AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
REGOLAMENTO 9 dicembre 2014
[color=red]Regolamento di vigilanza e accertamenti ispettivi nel settore dei contratti pubblici. (14A09892) [/color]
(GU n.300 del 29-12-2014)
L'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con
modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (di seguito
Codice) e s.m.i. e, in particolare, gli articoli 2, 6 e 8, comma 3,
del medesimo decreto;
Vista la delibera n. 143/2014 del 30 settembre 2014;
Visto l'atto di organizzazione delle aree e degli uffici
dell'Autorita' Nazionale Anticorruzione (di seguito Autorita'),
adottato il 29 ottobre 2014 in attuazione della delibera n. 143/2014;
Vista la decisione del Consiglio del 9 dicembre 2014,
Emana
il seguente Regolamento:
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento e' adottato ai sensi dell'art. 8, comma
3, del codice e si applica ai procedimenti dell'Autorita' avviati
nell'esercizio dei poteri di vigilanza di cui all'art. 6 del codice e
delle disposizioni di legge vigenti.
Art. 2
Direttiva annuale
1. L'attivita' di vigilanza avviata dalle Unita' Organizzative
competenti si conforma agli indirizzi, alle prescrizioni ed agli
obiettivi indicati dal Consiglio dell'Autorita'.
2. A tal fine, entro il 31 gennaio di ogni anno il Consiglio
approva una direttiva programmatica su proposta dell'Ufficio piani di
vigilanza e vigilanze speciali, elaborata sulla base dell'indirizzo
espresso dal Presidente e dal Consiglio dell'Autorita', nella quale
puo' essere indicato anche un ordine di priorita' nella trattazione
degli esposti ricevuti.
3. Il Consiglio, su proposta dell'Ufficio piani di vigilanza e
vigilanze speciali, puo' integrare la direttiva di cui al comma 2,
quando ritenga necessario indicare ulteriori obiettivi o interventi
di vigilanza.
Art. 3
Esposto per l'attivazione dei poteri di vigilanza
1. Le indagini dell'Autorita' sono attivate su iniziativa d'ufficio
o su istanza motivata di chiunque ne abbia interesse, ivi incluse
associazioni od organizzazioni rappresentative di interessi
collettivi o diffusi.
2. L'esposto di cui al comma 1 puo' essere presentato mediante la
compilazione dell'apposito modulo disponibile sul sito web
dell'Autorita'. Il modulo deve essere compilato in ogni suo campo
obbligatorio, corredato della prescritta documentazione, firmato e
accompagnato da copia di un documento di identita' o di altro
documento valido del segnalante.
3. Gli esposti anonimi sono archiviati dal dirigente dell'Unita'
Organizzativa competente per materia. Nei casi di denunce riguardanti
fatti di particolare gravita', circostanziate e adeguatamente
motivate, il dirigente puo', comunque, trasmettere l'esposto privo di
sottoscrizione all'Ufficio Ispettivo o all'Ufficio piani di vigilanza
e vigilanze speciali per lo svolgimento delle attivita' di
competenza.
Art. 4
Vigilanza collaborativa
1. Le stazioni appaltanti possono chiedere all'Autorita' di
svolgere un'attivita' di vigilanza, anche preventiva, finalizzata a
verificare la conformita' degli atti di gara alla normativa di
settore, all'individuazione di clausole e condizioni idonee a
prevenire tentativi di infiltrazione criminale, nonche' al
monitoraggio dello svolgimento della procedura di gara e
dell'esecuzione dell'appalto.
2. L'attivita' di vigilanza di cui al comma 1 puo' essere richiesta
nei casi di:
a) programmi straordinari di interventi in occasione di grandi
eventi di carattere sportivo, religioso, culturale o a contenuto
economico ovvero a seguito di calamita' naturali;
b) programmi di interventi realizzati mediante investimenti di
fondi comunitari;
c) contratti di lavori, servizi e forniture di notevole rilevanza
economica e/o che abbiano impatto sull'intero territorio nazionale,
nonche' interventi di realizzazione di grandi infrastrutture
strategiche;
d) procedure di approvvigionamento di beni e servizi svolte da
centrali di committenza o da altri soggetti aggregatori.
3. L'attivita' di cui al comma 1 puo' essere richiesta dalle
stazioni appaltanti anche nei casi in cui l'autorita' giudiziaria
proceda per i delitti di cui all'art. 32, comma 1 del decreto-legge
24 giugno 2014, n. 90 convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114,
ovvero, in presenza di rilevate situazioni anomale e, comunque,
sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali.
