LUDOPATIA in Toscana - LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2014, n. 85
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[color=red]LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2014, n. 85
Modifiche alla legge regionale 18 ottobre 2013, n. 57 (Disposizioni per il gioco consapevole e per la prevenzione della ludopatia). Nuove disposizioni per il contrasto della ludopatia[/color]
Art. 1
Modifiche al preambolo della l.r. 57/2013
1. Al punto 1 del preambolo della legge regionale 18
ottobre 2013, n. 57 (Disposizioni per il gioco consapevole
e per la prevenzione della ludopatia), le parole: “descritta
nella classificazione internazionale delle malattie dell’”
sono sostituite dalle seguenti: “e caratterizza i soggetti
afflitti da sindrome da gioco con vincita in denaro, così
come definita dall’”.
2. Al punto 3 del preambolo della l.r. 57/2013 le parole:
“delle sale da gioco” sono sostituite dalle seguenti: “dei
giochi leciti”.
Art. 2
Sostituzione dell’articolo 2 della l.r. 57/2013
1. L’articolo 2 della l.r. 57/2013 è sostituito dal
seguente:
“Art. 2
Definizioni
1. Ai fini della presente legge sono adottate le seguenti
definizioni:
a) ludopatia: la patologia che caratterizza i soggetti
affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro,
così come definita dall’Organizzazione mondiale della
sanità;
b) spazi per il gioco con vincita in denaro: un luogo
pubblico o aperto al pubblico o un circolo privato in cui
siano presenti e accessibili gli apparecchi per il gioco
lecito di cui alla lettera c);
c) apparecchi per il gioco lecito: gli apparecchi e
congegni di cui all’articolo 110, comma 6, del regio decreto
18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza);
d) centri di scommesse: le strutture dedicate, in
via esclusiva, alla raccolta delle scommesse ai sensi
dell’articolo 88 del r.d. 773/1931.”.
Art. 3
Sostituzione della rubrica dell’articolo 4 della l.r.
57/2013
1. La rubrica dell’articolo 4 della l.r. 57/2013 è
sostituita dalla seguente: “Distanze minime”
Art. 4
Modifiche all’articolo 4 della l.r. 57/2013
1. Il comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 57/2013 è
sostituito dal seguente:
“1. E’ vietata l’apertura di centri di scommesse e di
spazi per il gioco con vincita in denaro ad una distanza
inferiore a 500 metri, misurata in base al percorso
pedonale più breve, da istituti scolastici di qualsiasi
grado, luoghi di culto, centri socio-ricreativi e sportivi
o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in
ambito sanitario o socio-assistenziale.”.
2. Al comma 2 della l.r. 57/2013 le parole: “di sale
da gioco e di spazi per il gioco” sono sostituite dalle
seguenti: “di centri di scommesse e di spazi per il gioco
con vincita in denaro.”.
Art. 5
Modifiche all’articolo 6 della l.r. 57/2013
1. All’alinea del comma 1 dell’articolo 6 della l.r.
57/2013, le parole: “di sale da gioco e di spazi per il gioco”
sono sostituite dalle seguenti: “di centri di scommesse e
di spazi per il gioco con vincita in denaro”.
Art. 6
Modifiche all’articolo 7 della l.r. 57/2013
1. Al comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 57/2013 le
parole: “per il personale operante nelle sale da gioco”
sono sostituite dalle seguenti: “per il personale operante
nei centri di scommesse e negli spazi con vincita in
denaro”.
Art. 7
Modifiche all’articolo 13 della l.r. 57/2013
1. Al comma 1 dell’articolo 13 della l.r. 57/2013 le
parole: “le sale da gioco e gli spazi per il gioco sono
sostituite dalle seguenti: “i centri di scommesse e gli
spazi per il gioco con vincita in denaro.”
Art. 8
Modifiche all’articolo 14 della l.r. 57/2013
1. Al comma 1 dell’articolo 14 della l.r. 57/2013 le
parole: “della sala da gioco” sono sostituite dalle seguenti:
“dell’attività”.
