Data: 2014-12-30 09:41:26

PISCINE in Toscana - LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2014, n. 84

PISCINE in Toscana - LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2014, n. 84

[color=red]LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2014, n. 84
Modifiche alla legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 (Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio). Nuove disposizioni in materia di piscine ad uso natatorio.[/color]

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga
la seguente legge:
SOMMARIO
PREAMBOLO
Art. 1 - Modifiche all’articolo 5 della l.r. 8/2006
Art. 2 - Modifiche all’articolo 8 della l.r. 8/2006
Art. 3 - Modifiche all’articolo 9 della l.r. 8/2006
Art. 4 - Modifiche all’articolo 10 della l.r. 8/2006
Art. 5 - Modifiche all’articolo 12 della l.r. 8/2006
Art. 6 - Modifiche all’articolo 18 della l.r. 8/2006
Art. 7 - Modifiche all’articolo 19 della l.r. 8/2006
Art. 8 - Sostituzione dell’articolo 26 della l.r. 8/2006
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della
Costituzione;
Visto l’accordo sancito in data 16 gennaio 2003, tra il
Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome
di Trento e di Bolzano, relativo agli aspetti igienicosanitari
per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza
delle piscine a uso natatorio;
Vista la legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 (Norme
in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad
uso natatorio);
Considerato quanto segue:
1. Con la l.r. 8/2006 la Regione Toscana ha disciplinato
i requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio,
recependo i contenuti dell’accordo sulla materia intervenu
to in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano. La normativa in questione ha posto alla realtà
delle piscine ad uso natatorio importanti obblighi a tutela
della sicurezza igienico-sanitaria della balneazione e
della sicurezza dei bagnanti, con la conseguenza di
inevitabili processi di adeguamento per le piscine in
esercizio all’entrata in vigore della legge. La complessità
di tali processi è apparsa evidente al legislatore, che ha
infatti posticipato in più occasioni i termini temporali
degli stessi;
2. Il regolamento d’attuazione della l.r. 8/2006,
emanato con decreto del Presidente della Giunta
regionale 26 febbraio 2010, 23/R, ha riscontrato ulteriori
difficoltà di attuazione rispetto alle deroghe previste
dal regolamento stesso, particolarmente per le piscine
classificate dalla legge come “private ad uso collettivo”
in esercizio;
3. Sono emerse rilevanti difficoltà per quanto concerne
gli aspetti legati al riciclo, al rinnovo e al reintegro delle
acque di balneazione in rapporto agli effettivi utenti
delle piscine, alla disponibilità dei locali per alcuni
servizi complementari obbligatori, ai presidi per ridurre
il rischio di scivolamento, alle modalità di realizzazione
dei processi per il mantenimento dei parametri chimico-
fisici delle acque nei livelli previsti per il loro utilizzo in
sicurezza;
4. Si è dunque ritenuto opportuno di intervenire con
alcune mirate modifiche alla legge che, per le piscine
private ad uso collettivo, introducano procedure e
adempimenti agevolati, particolarmente nell’alveo delle
attività riconducibili all’autocontrollo, nel rispetto dei
parametri a garanzia dell’igiene delle piscine e della
sicurezza per la salute degli utenti;
5. La presente legge attribuisce valore pregnante alle
capacità organizzative e tecnico-gestionali degli operatori
del settore. Tali capacità si esplicano principalmente
attraverso la predisposizione delle procedure di
autocontrollo come strumenti di adeguamento delle
stesse alla propria specifica realtà, all’interno delle norme
di riferimento e della responsabilità dell’operatore; tali
procedure costituiscono elementi di analisi e valutazione
per le attività di verifica degli organismi preposti ai
controlli;
Approva la presente legge:
Art. 1
Modifiche all’articolo 5 della l.r. 8/2006
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 5 della legge
regionale 9 marzo 2006, n. 8 (Norme in materia di
requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio)
è aggiunto il seguente:
“1 bis. Il regolamento individua, altresì, i casi in cui
l’ade mpimento delle prescrizioni impartite dalle aziende
uni tà sanitarie locali in merito al rispetto dei requisiti di
cui al comma 1, lettera a), esclude l’applicazione della
san zione pecuniaria prevista dall’articolo 18, comma
3.”.
Art. 2
Modifiche all’articolo 8 della l.r. 8/2006
1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 8 della l.r.
8/2006 sono aggiunte le parole: “e, limitatamente alla
piscine di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), numero
2), dai successivi articoli.”.
2. Alla fine del comma 2 dell’articolo 8 della l.r. 8/2006
sono aggiunte le parole: “Per le piscine di cui all’articolo
3, comma 1, lettera a), numero 2), la potabilizzazione
delle acque non provenienti da pubblico acquedotto
deve avvenire nei trenta giorni antecedenti l’apertura
stagionale.”.
3. Dopo il comma 4, dell’articolo 8 della l.r. 8/2006 è
inserito il seguente:
“4 bis. Per le piscine di cui all’articolo 3, comma 1,
lettera a), numero 2), l’area totale di insediamento può
comprendere anche banchine perimetrali alla vasca di
balneazione realizzate in manto erboso, fermo restando
l’obbligo della realizzazione di percorsi per i bagnanti
garantenti la sicurezza e la presenza di docce e lavapiedi
o di sistemi alternativi comunque idonei a garantire la
pulizia prima dell’ingresso in acqua.”.
Art. 3