4. Le richieste di vigilanza collaborativa sono sottoposte al
Consiglio per l'approvazione. Le modalita' di svolgimento possono
essere definite in un Protocollo di azione predisposto dall'Ufficio
su indicazione del Presidente che lo sottopone al Consiglio per
l'approvazione.
Art. 5
Responsabile del procedimento
1. Responsabile del procedimento e' il dirigente dell'Unita'
Organizzativa competente per materia. Il dirigente individua il
funzionario competente per lo svolgimento dell'istruttoria.
2. Il dirigente, esaminati gli esposti, attribuisce agli stessi un
ordine di priorita' tenendo conto dell'urgenza e della rilevanza
delle questioni prospettate. A parita' di urgenza e/o rilevanza della
segnalazione sara' data precedenza di trattazione agli esposti
presentati con l'apposito modulo.
3. Ogni 30 giorni, il dirigente competente invia al Consiglio
l'elenco dei procedimenti avviati dall'Ufficio, con l'indicazione del
funzionario responsabile dell'istruttoria.
Art. 6
Archiviazione dell'esposto
1. Il dirigente provvede all'archiviazione nei seguenti casi:
a) esposto privo di elementi di fatto o di diritto adeguatamente
circostanziati e motivati;
b) esposto presentato secondo le modalita' di cui all'art. 3,
comma 2 del presente regolamento privo delle informazioni
obbligatorie richieste;
c) manifesta incompetenza dell'Autorita';
d) manifesta infondatezza dell'istanza;
e) quando a seguito dell'istruttoria emergono elementi di fatto o
di diritto che escludono l'intervento dell'Autorita'.
2. L'archiviazione e' comunicata, anche a mezzo di posta
elettronica non certificata, solo nel caso di espressa richiesta
scritta dell'esponente ed e' disposta di regola mediante l'utilizzo
di modelli approvati dal Consiglio dell'Autorita', tenuto conto delle
tipologie di segnalazione ricevute.
3. L'esposto si intende archiviato comunque se l'Autorita' non
procede alla comunicazione di avvio del procedimento nei termini di
cui all'art. 9, comma 1 del presente regolamento.
4. E' fatta salva l'attivita' di vigilanza, anche con riferimento
ad esposti gia' oggetto di archiviazione di cui ai commi precedenti,
in caso di sopravvenuti elementi di fatto o di diritto ovvero di
diversa ed ulteriore valutazione dell'Autorita'.
5. Il dirigente competente informa il Consiglio, con cadenza
mensile, delle segnalazioni archiviate ai sensi del presente
articolo.
Art. 7
Intervento senza il previo espletamento di un'istruttoria
1. Il dirigente valuta l'esposto e, senza il previo espletamento di
un'istruttoria, invia una comunicazione motivata alla stazione
appaltante con l'invito al rispetto delle disposizioni violate,
quando:
a) in base a quanto riscontrato dalla documentazione inviata
all'Autorita' dal segnalante, o altrimenti acquisita, non sussistono
dubbi interpretativi;
b) e' possibile applicare al caso di specie, anche in via
analogica, una precedente pronuncia dell'Autorita'.
2. Il dirigente competente, con cadenza mensile, informa
preventivamente il Consiglio delle segnalazioni che intende definire
ai sensi del presente articolo.
Art. 8
Trasmissione della segnalazione
ad altro Ufficio dell'Autorita'
1. Il dirigente provvede tempestivamente alla trasmissione della
segnalazione al competente Ufficio dell'Autorita' nei seguenti casi:
a) quando sussistono i presupposti per l'esercizio della funzione
di componimento delle controversie ai sensi dell'art. 6, comma 7,
lett. n) del codice o quando la questione puo' essere risolta
mediante l'adozione di un parere giuridico;
b) quando ha carattere di generalita' tale da giustificare
l'emanazione di un atto a portata generale, ferma restando la
possibilita' di trattazione della segnalazione per i profili di
competenza dell'Area vigilanza;
c) quando sono segnalate questioni che rientrano nell'ambito di
applicazione della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dei decreti
attuativi.
2. Il dirigente comunica tempestivamente all'esponente la
trasmissione della segnalazione ad altro Ufficio e ne informa il
Consiglio.
Art. 9
Termini del procedimento
1. Il termine per l'avvio del procedimento e' di 30 giorni
decorrenti dalla data di ricevimento dell'esposto.
2. Il termine per la conclusione dell'istruttoria da parte
dell'ufficio competente e' di 180 giorni decorrenti dalla data di
invio della comunicazione di avvio del procedimento, fatta salva la
possibilita' da parte del responsabile del procedimento di comunicare
alle parti interessate una proroga non superiore a 90 giorni.
