Si può registrare la conversazione con il datore di lavoro - Cass. sent. n. 27424/14.
http://www.laleggepertutti.it/61217_si-puo-registrare-la-conversazione-con-il-datore-di-lavoro
Quindi Cass. sent. n. 26143 del 21.11.2013 si deve ritenere superata?
riferimento id:23759[i]Legittimo il licenziamento intimato ad un medico di un'azienda ospedaliera in quanto registrava conversazioni dei colleghi a loro insaputa, per utilizzare i brani in una causa di mobbing instairata contro il primario.
http://www.avvocatocassazionista.it/sentenza.php?id=6737
Cassazione, sentenza 2 ottobre-21 novembre 2013 n. 26143[/i]
Si parla di registrazioni di conversazioni "tra" colleghi e non "con" colleghi...; pertanto sembrerebbe che il dipendente in quel caso avesse registrato conversazioni a cui non era presente...
È legittima l'utilizzazione, nel processo, del contenuto di una conversazione privata (nella specie, tra presenti) registrata su nastro magnetico da parte di uno degli interlocutori (Cass. pen., sez. I, 8 giugno 1999, n. 7239).
http://www.primadanoi.it/news/regione/528185/Registrazioni-di-nascosto--per-la-Cassazione-sono-legali-ed-incentivabili.html
Cassazione: non è reato registrare con il cellulare se è per difendersi da un reato
http://www.napolireport.it/lavvocato-risponde/cassazione-non-e-reato-registrare-con-il-cellulare-se-e-per-difendersi-da-un-reato/
http://www.avvocatomilitare.it/sentenza.php?id=8758
Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 24 aprile – 30 luglio 2014, n. 33781
Con sentenza resa l'8 maggio 2013 la Corte militare di Appello riformava la sentenza del Tribunale militare di Napoli del 15 settembre 2012 ed assolveva l'imputato L.G. perché il fatto non costituisce reato dal delitto di ingiuria continuata ad inferiore, contestatogli perché, maresciallo capo della G.d.F., già comandante della sezione operativa pronto intervento di Monopoli, offendeva il prestigio, l'onore e la dignità dell'appuntato D.L.A. , fatto commesso in (omissis) nel corso di una conversazione intercorsa tra l'imputato ed il sottordinato. A fondamento della decisione la Corte Di Appello rilevava che il dialogo, di cui si era acquisita la registrazione e la relativa trascrizione integrale, [u]era stato captato per iniziativa della parte lesa all'insaputa dell'imputato[/u] e con maliziosa e provocatoria introduzione di temi per questo sensibili, quali il permesso per ragioni di studio ottenuto dal D.L. a scapito della piena funzionalità del servizio e dei carichi di lavoro dei colleghi, aveva riguardato argomenti attinenti al servizio stesso e contenuto espressioni oggettivamente lesive e triviali, ma pronunciate in un contesto confidenziale e cameratesco, nonché di reciproca volgarità, in assenza della volontà di ledere il patrimonio morale altrui, quanto per convincere l'interlocutore e fare appello alla sua ragione, tanto che l'episodio si era concluso pacificamente.