Modifiche all’articolo 9 della l.r. 8/2006
1. Alla fine del comma 6 dell’articolo 9 della l.r. 8/2006
sono aggiunte le parole: “Per le piscine di cui all’articolo
3, comma 1, lettera a), numero 2), la verifica del rispetto
dei parametri di cui al comma 4 avviene nell’ambito
delle procedure di autocontrollo con frequenza almeno
semestrale per gli impianti ad apertura annuale, o almeno
una volta nel mese antecedente l’apertura per gli impianti
stagionali. Resta ferma la possibilità per l’autorità
competente di procedere ad attività di controllo ogni
qualvolta lo ritenga opportuno.”
2. Dopo il comma 6 dell’articolo 9 della l.r. 8/2006 è
inserito il seguente:
“6 bis. Per le piscine di cui all’articolo 3, comma
1, lettera a), numero 2), il rinnovo ed il reintegro delle
acque è effettuato nel rispetto delle normative tecniche
UNI oppure secondo procedure di autocontrollo che
garantiscano il mantenimento di tutti i requisiti fisici,
chimici e microbiologici delle acque così come definiti
dal regolamento regionale di cui all’articolo 5, fatto salvo
quanto previsto dal comma 7.”.
Art. 4
Modifiche all’articolo 10 della l.r. 8/2006
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 8/2006
è aggiunto il seguente:
“1 bis. Per le piscine di cui all’articolo 3, comma 1,
lettera a), numero 2), il regolamento interno definisce
anche:
a) la presenza di una cassetta portatile di pronto
soccorso, comunque contenente i dispositivi medici
di primo impiego conformi alla vigente normativa in
materia, il luogo di ubicazione e utilizzo, nonché la
presenza di un sistema anche telefonico di attivazione di
chiamate di emergenza sanitaria;
b) le modalità di raccolta, allontanamento e smaltimento
delle acque utilizzate per la pulizia delle banchine
in assenza di appositi sistemi collocati sulle stesse;
c) i dispositivi adottati per garantire sufficiente presa
per il piede in tutte le superfici calpestabili dell’area
totale di insediamento delle piscine se difformi a quanto
stabilito dal regolamento regionale di cui all’articolo 5;
d) la frequenza dei controlli sul rispetto dei parametri
per le acque determinata nei protocolli di autocontrollo di
cui all’articolo 16 comma 2.”.
Art. 5
Modifiche all’articolo 12 della l.r. 8/2006
1. Alla fine del comma 6 dell’articolo 12 della
l.r. 8/2006 sono aggiunte le parole: “Per le piscine di
cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2), tali
protezioni possono essere costituite anche da siepi
vegetative o da adeguati sistemi di allarme certificati”.
2. Dopo il comma 7 dell’articolo 12 della l.r. 8/2006
è aggiunto il seguente:
“7 bis. Il sistema formativo del personale addetto
alle piscine deve essere proporzionato all’esperienza
consolidata dell’operatore e alla valutazione del rischio
dell’impianto.”.
Art. 6
Modifiche all’articolo 18 della l.r. 8/2006
1. Al comma 3 dell’articolo 18 della l.r. 8/2006 dopo
le parole: “regolamento regionale di cui all’articolo 5”
sono inserite le seguenti: “o nella presente legge”; prima
delle parole “i responsabili” sono inserite le seguenti:
“Salvo quanto previsto dall’articolo 5, comma 1 bis)”.
Art. 7
Modifiche all’articolo 19 della l.r. 8/2006
1. Il comma 1 dell’articolo 19 della l.r. 8/2006 è sostituito
dal seguente:
“1. Le piscine in esercizio alla data di entrata in
vigo re del regolamento regionale di cui all’articolo 5,
si adeguano alle disposizioni della presente legge e del
rego lamento regionale entro il termine del 31 marzo
2016.”
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 19 della l.r. 8/2006
è inserito il seguente:
“1 bis. Sono considerate esistenti le piscine per le
quali è stato conseguito titolo autorizzatorio edilizio
conforme alla normativa con data antecedente all’entrata
in vigore del regolamento regionale. Ad esse si applicano
le disposizioni di cui al comma 1.”
3. Il comma 3 dell’articolo 19 della l.r. 8/2006 è
sostituito dal seguente:
“3. Le piscine di cui ai commi 1 e 1 bis che non
sono adeguate limitatamente ai requisiti oggetto di
deroga definitiva ai sensi del regolamento regionale di
cui all’articolo 5, possono presentare istanza di deroga
allo SUAP del comune ove ha sede l’impianto entro il 30
settembre 2015”.
4. Il comma 4 dell’articolo 19 della l.r. 8/2006 è
sostituito dal seguente: .
“4. La deroga di cui al comma 3 è concessa dal
comune previa acquisizione del parere dell’azienda
USL competente, applicando una riduzione del nume ro
massimo dei bagnanti definito dal regolamento regionale
di cui all’articolo 5, rapportata alle carenze dell’impianto
sulla base di linee guida adottate dalla Giunta
regionale.”.
Art. 8
Sostituzione dell’articolo 26 della l.r. 8/2006
1. L’articolo 26 della l.r. 8/2006 è sostituito dal
seguente:
“Art. 26
Disposizioni finali
1. Il regolamento emanato con decreto del presidente
della Giunta regionale 26 febbraio 2010, n. 23/R
(Regolamento di attuazione della legge regionale 9 marzo
2006, n. 8 “Norme in materia di requisiti igienico-sanitari
delle piscine ad uso natatorio”) si applica alle piscine di
cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), n. 2), nelle parti
compatibili con la presente legge.
2. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della
legge regionale 23 dicembre 2014, n. 84 (Modifiche alla
legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 “Norme in materia di
requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio”.
Nuove disposizioni in materia di piscine ad uso natatorio),
il d.p.g.r. 23/R/2010 è adeguato alle disposizioni della l.r.
84/2014 stessa.
La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione
Toscana.

