Data: 2015-01-09 13:13:53

strutture commiato

La L.R. 34 del 2008 “Norme in materia di attività funeraria, cremazione e dispersione delle ceneri”
definisce:
"ambito funebre" l'attività funebre e i servizi forniti dalle strutture per il commiato.
All’art. 15, poi, per l’attività funebre è prevista un’autorizzazione per l’esercizio mentre (art. 17) per le strutture di commiato, fatti salvi i requisiti urbanistico-edilizi, è previsto solo il rispetto degli idonei requisiti igienico-sanitari.
Detto ciò, una impresa già autorizzata ai sensi dell’art. 15 che voglia aprire una struttura per il commiato deve integrare l’esercizio della stessa nella propria autorizzazione o non abbisogna di alcuna innovazione autorizzativa (fermo il rispetto dei requisiti edilizi e sanitari della struttura per il commiato), anche in considerazione dell’art. 17 co. 3. 

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