3. In considerazione della complessita' delle attivita' istruttorie
necessarie per l'esercizio delle funzioni di vigilanza, i termini del
procedimento possono essere sospesi quando si renda necessario:
a) effettuare ulteriori approfondimenti mediante richieste
documentali integrative alle parti o ad altre amministrazioni o
Autorita' nazionali ed estere;
b) procedere ad accertamenti ispettivi;
c) acquisire pareri da altri Uffici dell'Autorita' ovvero da
altre amministrazioni o Autorita' nazionali ed estere.
4. Nei casi indicati al comma precedente, i termini riprendono a
decorrere rispettivamente dalla data di ricevimento o di acquisizione
da parte dell'ufficio delle integrazioni documentali, dalla data di
consegna del rapporto predisposto dall'Ufficio Ispettivo, dalla data
di ricevimento del parere richiesto.
5. Il responsabile del procedimento comunica alle parti interessate
la sospensione dei termini procedimentali.
6. Il dirigente competente informa il Consiglio delle proroghe e
delle sospensioni disposte in conformita' ai commi precedenti.
Art. 10
Avvio del procedimento
1. La comunicazione di avvio del procedimento da parte del
Responsabile del procedimento deve indicare l'oggetto del
procedimento, le informazioni e/o documenti ritenuti rilevanti,
nonche', ove possibile, l'eventuale contestazione delle presunte
violazioni, il termine di conclusione del procedimento, l'Unita'
Organizzativa competente con indicazione del nominativo del
responsabile del procedimento.
2. La comunicazione di cui al comma 1 e' inviata alla stazione
appaltante, alle imprese e agli enti coinvolti, nonche' ai soggetti
che, avendo un interesse diretto, immediato ed attuale, hanno
presentato denunce o istanze utili.
3. Nel caso in cui per il rilevante numero dei destinatari la
comunicazione personale non risulti possibile o risulti
particolarmente gravosa, la stessa e' effettuata secondo modalita' di
volta in volta stabilite dall'Autorita'.
Art. 11
Partecipazione all'istruttoria
1. Possono partecipare all'istruttoria:
a) i soggetti ai quali e' stata inviata la comunicazione di avvio
del procedimento, ai sensi dell'art. 10, comma 1;
b) altri soggetti portatori di interessi diretti, concreti ed
attuali correlati all'oggetto del procedimento che facciano motivata
richiesta entro 30 giorni dalla comunicazione di avvio del
procedimento o dalla conoscenza dello stesso;
c) altri soggetti portatori di interessi diffusi costituiti in
associazioni o comitati cui possa derivare un pregiudizio dal
provvedimento, purche' ne facciano motivata richiesta all'Ufficio
procedente prima della decisione finale.
2. I soggetti che partecipano all'istruttoria hanno facolta' di:
a) accedere ai documenti del procedimento, nel rispetto delle
modalita' e nei termini previsti dal Regolamento sull'accesso agli
atti dell'Autorita';
b) presentare memorie scritte, documenti, deduzioni e pareri, che
saranno valutati dall'Ufficio procedente ove pertinenti all'oggetto
del procedimento.
Art. 12
Richiesta di informazioni, chiarimenti e documenti
1. Il Responsabile del procedimento formula le richieste di
informazioni e di esibizione di documenti, di cui all'art. 6 comma 9,
lett. a) del codice, per iscritto e secondo le modalita' di cui
all'art. 17.
2. Le richieste di cui al comma 1, devono indicare:
a) i fatti e le circostanze in ordine ai quali si chiedono
chiarimenti;
b) il termine entro il quale dovra' pervenire la risposta o
essere esibito il documento, che deve essere congruo in relazione
all'urgenza del caso ed alla quantita' e qualita' delle informazioni
richieste, e comunque non inferiore a 10 giorni e non superiore a 30;
c) le modalita' attraverso le quali dovranno essere fornite le
informazioni e il referente cui potranno essere esibiti i documenti o
comunicate le informazioni richieste;
d) le sanzioni applicabili in caso di rifiuto, omissione o
ritardo senza giustificato motivo, di fornire le informazioni od
esibire i documenti richiesti, nonche' quelle previste nel caso siano
fornite informazioni o esibiti documenti non veritieri.
3. I documenti di cui e' richiesta l'esibizione dovranno essere
forniti in originale o copia conforme. Il Responsabile del
procedimento puo', altresi', richiedere la presentazione della
documentazione su supporto informatico.