La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione
Toscana.
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Legge regionale 18 ottobre 2013, n. 57
Disposizioni per il gioco consapevole e per la prevenzione della ludopatia.
TESTO COORDINATO
http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2013-10-18;57&pr=idx,0;artic,1;articparziale,0
[img width=300 height=109]http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/themes/toscana/images/stemma.gif[/img]
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[b][color=red]Giochi, ludopatia e potestà programmatoria locale.[/color][/b]
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Dopo poco più di un anno di vigore, la regione Toscana modifica la propria legge in materia di contrasto alla ludopatia, la LR n. 57/2013.
Con La LR n. 85/2014 vengono introdotte una serie di specificazioni che affinano il campo applicativo della LR n. 57/2013. In sintesi:
- viene chiarito, sebbene fosse già evidente in via di principio, che i giochi senza vincite in denaro sfuggono al campo applicativo della legge;
- i centri di scommesse, definiti come le [i]strutture dedicate, in via esclusiva, alla raccolta delle scommesse ai sensi dell’articolo 88 del r.d. 773/1931[/i], entrano nel campo applicativo della norma.
Il nuovo articolo 2 della LR n. 57/2013, concernente le “definizioni”, dispone:
[i]1. Ai fini della presente legge sono adottate le seguenti definizioni:
a) ludopatia: la patologia che caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro, così come definita dall’Organizzazione mondiale della sanità;
b) spazi per il gioco con vincita in denaro: un luogo pubblico o aperto al pubblico o un circolo privato in cui siano presenti e accessibili gli apparecchi per il gioco lecito di cui alla lettera c)
c) apparecchi per il gioco lecito: gli apparecchi e congegni di cui all’articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza);
d) centri di scommesse: le strutture dedicate, in via esclusiva, alla raccolta delle scommesse ai sensi dell’articolo 88 del r.d. 773/1931.
[/i]
Parallelamente, il nuovo art. 4, che adesso viene rubricato “distanze minime”, recita:
[i]1. E’ vietata l’apertura di [b]centri di scommesse e di spazi per il gioco con vincita in denaro[/b] ad una distanza inferiore a 500 metri, [u]misurata in base al percorso pedonale più breve[/u], da istituti scolastici di qualsiasi grado, luoghi di culto, centri socio-ricreativi e sportivi o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale.
2. I comuni possono individuare altri luoghi sensibili nei quali non è ammessa l’apertura di [b]centri scommesse e di spazi per il gioco con vincita in denaro[/b], tenuto conto dell’impatto degli stessi sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l’inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica.[/i]
Adesso è chiaro che la LR n. 57/2013 si applica anche alle ipotesi abilitative di competenza delle Questure: VLT e scommesse. Quindi le Questure dovranno tenere conto della normativa regionale per rilasciare un'autorizzazione ex art. 88 TULPS.
Da notare che la regione ha introdotto, nel comma 1 dell'art. 4, la locuzione "[b]misurata in base al percorso pedonale più breve[/b]". Anche in questo caso diminuisce la discrezionalità del comune nel trovare un parametro certo per misuare la distanza (anche questo aspetto aveva creato problemi applicativi).
Inoltre, sparisce dall'elenco dei luoghi oggetto di tutela, il riferimento alla "[b]frequentazione giovanile[/b]".
Con la LR n. 85/2014 non viene affrontato il tema dell’imposizione fiscale IRAP per i gestori degli apparecchi SLOT e VLT. La disciplina di questi aspetti è prevista con la legge finanziaria 2015.
