Consiglio di Stato, Sez. III, n. 5855, del 26 novembre 2014
[color=red]Elettrosmog. Installazione SRB, inammissibilità ricorso di 1° grado per omessa notifica alla scuola elementare da ritenersi controinteressata[/color]
La qualità di controinteressato va riconosciuta nella compresenza dell’elemento sostanziale, vale a dire al soggetto portatore di un interesse analogo e contrario a quello che legittima la posizione del ricorrente, e dell’elemento formale, costituito dall’indicazione nominativa del medesimo soggetto nel provvedimento impugnato o la sua agevole individuabilità aliunde. Nella specie, è evidente la sussistenza dell’elemento formale, stante l’indicazione del menzionato istituto scolastico nel diniego di d.i.a. impugnato in via principale, reso in applicazione del regolamento comunale che, nell’ottica della minimizzazione dell’esposizione ai campi elettromagnetici dei particolari frequentatori, qualifica gli edifici adibiti a scuole (o asili, o aree e servizi similari) come siti sensibili tanto da imporre una determinata distanza di rispetto dal fabbricato (o dalla recinzione) ai fini dell’installazione degli impianti di cui trattasi. L’elemento sostanziale è identificabile nell’interesse concreto, diretto ed immediato derivante alla scuola dal mantenimento in vita dello stesso diniego, il quale le consente di conservare la posizione giuridica di soggetto espressamente tutelato dall’esposizione ai campi elettromagnetici, conseguente all’applicazione nei suoi confronti della misura introdotta col detto regolamento comunale. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)
http://www.lexambiente.com/materie/elettrosmog/55-consiglio-di-stato55/11118-2014-11-30-12-42-32.html