Data: 2015-01-09 12:10:35

Residence e destinazione all'uso.

Per l'attivita' di residence che destinazione d'uso deve avere l'agibilita'?. Puo' essere sufficiente l'agibilita' rilasciata per la civile abitazione?
Grazie Carlasalve

riferimento id:23910

Data: 2015-01-09 12:44:54

Re:Residence e destinazione all'uso.


Per l'attivita' di residence che destinazione d'uso deve avere l'agibilita'?. Puo' essere sufficiente l'agibilita' rilasciata per la civile abitazione?
Grazie Carlasalve
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Certo, lo prevede la vs. legge regionale

Puglia

L.R. 11-2-1999 n. 11
Disciplina delle strutture ricettive ex articoli 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro.

Art. 41
Definizione.

1. L'attività ricettiva può essere svolta attraverso:

a) residenze turistiche o residence;

b) case e appartamenti per vacanza.

2. Sono residenze turistiche o residence le strutture ricettive gestite in forma imprenditoriale e organizzata che forniscono alloggio e servizi in appartamenti autonomi o unità abitative composte da uno o più vani arredati e dotati di servizi igienici e di cucina e collocati in un complesso immobiliare unitario.

3. Sono case e appartamenti per vacanza gli immobili gestiti in forma imprenditoriale, e non occasionale, per l'affitto ai turisti, composti da uno o più vani, arredati, dotati di servizi igienici, cucina e collocati anche in più complessi immobiliari.

4. Entrambe le strutture ricettive di cui ai commi precedenti possono essere concesse in affitto ai turisti nel corso di una o più stagioni con contratti aventi validità non superiore a tre mesi consecutivi e non inferiori a sette giorni.

5. Nella gestione delle residenze turistiche e delle case e appartamenti per vacanza è vietata la somministrazione di cibi e bevande nonché l'offerta di servizi centralizzati caratteristici delle aziende alberghiere.

[color=red]6. Le strutture destinate all'attività ricettiva di cui al comma 2 devono possedere i requisiti edilizi, igienico-sanitari e di sicurezza previsti dalle norme di legge e regolamenti vigenti per i locali di civili abitazioni.
[/color]
7. L'utilizzo degli immobili a residenze turistiche e case e appartamenti per vacanza non comporta modifiche di destinazione d'uso ai fini urbanistici.

8. I titolari o i gestori delle imprese organizzate e gestite in forma imprenditoriale di cui al presente articolo sono tenuti a iscriversi alla sezione speciale del registro degli esercenti il commercio previsto dall'art. 5 della legge n. 217 del 1983.

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