Nella proposta di legge si legge:
[i]Articoli 6-10:
L’articolo 7 sostituisce l’articolo 11 della l.r. 57/2013 e dispone a partire dall’anno 2015:
• una maggiorazione di 0,3 punti percentuali per gli esercizi pubblici e commerciali e i circoli privati in cui sia prevista offerta di apparecchi di cui all’art. 110 comma 6 r.d. 773/1931, prevedendo altresì che tale maggiorazione non si applica agli esercizi pubblici già colpiti dalla maggiorazione IRAP ai sensi dell’articolo 1 allegato A l.r. 77/2012;
• una riduzione di 0,5 punti percentuali per gli esercizi commerciali di cui sopra che rimuovono tali apparecchi. Tale riduzione è applicata per il periodo in cui avviene la rimozione e per i due successivi. Tale riduzione si applica alla maggiorazione prevista dall’articolo 1 allegato A della l.r. 77/2012.
Data la scelta di concentrare l'azione suasiva della Regione sull'aliquota IRAP si procede contestualmente ad abrogare l'articolo 10 della l.r. 57/2013 che prevedeva la concessione di contributi per la rimozione dai locali degli apparecchi per il gioco, e alle conseguenti correzioni formali ad altri due articoli della medesima legge 57.[/i]
Prepariamoci, quindi, ad una ulteriore modifica alla LR n. 57/2013 in tempi brevissimi
Per altre considerazioni vedi qua:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=16109.0
Come annunciato nel post di ieri, la legge finanziaria 2015 (LR n. 86/2014), uscita sul BURT n. 65 del 31/12/2014, modifica ancora la LR n. 57/2013, ecco le disposzioni:
[i]Art. 6 - Abrogazione dell’articolo 10 della l.r. 57/2013
1. L’articolo 10 della legge regionale 18 ottobre 2013, n. 57 (Disposizioni per il gioco consapevole e per la prevenzione della ludopatia) è abrogato[/i]
[i]Art. 7 - Sostituzione dell’articolo 11 della l.r. 57/2013
1. L’articolo 11 della l.r. 57/2013 è sostituito dal seguente:
“Articolo 11 Disposizioni in materia di IRAP
1. A decorrere dal periodo di imposta 2015 l’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
è maggiorata di 0,30 punti percentuali per gli esercizi pubblici e commerciali e i circoli privati in cui vi sia
offerta di apparecchi cui all’articolo 110, comma 6, del r.d. 773/1931.
2. La maggiorazione non si applica agli esercizi pubblici e commerciali già assoggettati a maggiorazione
IRAP ai sensi dell’articolo 1 e dell’allegato A della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l’anno 2013).
3. A decorrere dal periodo di imposta 2015 l’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è ridotta di 0,50 punti percentuali per gli esercizi pubblici e commerciali e i circoli privati che rimuovono dai locali tutti gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, del r.d. 773/1931. La riduzione di aliquota è applicata per il periodo d’imposta in cui è avvenuta la rimozione e per i due periodi d’imposta successivi. I soggetti beneficiari della riduzione di aliquota comunicano alla Regione entro trenta giorni l’avvenuta rimozione.
4. In deroga a quanto stabilito dall’articolo 7 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 79 (Riordino degli
sgravi fiscali alle imprese a valere sull’imposta regionale sulle attività produttive “IRAP”), per gli esercizi pubblici e commerciali individuati dall’allegato A della l.r. 77/2012 la riduzione di aliquota di cui al comma 3 si applica alla maggiorazione di aliquota prevista dall’articolo 1 della l.r. 77/2012.
Art. 8 - Modifiche all’articolo 14 della l.r. 57/2013
1. Al comma 2 dell’articolo 14 della l.r. 57/2013 le parole: “ed è destinato alla concessione dei contributi di
cui all’articolo 10, comma 1” sono soppresse.
Art. 9 - Modifiche all’articolo 15 della l.r. 57/2013
1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 15 della l.r. 57/2013 è sostituita dalla seguente: “b) le modalità per la concessione dei contributi di cui all’articolo 9, ivi inclusi i limiti di importo dei contributi stessi;”.
Art. 10 - Disposizione finanziaria
1. Le variazioni delle entrate tributarie derivanti dalle disposizioni dell’articolo 7 determinano un minor gettito stimato in euro 940.000,00 annui e sono imputate alla UPB di entrata n. 111 “Imposte e tasse” del bilancio pluriennale 2015-2017 e successivi.
