Data: 2015-01-05 16:01:27

Esercizio congiunto ingrosso e dettaglio

Ciao,
per l'esercizio congiunto nello stesso locale dell’attività di vendita all’ingrosso e al dettaglio, l'art 25 del regolamento di attuazione del codice del commercio prevede che la superficie di vendita al dettaglio debba essere delimitata.
Avete informazioni in merito a come debba essere effettuata tale delimitazione?
Ci deve essere una separazione fisica realizzata con pareti o basta una indicazione realizzata all'interno del locale?
Grazie

riferimento id:23840

Data: 2015-01-07 15:34:53

Re:Esercizio congiunto ingrosso e dettaglio

Quell’articolo del regolamento (scritto nel 2009) non è più applicabile, riporta le disposizioni concernenti la disciplina dei prodotti in deroga al generale divieto di esercizio congiunto del commercio al dettaglio. Oggi, dato che l’esercizio congiunto dettaglio/ingrosso è sempre ammesso non ha senso parlare di delimitazioni fisiche delle superfici. Naturalmente, la regione, al fine di evitare elusioni di obblighi abilitativi, ha previsto che là dove si vende anche al dettaglio, allora occorre le abilitazioni per il dettaglio (vicinato, media o grande) considerando tutta la superficie (eccetto che per i casi del comma 6) come superficie al dettaglio.
Con le modifiche del 2012 l’intera disciplina è passata nella LR 28/05, guarda l’art. 21:

[i]Art. 21 - Vendita all'ingrosso e al dettaglio
1. Il commercio all’ingrosso, ivi compreso quello relativo ai prodotti ortofrutticoli, carnei ed ittici, può essere esercitato previa verifica dei requisiti di cui agli articoli 13 (207) effettuata al momento dell’iscrizione al registro delle imprese presso la CCIAA competente.
2. L’esercizio congiunto nello stesso locale dell'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio è assoggettato al regime abilitativo previsto per l’esercizio del commercio al dettaglio e al rispetto dei requisiti previsti dalla normativa statale e regionale nonché dai regolamenti comunali.
3. Ai fini dell’individuazione del regime abilitativo cui sottoporre l’attività di cui al comma 2, la superficie di vendita dell’esercizio viene determinata dalla somma delle superfici destinate alla vendita al dettaglio e di quelle destinate alla vendita all’ingrosso, salvo quanto previsto al comma 4.
4. La superficie di vendita degli esercizi che effettuano, nello stesso locale, la vendita all’ingrosso ed al dettaglio dei prodotti individuati al comma 6, viene calcolata nella misura del 50 per cento, qualora non sia superiore a:
a) 3.000 metri quadrati, nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti;
b) 5.000 metri quadrati, nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti.
5. La parte di superficie di vendita eccedente le dimensioni di cui al comma 4, viene calcolata nei modi ordinari.
6. Le disposizioni di cui al comma 4, si applicano agli esercizi che vendono esclusivamente i seguenti prodotti e relativi complementi:
a) macchine, attrezzature e articoli tecnici per l’agricoltura, l’industria, il commercio e l’artigianato;
b) materiale elettrico;
c) colori e vernici, carte da parati;
d) ferramenta ed utensileria;
e) articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici;
f) articoli per riscaldamento;
g) strumenti scientifici e di misura;
h) macchine per ufficio;
i) auto-moto-cicli e relativi accessori e parti di ricambio;
j) combustibili;
k) materiali per l’edilizia;
l) legnami.
7. Le disposizioni di cui al comma 4, non sono cumulabili con quelle di cui all’articolo 21 bis, comma 2, qualora vi sia coincidenza di prodotti. In tal caso, si applica la disciplina più favorevole al prestatore.

[/i]

riferimento id:23840

Data: 2015-01-12 17:53:52

Re:Esercizio congiunto ingrosso e dettaglio

Salve,
mi inserisco per un chiarimento.
Le agevolazioni per il calcolo della superficie di vendita di cui all'art.21 comma 6 e all'art.21bis comma 2, sono previste per gli esercizi che vendono [b]esclusivamente[/b] le merci indicate dalla norma.
Vorrei un chiarimento sull'esatta interpretazione di tale avverbio.
Chiedo infatti conferma che la riduzione nel calcolo della SV, si applica anche alla vendita congiunta nello stesso esercizio di più tipologie tra quelle agevolate dal TU, come ad esempio quella contemporanea di:
- ferramenta e utensileria,
- articoli per riscaldamento,
- articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici.
Non mi parrebbe infatti che [b]esclusivamente[/b] possa essere interpretato restringendo l'oggetto della vendita dell'esercizio ad una soltanto tra le tipologie indicate dalla LR 28/2005.
Grazie per la risposta

riferimento id:23840
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