Data: 2014-12-31 00:35:21

Valida la notifica fatta a dipenente tramite la intranet comunale?

Valida la notifica fatta a dipenente tramite la intranet comunale?
Oppure no in quantoi va necessariamente fatta a mano o con raccomandata o PEC?

riferimento id:23793

Data: 2014-12-31 07:10:32

Re:Valida la notifica fatta a dipenente tramite la intranet comunale?


Valida la notifica fatta a dipenente tramite la intranet comunale?
Oppure no in quantoi va necessariamente fatta a mano o con raccomandata o PEC?
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Ovviamente dipende dal tipo di atto (recettizio o non recettizio) e dall'eventuale regolamentazione interna dell'ente nonchè dal sistema intranet (che potrebbe avere un sistema di messaggistica tipo posta elettronica).

Se esiste un meccanismo diretto o indiretto di elezione di domicilio informatico sulla rete intranet è valida ... altrimenti in linea generale no.

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Data: 2014-12-31 07:24:03

Re:Valida la notifica fatta a dipenente tramite la intranet comunale?

Se è certo che il messaggio sia arrivato al dipendente e che non possa essere spiato o manipolato, non vedo dove possa stare il problema. Intranet non è certo più informale della consegna a mano, e corrisponde perfettamente alla posta interna. Come indirizzo cartaceo basta scrivere "sede", senza bisogno di eleggere nulla. E per la firma cartacea basta uno possa maneggiare una penna, bastando addirittura una croce se è analfabeta. Ora invece ci siamo fissate di crearsi caselle e firme digitali, anziché semmai depositarla.

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Data: 2014-12-31 08:36:29

Re:Valida la notifica fatta a dipenente tramite la intranet comunale?

Sul punto:

http://www.filodiritto.com/articoli/2008/09/considerazioni-in-tema-di-comunicazione-e-impugnazione-del-licenziamento/

3 .La comunicazione di licenziamento (e la sua impugnazione) tramite fax, telegramma ed e-mail

[i]Va preso atto che nelle aziende (multinazionali in primis) oramai da tempo si usa il sistema “intranet” per comunicazioni di servizio al Personale, notifica di organigrammi - riservando anche uno spazio apposito (albo virtuale) per la divulgazione di comunicati sindacali da parte delle RSA in attuazione evolutiva del diritto di affissione ex articolo 25 Statuto dei lavoratori - nonché per le contestazioni disciplinari ex articolo 7, L. n. 300/70 – cui replica il lavoratore con stesso mezzo per fornire le proprie giustificazioni nei 5 gg.- e così via. Chi si occupa di contenzioso del lavoro deposita sovente in giudizio una serie di e-mail scambiate tra il lavoratore e la direzione aziendale che vengono considerate pacificamente documenti attendibili e probanti da parte del magistrato.

(...)

Le obiezioni hanno un loro fondamento anche se, in caso di contestazione, l’azienda mittente è facoltizzata a provare con tutti i mezzi dell’ordinamento (incluse le presunzioni e le testimonianze) che l’indirizzo del mittente è un indirizzo proprio e non falsificato.

(...)

Si può quindi correttamente sostenere che la e-mail, per la quale non esiste una disciplina speciale (quale quella ex art. 2705 c.c. riservata al telegramma) esonerativa della sottoscrizione da parte del mittente – e fatta salva l’ipotesi che il responsabile aziendale mittente, oltre all’inclusione dei suoi dati anagrafici identificativi, non utilizzi quella abilitata tecnicamente all’inclusione della firma digitale - è carente della sottoscrizione e non costituisce, al momento, “atto scritto” in senso giuridico. La carenza di tale caratteristica garantista per il destinatario fa sì che – allo stato attuale della nostra normativa e legislazione – la e-mail non sia utilizzabile dall’azienda a fini di comunicazione del licenziamento, anche quando l’azienda, accortamente, si faccia recapitare dal destinatario la ricevuta di avvenuta ricezione via e-mail. Anche in tale ipotesi infatti il destinatario – se non può negare di aver ricevuto la comunicazione – ha tuttavia ricevuto una comunicazione inidonea ed inefficace, priva delle caratteristiche dell’atto scritto e sottoscritto, ai sensi dell’art. 2702 c.c.

(...)

Resta il fatto che l’innovazione tecnologica avanza col passo del galoppo e non si possono assolutamente escludere modifiche normative nei confronti di una obsoleta nozione di “atto scritto” codificata nel codice del 1942. Il suggerimento che consegue da parte di chi scrive è quello per cui - qualora si voglia precludere all’azienda la possibilità di azionare per il licenziamento le variegate modalità comunicative consentite dalle moderne tecnologie - la strada maestra è solo quella di pattuire nei ccnl che la sola idonea modalità di notifica del licenziamento è costituita dalla tradizionale raccomandata A/R a domicilio o consegnata a mano in azienda.[/i]

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