Buongiorno vorrei sapere cosa devo fare per aprire un bar all interno di un area di servizio con partita IVA unica e ditta individuale.
riferimento id:23876Ti riporto parte dell’art. 28 del DL 98/2011.
[i]8. Al fine di incrementare la concorrenzialità, l'efficienza del mercato e la qualità dei servizi nel settore degli impianti di distribuzione dei carburanti, [b]è sempre consentito[/b] in tali impianti:
a) l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge 25 agosto 1991, n. 287, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 64, commi 5 e 6, e il possesso dei requisiti di onorabilità e professionali di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
b) l'esercizio dell'attività di un punto di vendita non esclusivo di quotidiani e periodici senza limiti di ampiezza della superficie, nonché, tenuto conto delle disposizioni degli articoli 22 e 23 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, l'esercizio della rivendita di tabacchi, nel rispetto delle norme e delle prescrizioni tecniche che disciplinano lo svolgimento delle attività di cui alla presente lettera, presso gli impianti di distribuzione carburanti con una superficie minima di 500 mq, a condizione che, per la rivendita di tabacchi, la disciplina urbanistico-edilizia del luogo consenta all'interno di tali impianti la costruzione o il mantenimento di locali chiusi, diversi da quelli al servizio della distribuzione di carburanti, con una superficie utile minima non inferiore a 30 mq;
c) la vendita di ogni bene e servizio, nel rispetto della vigente normativa relativa al bene e al servizio posto in vendita, a condizione che l'ente proprietario o gestore della strada verifichi il rispetto delle condizioni di sicurezza stradale.
[...]
10. Le attività di cui al comma 8, lettere a), b) e c), di nuova realizzazione, anche se installate su impianti esistenti, sono esercitate dai soggetti titolari della licenza di esercizio dell'impianto di distribuzione di carburanti rilasciata dall'ufficio tecnico di finanza, salvo rinuncia del titolare della licenza dell'esercizio medesimo, che [b]può consentire a terzi lo svolgimento delle predette attività[/b]. Limitatamente alle aree di servizio autostradali possono essere gestite anche da altri soggetti, nel caso in cui tali attività si svolgano in locali diversi da quelli affidati al titolare della licenza di esercizio. In ogni caso sono fatti salvi gli effetti delle convenzioni di subconcessione in corso alla data del 31 gennaio 2012, nonché i vincoli connessi con procedure competitive in aree autostradali in concessione espletate secondo gli schemi stabiliti dall'Autorità di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214
[/i]
Se poi vai a vedere l’art. 64 del d.lgs. n. 59/2010 commi 5 e 6 dispongono:
5. L'esercizio dell'attività è subordinato alla conformità del locale ai criteri sulla sorvegliabilità stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, anche in caso di ampliamento della superficie.
6. L'avvio e l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è soggetto al rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro.
Quindi, la normativa statale del 2011 fungendo da principio cardine in materia di tutela della concorrenza, dà completa libertà nell’avviare la somministrazione nella aree di servizio: [b]è sempre possibile[/b]. Per come è scritta la norma sembrerebbe NON necessaria neanche una procedura di SCIA. Sul punto puoi sentire il SUAP di riferimento. In via precauzionale puoi are una SCIA dove dichiari il possesso dei requisiti morali e professionali, il possesso dei luoghi data la rinuncia del gestore e il contratto stipulato con il proprietario, nonché il rispetto dei commi 5 e 6 dell’art. 64. Dal lato igienico sanitario dovrai necessariamente presentare una notifica sanitaria ex Reg. CE 852/2004 per attestare l’idoneità dei luoghi e delle attrezzature al tipo d attività svolta.
Se hai bisogno di costruire chioschi o simili oppure ristrutturare fabbricati esistenti, allora devi fare una verifica preventiva con l'ufficio edilizia/urbanistica
Salve,
mi riallaccio alla discussione per un ulteriore quesito.
All'interno di un impianto di distribuzione carburanti è presente un bar dato in gestione ad un soggetto terzo (tramite affitto d'azienda). Questo soggetto, quindi il titolare del bar, vorrebbe avviare l'attività di vendita di stampa quotidiana e periodica legando quindi il punto non esclusivo all'esercizio di somministrazione (oppure alla rivendita di generi di monopolio, in quanto è titolare anche di quella). Secondo voi è legittimo? Oppure deve comunque essere il proprietario dell'impianto ad avviare l'attività di vendita stampa quotidiana e periodica e poi darla in gestione? Ed in questo caso si tratterebbe di un normale subingresso a seguito di contratto di cessione d'azienda, oppure può configurarsi l'ipotesi indicata nella legge citata (art. 28 D.L. 98/2011), quindi rinuncia da parte del titolare che consente poi lo svolgimento dell'attività a terzi? Ma in che forma giuridica si può inquadrare questa rinuncia?
grazie mille
Saluti
Letizia
dato il DL 138/2011 e seguenti decreti sulle liberalizzazioni, non vedo ostacoli se il già titolare di abilitazione all'esercizio di somministrazione (in qualità di affittuario o altro) avvii anche attività di rivendita della stampa.
La fattispecie è possibile anche senza ricorrere al DL 98/2011.
Se vuoi stare sul sicuro e ricorrere al DL 98/2011, così come specificato dall'art. 56 della LR 28/05, allora l'atto di rinuncia può essere una semplice firma nella SCIA di avvio attività. In quato modo l'affittuario avvierà l'attività senza contratti aggiuntivi