30.12.2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 64

***********************

Legge regionale 9 marzo 2006, n. 8
Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio.

TESTO COORDINATO
http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2006-03-09;8&pr=idx,0;artic,1;articparziale,0

[img width=300 height=109]http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/themes/toscana/images/stemma.gif[/img]

riferimento id:23777

Data: 2014-12-30 14:13:41

Re:PISCINE in Toscana - LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2014, n. 84

Con la LR n. 84 del 23/12/2014 (BURT n. 64 del 30/12/2014) viene ancora una volta modificato l’art. 19 della LR n. 8/2006 concernente le “norme transitorie e deroghe”. In particolare:

- viene ulteriormente prorogato il termine per gli adeguamenti:
[i]1. Le piscine in esercizio alla data di entrata in vigore del regolamento regionale di cui all’articolo 5, si adeguano alle disposizioni della presente legge e del regolamento regionale entro il termine del [b]31 marzo 2016[/b].
[/i]
- viene aggiunto il comma 1-bis che definisce che cosa si debba intendere per piscine esistenti, equiparandole a quelle "in esercizio":
[i]1 bis. Sono considerate esistenti le piscine per le quali è stato conseguito titolo autorizzatorio edilizio conforme alla normativa con data antecedente all’entrata in vigore del regolamento regionale. Ad esse si applicano le disposizioni di cui al comma 1[/i]