4. Le richieste di informazioni e di esibizione di documenti
possono essere formulate anche oralmente nel corso di audizioni od
ispezioni, rendendo note all'interessato e verbalizzando le medesime
indicazioni previste dal comma 2.
Art. 13
Audizioni
1. I soggetti ai quali e' stata data comunicazione di avvio del
procedimento ai sensi dell'art. 10, possono essere sentiti in
audizione dinanzi all'Ufficio competente. Nel corso delle audizioni,
i soggetti interessati possono comparire in persona del proprio
rappresentante legale oppure di procuratore speciale munito di
apposita documentazione giustificativa del potere di rappresentanza.
Essi possono, altresi', farsi assistere da consulenti di propria
fiducia.
2. Successivamente al ricevimento della comunicazione delle
risultanze istruttorie di cui all'art. 15, le stazioni appaltanti, le
imprese e gli enti interessati possono presentare istanza di
audizione finale di fronte all'Ufficio. Ove intendano essere sentiti
dinanzi al Consiglio, essi devono far pervenire apposita richiesta
entro 5 giorni successivi alla scadenza del termine per la
presentazione delle controdeduzioni e memorie di cui all'art. 15,
comma 2, specificando l'oggetto dell'esposizione orale e le ragioni
per le quali la stessa si ritiene necessaria. Il Presidente, valutata
positivamente la richiesta, fissa la data della audizione e, per il
tramite della Segreteria del Consiglio, dispone la comunicazione agli
interessati.
3. Delle audizioni e' redatto processo verbale contenente le
principali dichiarazioni rilasciate dalle parti.
Art. 14
Ispezioni
1. Le ispezioni sono disposte sulla base di un piano ispettivo
approvato dal Consiglio dell'Autorita' entro il 31 gennaio di ogni
anno, su proposta dell'Ufficio piani di vigilanza e vigilanze
speciali.
2. Le ispezioni possono essere richieste anche nell'ambito dei
procedimenti istruttori avviati dagli uffici competenti.
3. L'attivita' ispettiva si svolge di regola con la collaborazione
della Guardia di Finanza, ai sensi dell'art. 6, comma 9, lett. b) e
d), del codice.
4. Le ispezioni possono essere eseguite presso i luoghi di cui al
successivo comma 7, purche' sia ipotizzabile il rinvenimento di
documentazione utile ai fini dell'istruttoria.
5. Il dirigente dell'Ufficio Ispettivo conferisce l'incarico
all'ispettore con proprio atto, indicando un termine per la
conclusione delle attivita'.
6. Nell'espletamento del mandato ispettivo, gli ispettori
esercitano i loro poteri su presentazione di un atto scritto che
precisi l'oggetto e le sanzioni per il rifiuto, l'omissione o il
ritardo, senza giustificato motivo, di fornire informazioni ed
esibire documenti richiesti nel corso dell'ispezione, nonche' nel
caso in cui siano fornite informazioni ed esibiti documenti non
veritieri.
7. In ogni caso, non costituisce giustificato motivo di rifiuto o
di omissione, l'opposizione:
a) di vincoli di riservatezza previsti da atti regolamentari,
circolari o disposizioni di servizio interni della stazione
appaltante;
b) di vincoli di riservatezza o di competenza imposti da
regolamenti aziendali o prescrizioni interne, anche orali;
c) di esigenze di autotutela relative al rischio di sanzioni
fiscali o amministrative;
d) di esigenze di tutela del segreto aziendale o industriale,
salvo i casi in cui l'Autorita' riconosca particolari esigenze
segnalate al riguardo.
8. L'Ispettore puo':
a) accedere a tutti i locali, terreni e mezzi di trasporto del
soggetto nei cui confronti si svolge l'ispezione, con esclusione dei
luoghi di residenza o domicilio estranei all'attivita' oggetto
dell'indagine;
b) controllare e prendere copia dei documenti;
c) richiedere informazioni e spiegazioni orali.
9. Nel corso delle ispezioni, i soggetti interessati possono farsi
assistere da consulenti di propria fiducia previa loro
identificazione.
10. Di tutta l'attivita' svolta nel corso dell'ispezione, con
particolare riferimento alle dichiarazioni e ai documenti acquisiti,
e' redatto processo verbale.
11. Entro il termine di 30 giorni dalla conclusione dell'attivita'
ispettiva o dal ricevimento della documentazione integrativa
richiesta nel corso delle visite, l'ispettore redige una relazione
finale contenente le risultanze degli accertamenti ispettivi e
l'eventuale proposta di archiviazione del procedimento e/o di
adozione di provvedimenti da parte del Consiglio.