[/i]
Ad un primo esame della LRT 57/2013, come modificata dalla LRT 85/2014, mi pare di capire che, con le nuove definizioni introdotte e/o modificate:
per "[b][i]centri di scommesse[/i][/b]" si intendano le vecchie "agenzie" di scommessa (ormai non più esistenti), i "[b]negozi[/b] di gioco" (quelli "Bersani" del 2006, quelli "Giorgetti" del 2008 e quelli "Monti" della gara del 2012) e le "[b]sale bingo[/b]".
Esclusi invece i "[b]punti [/b] di gioco" (cd. corner, ippici o sportivi) aperti presso altre attività principali (bar, tabaccherie etc.).
I "punti di gioco" e tutte le sale VLT (compresa quella dedicata c.d. "sala f" (ex DD AAMS 22.01.2010, art.9) dovrebbero invece essere ricomprese nella definizione di "[i][b]spazi per il gioco con vincita in denaro[/b][/i]"
Premettendo che non farebbe male una maggiore precisione da parte della regione Toscana, concordo, Roberto, con la tua interpretazione.
Là dove è presente anche solo un comma 6 (SLOT o VLT), sia nei circoli che nei locali aperti al pubblico, quel luogo è uno spazio per il gioco con vincita in denaro, a prescindere da quale sia l’amministrazione competente (Comune o Questura).
Dal lato scommesse, la locuzione “in via esclusiva”, ci consente di affermare che i c.d. punti per il gioco, cioè i tabacchi o bar (autorizzati ex art. 88 TULPS) dove è possibile scommettere su eventi sportivi o ippici restano esclusi dal campo di applicazione della norma.
I negozi di giochi, le sale/agenzie scommesse in senso classico e le sale Bingo entrano nel campo applicativo della norma.
Ai fini di evitare possibili elusioni direi che quel “in via esclusiva” debba intendersi “in via principale”. L’esercente di una sala scommesse potrebbe esercitare nello stesso locale, in via non prevalente, anche il commercio al dettaglio di piccola oggettistica (articoli per fumatori, cartoleria, edicola) ma questo non lo farebbe uscire dal campo applicativo della norma.
Rammentiamo (confermami Roberto) che tutti i luoghi dove è possibile acquistare un gratta e vinci, giocare al superenalotto o giocare al lotto, anche qualora fossero locali a ciò adibiti in via esclusiva, non essendo abilitati con titolo di polizia 88 TULPS, non entrano nel campo applicativo della norma.
E tutti i CED/CTD che esercitano l’attività senza aver richiesto un titolo 88 TULPS, entrano nel campo applicativo della norma?
Ogni amministrazione prenda le sue decisioni.
Confermo, gli esercizi che vendono gratta e vinci, supereenalotto e lotto non sono considerati esercizi di raccolta scommesse e quindi operano senza necessita' di licenza 88 tulps.
Confermo che a mio avviso nella definizione di "centri di scommesse", per come formulata, rientrano solo le sale bingo ed i "negozi di gioco" ove quindi l'attività prevalente/esclusiva è la raccolta scommesse.
A mio avviso invece le sale "dedicate" alle vlt (le cd sale "f" ex art.9 lett. f del DD AAMS 22.1.2010) pur facendo riferimento all'art.88 tulps non fanno propriamente vera "raccolta scommesse" e quindi non le includerei tra i "centri di scommesse" della LRT ma tra gli "spazi" di cui sopra.
Le altre sale vlt (lett. a, b, c, d del DD aams) sono comunque ubicate all'interno di locali dediti alle scommesse in via prevalente/esclusiva e quindi indirettamente ricadono nella definizione di "centri" data dalla LRT 57 modificata.
Per la sala "e" il problema non dovrebbe porsi in quanto e' gia' una sala giochi ex art. 86 c.3 lett. c) cui va ad appoggiarsi la licenza questorile ex art. 88 prevista dall'art.2 c. 2 quater l.73/2010
Resta quindi la questione dei "punti di gioco".
