R/2009, comma 1, laddove dispongono che in caso di esercizio congiunto ingrosso/dettaglio la superficie di vendita complessiva "si considera ripartita tra le due attività nella misura del 50 per cento ciascuna..."?
[color=red]Sì, però si applica il regime abilitativo riferito al commercio al dettaglio considerando l’ampiezza della superficie totale.[/color]
4) Riterrei inoltre superato dalle modifiche al TU commercio del 2012, anche quanto previsto al 3° comma del medesimo art.25 15R/2009, dove si dispone l'obbligo di delimitazione della superficie di vendita al dettaglio.
[color=red]Sì, l’esercizio congiunto è sempre ammesso, come detto all'inizio.[/color]
Grazie per la risposta.
Grazie per la risposta.
La separazione tra le due aree di vendita (ingrosso/dettaglio) è stata valutata al solo fine di "delimitare" la parte dell'immobile con l'utilizzo urbanistico difforme (dettaglio), rispetto alla destinazione d'uso urbanistica dell'intero fabbricato (commercio all'ingrosso), per rendere possibile l'applicazione dell'art.99, c.4° della LR 65/2014, "favorendo" l'individuazione della superficie prevalente.
Gradirei un tuo parere in merito.
Saluti.
Vista l'esiguità della superficie (in ogni caso siamo sotto soglia) e visto che nella pratica risulta impossibile, a meno di ingressi separati, stabilire "chi compra che cosa", direi che la suddivisione è abbastanza inutile. Diciamo che con la suddivione farai le cose più precise ma non vedo illegittimità in caso contrario
riferimento id:23932