Ciao,
due domande al volo:
1. per la vendita di dvd, cd o altri supporti contenenti materiale audio/video, non è più necessaria la comunicazione alla questura, vero?
2. per la consegna a domicilio di giornali, vi sono dei particolari adempimenti da porre in essere o, una volta che si ha l'autorizzazione alla vendita, non ci sono problemi per l'esecuzione del servizio e lo stesso si può svolgere liberamente?
grazie
1. per la vendita di dvd, cd o altri supporti contenenti materiale audio/video, non è più necessaria la comunicazione alla questura, vero?
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C'è ancora l'obbligo della comunicazione al SUAP che la gira alla Questura
R.D. 18-6-1931 n. 773
Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 giugno 1931, n. 146.
Art. 75-bis (144)
Chiunque intenda esercitare, a fini di lucro, attività di produzione, di duplicazione, di riproduzione, di vendita, di noleggio o di cessione a qualsiasi titolo di nastri, dischi, videocassette, musicassette o altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, ovvero intenda detenere tali oggetti ai fini dello svolgimento delle attività anzidette, deve darne preventivo avviso al questore che ne rilascia ricevuta, attestando l'eseguita iscrizione in apposito registro. (145)
(144) Articolo inserito dall'art. 8, comma 2, L. 18 agosto 2000, n. 248.
(145) Comma così modificato dall'art. 13, comma 1, lett. d), D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35.[/color]
2. per la consegna a domicilio di giornali, vi sono dei particolari adempimenti da porre in essere o, una volta che si ha l'autorizzazione alla vendita, non ci sono problemi per l'esecuzione del servizio e lo stesso si può svolgere liberamente?
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CONFERMO ed ecco la norma di riferimento
D.Lgs. 24-4-2001 n. 170
Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell'articolo 3 della L. 13 aprile 1999, n. 108.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 maggio 2001, n. 110.
3. Esenzione dall'autorizzazione.
1. Non è necessaria alcuna autorizzazione:
a) per la vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati, associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate;
b) per la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi, che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa;
c) per la vendita nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni distaccate, dei giornali da esse editi;
d) per la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole;
[b]e) per la consegna porta a porta e per la vendita ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti;
[/b]
f) per la vendita in alberghi e pensioni quando essa costituisce un servizio ai clienti;
g) per la vendita effettuata all'interno di strutture pubbliche o private rivolta unicamente al pubblico che ha accesso a tali strutture.[/color]