Come noto il possesso della licenza 88 tulps abilita di per se' anche all'installazione di apparecchi slot comma 6a (e c.7) senza bisogno di altri titoli. In teoria quindi la questura potrebbe ancora rilasciare la licenza 88 tulps ad una tabaccheria o ad altro esercizio commerciale (o public ex art. 86 tulps come un bar) anche se si trovasse a distanze inferiori a quelle previste dalla LRT. L'unico limite sarebbe quindi quello di avere una licenza di p.s. "monca" dal momento che abiliterebbe l'esercente a raccogliere scommesse ma non anche ad installare le slot, con una rischiosa disapplicazione parziale di una norma statale come l'art.86 tulps.
Andrà comunque verificato se il governo anche in questo caso non impugnera' la LRT 85 come fece x per la 57 e per le altre LR.
Quanto alla questione dei ctd, hai sollevato un problema che e' gia ' attenzionato dalle questure. Si potrebbe replicare lo stesso problema di distinguere tra ctd che operano al pari di "negozi" e ctd che invece operano come "punti" all'interno di altri locali.
Inoltre la recente legge di stabilita' 190/14 art.1 cc. 643 e ss. sta gia' creando grossi problemi e perplessita' tra gli addetti. Su tale specifico aspetto mi riservo di parlarne dopo l'esito della sentenza della CGUE sulla gara del 2012 attesa per il 22 c.m.
La materia dei CTD ha sempre rasentato l'assurdo. Spero, Roberto, che tu porti nel forum la tua esperienza professionale (nella misura che reputi opportuna) anche alla luce degli sviluppi interpretativi della legge 190/2014 che hai citato.
Volentieri. Appena il quadro che si andrà' delineando con la legge 190 sara' più chiaro. A breve è attesa una circolare ministeriale in materia. E con la speranza che porti chiarezza. Ad ogni modo credo che le leggi regionali in materia potrebbero diventare un buon argine all'ulteriore dilagare di tali centri, fermo restando che è' e sarà indispensabile anche il necessario apporto collaborativo da parte dei Comuni.
riferimento id:23775Scusate la mia ignoranza, che cosa sono i ctd e i ced?
riferimento id:23775sono i così detti centri trasmisisoni dati o centri elaborazioni dati, che nella pratica sono identificati con quei locali deve vengono messe a disposizioni delle postazioni inetrnet sulle quali poter scommettere senza che il gestore partecipi attivamente alla gestione delle scommesse. Nella maggior parte dei casi agiscono senze licenza 88 TULPS. Il discorso sarebbe lunghissimo e complicato.
Puoi trovare moltissime sentenze.
Confermo, trattasi di locali (esercizi pubblici) che agiscono su "contratto di ricevitoria" stipulato con allibratori esteri (comunitari e non) non muniti di concessione dell'AAMS. Gli allibratori esteri, alcuni da molti anni, pretenderebbero di operare in Italia senza bisogno di concessione italiana in virtù di alcuni principi (stabilimento e libera prestazione di servizi) previsti dal Trattato UE. A sua volta i titolari di ced/ctd, quali incaricati dell'allibratore, sinora chiedevano la licenza art.88 tulps al questore ma gli veniva rifiutata per una serie di motivi che qui sarebbe troppo lungo chiarire. Da ultimo è intervenuta la legge di stabilità 2015, art.1 c.643 e ss L.190/2014 che ha introdotto una disciplina temporanea del tutto nuova i cui effetti non sono ancora stati completamente sviscerati.
Quanto a sentenze recentissime, segnalo qui l'ultima in ordine di tempo, della [color=red][b]CGUE, causa C-463/13 di oggi 22.01.2015[/b][/color], che ha dato ragione all'Italia sulla questione pregiudiziale sollevata dal Consiglio di Stato (sent. non defin. 4199/2013) nel ricorso promosso da Stanley e Stanleybet avverso la gara "Monti" del luglio 2012 per 2000 diritti per negozi di gioco.
