Data: 2014-12-30 06:10:22

Programmazione dei FLUSSI di lavoratori extracomunitari - DPCM


[color=red]DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 dicembre 2014 [/color]
Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei  lavoratori  non
comunitari per lavoro non stagionale nel territorio dello  Stato  per
l'anno 2014. (14A09970)
(GU n.300 del 29-12-2014)



                            IL PRESIDENTE
                    DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  recante  il  Testo  unico  delle
disposizioni concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme
sulla condizione dello straniero;
  Visto, in particolare, l'art. 3 del Testo unico  sull'immigrazione,
il quale dispone che la determinazione annuale delle quote massime di
stranieri da ammettere nel territorio dello Stato avviene con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri,  sulla  base  dei  criteri
generali per la definizione dei  flussi  d'ingresso  individuati  nel
Documento  programmatico  triennale,  relativo    alla    politica
dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, e che
«in caso di  mancata  pubblicazione  del  decreto  di  programmazione
annuale, il Presidente del Consiglio dei Ministri puo' provvedere  in
via transitoria, con proprio  decreto,  entro  il  30  novembre,  nel
limite delle quote stabilite nell'ultimo decreto emanato»;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, e successive modificazioni ed integrazioni, Regolamento  recante
norme di attuazione del Testo unico sull'immigrazione;
  Considerato che il Documento programmatico triennale non  e'  stato
emanato;
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  25
novembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
italiana, Serie generale n. 297 del 19 dicembre 2014, concernente  la
Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei  lavoratori  non
comunitari per lavoro non stagionale nel territorio dello  Stato  per
l'anno 2013, che prevede una quota d'ingresso  di  17.850  lavoratori
non comunitari per motivi di lavoro non stagionale;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 marzo
2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana,
Serie  generale,  n.  83  del  9  aprile  2014,  concernente  la
Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei  lavoratori  non
comunitari stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 2014, che
prevede una quota di 15.000 unita' per l'ingresso di  lavoratori  non
comunitari per motivi di lavoro stagionale;
  Considerato che il predetto decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei ministri 12 marzo 2014, all'art. 2, prevede una quota di ingresso
di  2.000  cittadini  dei  Paesi  non  comunitari  partecipanti
all'Esposizione Universale di Milano 2015, a titolo di  anticipazione
della quota di ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro  non
stagionale da autorizzare per l'anno 2014;
  Ravvisata la necessita' di prevedere per il corrente anno 2014  una
quota  di  ingresso  di  lavoratori  non  comunitari  non  stagionali
residenti all'estero, che hanno partecipato  a  corsi  di  formazione
professionale  e  di  istruzione  nei  Paesi  di  origine,  ai  sensi
dell'art. 23 del citato Testo unico  sull'immigrazione,  al  fine  di
assicurare continuita' ai rapporti di cooperazione con i Paesi terzi;
  Tenuto conto inoltre delle esigenze di specifici settori produttivi
nazionali che richiedono lavoratori autonomi per particolari  settori
imprenditoriali e professionali;
  Visto l'art. 21 del citato Testo unico sull'immigrazione, circa  la
previsione di quote riservate all'ingresso di lavoratori  di  origine
italiana;
  Considerata infine  l'esigenza  di  consentire  la  conversione  in
permessi di soggiorno per lavoro subordinato e per lavoro autonomo di
permessi di soggiorno rilasciati ad altro titolo;
  Rilevato che ai fini anzidetti puo'  provvedersi  con  decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  da  adottare,  in  via  di
programmazione transitoria, nel limite della  quota  complessivamente
utilizzabile per l'anno 2014, risultante dalla  corrispondente  quota
di ingresso di 17.850 unita' per  motivi  di  lavoro  non  stagionale
autorizzata con il citato decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 25 novembre 2013;
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  22
febbraio  2014,  con  il  quale  al  Sottosegretario  di  Stato  alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri,  Dottor  Graziano  Delrio,  e'
stata conferita la delega per  talune  funzioni  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri;

                              Decreta:

                              Art. 1

  1. Sono ammessi in Italia, in via di programmazione transitoria dei
flussi d'ingresso  dei  lavoratori  non  comunitari  per  lavoro  non
stagionale nell'anno 2014, i cittadini stranieri non comunitari entro
una  quota  complessiva  di  17.850  unita',  per  motivi  di  lavoro
subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, compresa la quota di
2.000 unita' gia' prevista, a titolo di anticipazione, per l'ingresso
di cittadini dei Paesi non  comunitari  partecipanti  all'Esposizione
Universale di Milano 2015, dall'art. 2 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 12 marzo 2014,  citato  in  premessa,  che  si
conferma con il presente decreto.
                              Art. 2