12. Nei casi di cui al comma 2, la relazione ispettiva e'
trasmessa, unitamente alla documentazione acquisita, agli Uffici
competenti per la prosecuzione delle attivita'.
Art. 15
Chiusura dell'istruttoria
1. Entro il termine di cui all'art. 9, comma 2, il dirigente
trasmette al Consiglio le risultanze istruttorie. Il Consiglio,
valutata la proposta dell'ufficio dispone l'invio della comunicazione
delle risultanze istruttorie ai soggetti indicati dall'art. 10, comma
2.
2. Il Responsabile del procedimento assegna un termine, non
inferiore a 10 giorni, entro cui le parti possono presentare memorie
e/o ulteriore documentazione probatoria. La stazione appaltante puo'
formulare le proprie controdeduzioni ovvero manifestare la volonta'
di conformarsi alle indicazioni contenute nella comunicazione di cui
al comma 1.
3. Nei procedimenti di cui all'art. 10, comma 3, la comunicazione
delle risultanze istruttorie puo' essere effettuata mediante forme di
pubblicita' di volta in volta stabilite.
Art. 16
Deliberazione dell'Autorita'
1. Il dirigente, valutate le controdeduzioni e la documentazione di
cui all'art. 15, comma 2, propone al Consiglio:
a) l'adozione di una deliberazione nella quale sono specificate
le violazioni rilevate e sono eventualmente formulate alla stazione
appaltante le indicazioni per adeguare i propri comportamenti;
b) di prendere atto della volonta' manifestata dalla stazione
appaltante di conformarsi alle indicazioni contenute nella
comunicazione di cui all'art. 15, comma 1.
2. La deliberazione di cui al precedente comma 1, lett. a) una
volta approvata dal Consiglio e' comunicata dal dirigente
responsabile ai soggetti interessati, i quali sono tenuti ad
informare l'Autorita' degli eventuali provvedimenti conseguenti che
intendono adottare. In caso di mancato riscontro entro il termine di
30 giorni dal ricevimento della deliberazione, il dirigente informa
il competente ufficio dell'Autorita' per l'avvio del procedimento
sanzionatorio ai sensi dell'art. 6, comma 11 del codice.
3. La deliberazione di cui alla lett. a) e' pubblicata sul sito
internet della Autorita'. Il Consiglio puo' disporre che la
deliberazione sia pubblicata anche sul sito web della stazione
appaltante.
4. Nei casi di cui alla lett. b), il dirigente comunica alle parti
interessate la decisione del Consiglio, con riserva di riscontrare
l'effettivo adempimento degli impegni assunti.
5. Il dirigente con cadenza mensile informa il Consiglio dei
provvedimenti adottati dalle stazioni appaltanti e dagli altri
soggetti interessati a seguito del ricevimento delle comunicazioni di
cui ai commi 2 e 4.
6. La deliberazione di cui al precedente comma 1, lett. a), previa
decisione del Consiglio, puo' essere modificata nelle considerazioni
e nelle conclusioni qualora emergano elementi di fatto non rilevati o
non conosciuti nel corso dell'istruttoria.
Art. 17
Comunicazioni
1. Le comunicazioni previste dal presente Regolamento possono
essere effettuate tramite:
a) posta elettronica certificata e/o firma digitale;
b) lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
c) consegna a mano contro ricevuta;
d) tramite posta elettronica, nei casi espressamente previsti.
2. In caso di trasmissione tramite posta elettronica certificata, i
documenti si considerano pervenuti al destinatario il giorno stesso
in cui sono stati inviati, salvo prova contraria.
3. Se le comunicazioni non possono avere luogo con le modalita' di
cui al comma 2, le stesse sono effettuate mediante pubblicazione di
un avviso sul sito istituzionale dell'Autorita'.
Art. 18
Disposizioni transitorie
1. Il presente regolamento si applica anche alle segnalazioni gia'
pervenute all'Autorita', per le quali non sia stato ancora avviato il
procedimento istruttorio alla data di entrata in vigore.
2. In sede di prima applicazione il termine di cui all'art. 2,
comma 2 e quello di cui all'art. 14, comma 1 sono differiti al 30
aprile.
Art. 19
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento sostituisce il Regolamento in materia di
attivita' di vigilanza e accertamenti ispettivi di competenza
dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 189 del 16 agosto 2011 ed
entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 9 dicembre 2014
Il Presidente: Cantone
[img width=300 height=52]http://www.gazzettaufficiale.it/resources/img/logo.png[/img]