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=161612&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=345588
Nel frattempo segnalo che anche il Consiglio di Stato pare sposare l'orientamento già noto del TAR Toscana.
Mi pare si fosse già accennato a [b]TAR TOSCANA, ORD.ZA 709/2014[/b]
reperibile in https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=VLWEGYEOHTZAPAERUGYNYYUMVI&q
Ora è da poco stata pubblica la decisione (cautelare) del [b]Consiglio di Stato, ord. 798/2015 [/b] che fa riferimento alla LRT 57/2013 prima delle recenti modifiche da parte delle LRT 85/2014
da cui segnalo questo passaggio:
che – a seguito di una prima delibazione peculiare alla presente fase di giudizio cautelare – [b][color=red]la disciplina sui limiti distanziali dei centri scommesse e degli spazi per il gioco con vincita di danaro dai siti qualificati sensibili appare applicabile non solo in presenza di apertura di nuovi locali o di nuovi spazi per il gioco, nell’ambito di esercizi aperti al pubblico, ma anche nei casi in cui l’ installazione di apparecchiature e di video terminali (da autorizzarsi con autonomo provvedimento dall’ autorità di p.s.) determinino in via incrementale, nell’ ambito di un centro già autorizzato, l’offerta di gioco a scommessa o con vincita di danaro[/color][/b];
[b]- che l’autorità di p.s., in sede di rilascio delle licenze per scommesse e giochi con vincita di danaro, [glow=red,2,300]deve [/glow] tener conto dei diversi interessi sul territorio che sono coinvolti dal provvedimento autorizzatorio;[/b]
- che gli estremi di danno allegati dal ricorrente si configurano recessivi a fronte degli interessi di rilievo pubblico tutelati dall’ Amministrazione;
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=ANULRL74ELJGLAPKRVQVTJ5SDE&q
In merito corre l'obbligo evidenziare che sinora il Ministero dell'Interno ha sempre sostenuto dal 2012 in avanti con varie circolari che la Questura dovrebbe limitarsi nel valutare i rilasci di licenze 88 TULPS agli aspetti di pubblica sicurezza e non anche di quelli di competenza di altri Enti, fermo restando che la licenza, laddove rilasciata per un locale non idoneo o non conforme sotto tutti gli aspetti (destinazione d'uso, agibilità o altro, quindi anche distanze...) non avrebbe piena efficacia.
Staremo a vedere se a fronte di questo ultimo pronunciamento, ancorchè non definitivo, il Ministero cambi idea o meno.
Volevo segnalare che, come già avvenuto con la LRT 57/2013, anche in questo caso il Governo ha deciso di non impugnare la LRT 85/2014.
Confronta CdM n.49 del 10.02.2015, alla voce "Leggi Regionali", al n.33, reperibile in http://www.governo.it/Governo/ConsiglioMinistri/dettaglio.asp?d=77851
Grazie Roberto per le continue info!
Vista la scarsa probabilità di vittoria davanti alla C.Cost., a parere mio la strategia statale è quella di prevedere (anche in attuazione del decreto Balduzzi) una norma di riordino dei giochi che superi, per esigenze di uniformità, tutte le normative regionali sulla ludopatia.
Vedremo gli sviluppi. Per info:
http://www.jamma.it/personaggi/la-delega-fiscale-e-il-riordino-dei-giochi-60450
Infatti, se passa quella proposta che gira in rete l'arrosto è presto fatto, in pratica scalzerebbero in sei mesi i Comuni (che sinora hanno creato ostacoli evidentemente non graditi per le casse dello "Stato") e passarebbero tutto alle Questure!
Allucinante!
:-X
[b]Sentenza TAR Toscana n. 284 del 19/02/2015[/b]
[...]