- il comma 3 viene riscritto prevedendo un termine ai fine della presentazione dell’istanza di deroga definitiva:
[i]3.  Le piscine di cui ai commi 1 e 1 bis che non sono adeguate limitatamente ai requisiti oggetto di deroga definitiva ai sensi del regolamento regionale di cui all’articolo 5, possono presentare istanza di deroga allo SUAP del comune ove ha sede l’impianto entro il 30 settembre 2015.[/i]

- il comma 4 viene riscritto demandando le restrizioni di esercizio collegate alla deroga, ad una futura delibera di giunta regionale:
[i]4. La deroga di cui al comma 3 è concessa dal comune previa acquisizione del parere dell’azienda USL competente, applicando una riduzione del numero massimo dei bagnanti definito dal regolamento regionale di cui all’articolo 5, rapportata alle carenze dell’impianto sulla base di linee guida adottate dalla Giunta regionale.[/i]

Con la LR n. 84/2014 viene modificato anche l’art. 26 della LR 8/2006 concernente le “disposizioni finali”. Se l’originale articolo 26 si limitava a prevedere che le disposizioni di legge si sarebbero applicate dalla data di entrata in vigore del regolamento regionale, con la nuova versione viene precisato:
[i]1. Il regolamento emanato con decreto del presidente della Giunta regionale 26 febbraio 2010, n. 23/R si applica alle piscine di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), n. 2),[/i] (ndr. le piscine degli agriturismi, ad esempio) [i]nelle parti compatibili con la presente legge.
2. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge regionale 23 dicembre 2014, n. 84, il d.p.g.r. 23/R/2010 è adeguato alle disposizioni della l.r. 84/2014 stessa.[/i]

Il nuovo articolo 26 è frutto della volontà del legislatore regionale di concedere delle agevolazioni per gli adeguamenti concernenti le piscine classificate “private ad uso collettivo”, ovvero le piscine degli alberghi, agriturismi, ecc. Difatti, il resto della LR 84/2014 introduce, nella LR n. 8/2006, una serie di disposizioni [i]ad hoc[/i] per questo tipo di impianti che, in sintesi, alleggeriscono il carico prescrittivo per l’esercizio dell’attività. Nel preambolo della legge si legge:
[...] [i]Il regolamento d’attuazione della l.r. 8/2006, emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 26 febbraio 2010, 23/R, ha riscontrato ulteriori difficoltà di attuazione rispetto alle deroghe previste dal regolamento stesso, particolarmente per le piscine classificate dalla legge come “private ad uso collettivo” in esercizio;
3. Sono emerse rilevanti difficoltà per quanto concerne gli aspetti legati al riciclo, al rinnovo e al reintegro delle acque di balneazione in rapporto agli effettivi utenti delle piscine, alla disponibilità dei locali per alcuni
servizi complementari obbligatori, ai presidi per ridurre il rischio di scivolamento, alle modalità di realizzazione dei processi per il mantenimento dei parametri chimico-fisici delle acque nei livelli previsti per il loro utilizzo in sicurezza;
4. Si è dunque ritenuto opportuno di intervenire con alcune mirate modifiche alla legge che, per le piscine private ad uso collettivo, introducano procedure e adempimenti agevolati, particolarmente nell’alveo delle attività riconducibili all’autocontrollo, nel rispetto dei parametri a garanzia dell’igiene delle piscine e della sicurezza per la salute degli utenti[/i] [...]

riferimento id:23777

Data: 2016-03-04 07:54:44

Re:PISCINE in Toscana - LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2014, n. 84

PISCINE in Toscana - l'adeguamento slitta al 31 dicembre 2016

[img width=300 height=150]https://scontent-mxp1-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xlf1/t31.0-8/12783527_10209318306143919_3224194709396316103_o.jpg[/img]

http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=32702.0

riferimento id:23777
vuoi interagire con la community? vai al NUOVO FORUM - community.omniavis.it