  1. Nell'ambito della quota di  cui  all'art.  1,  sono  ammessi  in
Italia 1.000 cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero,
che abbiano completato programmi  di  formazione  ed  istruzione  nei
Paesi d'origine ai sensi dell'art.  23  del  decreto  legislativo  25
luglio 1998, n. 286.
                              Art. 3

  Nell'ambito della quota di cui all'art. 1, e' consentito l'ingresso
in Italia per motivi di lavoro autonomo di 2.400 cittadini  stranieri
non  comunitari  residenti  all'estero  appartenenti  alle  seguenti
categorie:  imprenditori  di  societa'  che  svolgono  attivita'  di
interesse per l'economia  italiana  che  effettuano  un  investimento
significativo in  Italia,  che  sostiene  o  accresce  i  livelli  di
reddito; liberi professionisti esercenti professioni vigilate, oppure
non regolamentate ma rappresentative a livello nazionale  e  comprese
negli elenchi curati  dalla  Pubblica  amministrazione;  titolari  di
cariche di amministrazione o di controllo di  societa',  di  societa'
non cooperative, espressamente previste dalla  normativa  vigente  in
materia di visti d'ingresso; artisti di chiara fama internazionale, o
di alta qualificazione professionale,  ingaggiati  da  enti  pubblici
oppure da enti privati; cittadini stranieri per  la  costituzione  di
imprese «start-up innovative» ai sensi della legge 17  dicembre  2012
n. 221, in presenza dei  requisiti  previsti  dalla  stessa  legge  e
titolari di un rapporto di lavoro di natura autonoma con l'impresa.
                              Art. 4

  Nell'ambito della quota di cui all'art. 1, sono ammessi in  Italia,
per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo,
entro una quota di 100 unita', lavoratori  di  origine  italiana  per
parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta
di ascendenza, residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile.
                              Art. 5

  1. Nell'ambito della quota di cui all'art.  1,  e'  autorizzata  la
conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato di:
    a) 4.050 permessi di soggiorno per lavoro stagionale;
    b)  6.000  permessi  di  soggiorno  per  studio,  tirocinio  e/o
formazione professionale;
    c) 1.000 permessi di  soggiorno  CE  per  soggiornanti  di  lungo
periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato  membro
dell'Unione europea.
  2.  Nell'ambito  della  quota  di  cui  all'art.  1,  e'  inoltre
autorizzata la  conversione  in  permessi  di  soggiorno  per  lavoro
autonomo di:
    a)  1.050  permessi  di  soggiorno  per  studio,  tirocinio  e/o
formazione professionale;
    b) 250  permessi  di  soggiorno  CE  per  soggiornanti  di  lungo
periodo, rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro
dell'Unione europea.
                              Art. 6

  I termini per la presentazione delle domande ai sensi del  presente
decreto decorrono dalle ore 9,00 del giorno successivo alla  data  di
pubblicazione del presente decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. Le domande possono  essere  presentate  fino  al
termine di otto mesi dall'anzidetta data di pubblicazione.
                              Art. 7

  1. Le quote per lavoro subordinato previste dal  presente  decreto,
saranno ripartite dal Ministero del lavoro e delle politiche  sociali
alle Direzioni territoriali del lavoro, alle Regioni e alle  Province
autonome.
  2.  Trascorsi  novanta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana,
qualora vengano  rilevate  quote  significative  non  utilizzate  tra
quelle indicate nel presente decreto, tali quote, ferma  restando  la
quota massima  prevista  dall'art.  1,  possono  essere  diversamente
ripartite dal Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali  sulla
base delle effettive necessita' riscontrate sul mercato del lavoro.
  3. Resta fermo quanto previsto dall'art. 34, comma 7,  del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  31  agosto  1999,  n.  394  con
riferimento  alla  redistribuzione  della  quota  di  lavoratori  non
comunitari formati all'estero prevista al precedente art. 2.
    Roma, 11 dicembre 2014

                          p. il Presidente del Consiglio dei ministri
                                  Il Sottosegretario di Stato       
                          alla Presidenza del Consiglio dei ministri 
                                              Delrio                 

Registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 2014
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri  giustizia  e  affari  esteri
Reg.ne - Prev. n. 3257


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