[i]Non può pertanto trovare accoglimento la costruzione proposta dalla difesa del controinteressato e tendente a prospettare l’applicazione della legge regionale solo alle autorizzazioni ex art. 86 del T.U.L.P.S. e non alle autorizzazioni ex art. 88; del resto, si tratta di costruzione che si porrebbe in aperta contraddizione con la ratio della legge, permettendone l’applicazione alle sole autorizzazioni ex art. 86 del T.U.L.P.S. (in cui la presenza di apparecchi per il gioco convive con altre attività) e non alle autorizzazioni ex art. 88, ovvero agli esercizi espressamente destinati alla raccolta delle scommesse ed in cui il rischio della ludopatia è certamente maggiore.
Con tutta evidenza, si tratta poi di una normativa di fonte regionale finalizzata alla prevenzione della ludopatia (quindi destinata alla soddisfazione di un interesse pubblico attinente alla materia sociale e sanitaria) che doveva trovare applicazione anche da parte degli organi del Ministero dell’interno e, nel caso che ci occupa, della Questura di Lucca.
La contraria tesi posta a base della difesa delle Amministrazioni resistenti (anche se non richiamata nell’atto impugnato) e di circolari del Ministero dell’Interno (da ultimo, si veda la circolare 6 marzo 2014 prot. 557/PAS/004248/12001 1) non considera, infatti, adeguatamente la previsione dell’art. 153 del r.d. 6 maggio 1940, n. 635 (regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S.) che, con riferimento alle autorizzazioni ex artt. 86 e 88, prevede espressamente che <<la licenza può essere rifiutata o revocata per ragioni di igiene>> vale a dire, per ragioni oggi riportabili alla più moderna definizione di sanità pubblica e, quindi, anche alla prevenzione della ludopatia.
Del resto, la soluzione sopra richiamata (fondata peraltro su una previsione espressamente richiamata nell’atto impugnato) è posta a base dei precedenti giurisprudenziali che riguardano la materia, come Cons. Stato, sez. VI, 11 settembre 2013 n. 4498, espressamente riferita all’impugnazione di una licenza ex art. 88 T.U.L.P.S. rilasciata (in quel caso, da organo non appartenente al Ministero dell’Interno) in violazione di una legge regionale (in quel caso, di una Provincia autonoma) finalizzata alla prevenzione della ludopatia; del tutto estranee alla presente vicenda sono poi le considerazioni contenute in Corte cost. 10 novembre 2011 n. 300, riferite alla problematica della possibilità per le Regioni di dettare norme finalizzate alla prevenzione della ludopatia e non alla diversa problematica degli organi destinati a dare applicazione alle previsioni in questione.
Del tutto irrilevante appare poi il fatto che gli artt. 13 e 14 della l. r. 18 ottobre 2013, n. 57 attribuiscano la vigilanza e poteri sanzionatori sull’osservanza della legge ai Comuni; con tutta evidenza, si tratta, infatti, di poteri sanzionatori successivi all’eventuale attivazione di una “sala giochi” in violazione della legge e che non incidono sull’obbligo di dare applicazione, in sede di valutazioni prodromiche al rilascio delle autorizzazioni, alla legge regionale, come già rilevato, autonomamente radicato sull’art. 153 del r.d. 6 maggio 1940, n. 635.
Nel caso di specie appare del tutto indiscutibile (anche alla luce delle precisazioni fornite dal controinteressato), come la sala destinata al gioco autorizzata con gli atti impugnati si trovi a meno di 500 m. da luoghi sensibili e come sia stata pertanto violata la previsione dell’art. 4, 1° comma della l. r. 18 ottobre 2013, n. 57 (<<è vietata l'apertura di sale da gioco e di spazi per il gioco che siano ubicati in un raggio di 500 metri da istituti scolastici di qualsiasi grado, luoghi di culto, centri di aggregazione sociale, centri giovanili o altre strutture culturali, ricreative e sportive frequentate principalmente dai giovani, o da strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale>>); altrettanto indubbio è come le autorizzazioni impugnate siano intervenute dopo l’entrata in vigore della legge regionale e non possano pertanto usufruire dell’eccezione riferita alle autorizzazioni precedentemente rilasciate, come quella che legittima l’attività della ricorrente.
L’azione annullatoria deve pertanto essere accolta ... [/i]
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