Acque. Scarichi di frantoi oleari - Cass. Sez. III n. 34758 del 26 settembre 2011
In materia di fertirrigazione, ossia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari di cui alla legge 11 novembre 1996 n. 574, tale normativa è applicabile solo ai frantoi che operano in stretta connessione con l'azienda agricola e che trattano in massima parte quanto prodotto dalla stessa, atteso che solo in questo caso i quantitativi di acque ottenute dalla lavorazione risultano contenuti in limiti di tollerabilità dei terreni ove vengono distribuite. Invece il reato di scarico di acque reflue industriali in difetto di autorizzazione viene integrato quando l'utilizzazione delle acque di vegetazione dei frantoi avviene al di fuori dei casi e delle procedura previste dalla legge
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