Riforma del lavoro e licenziamenti: cosa cambia. Il nodo: le nuove regole valgono anche per i dipendenti pubblici?
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Secondo il giuslavorista Pietro Ichino, che ha collaborato all’estensione del testo del decreto legislativo, il contratto a tutele crescenti si applica a tutti i lavoratori dipendenti, compresi quelli pubblici. Secondo il ministro della Pubblica amministrazione, Marianna Madia, no. Si ripropone quindi lo scontro già avvenuto in occasione della riforma Fornero dell’articolo 18. In mancanza di norme che facciano chiarezza, la giurisprudenza è tuttora divisa sull’applicabilità delle norme sui licenziamenti ai dipendenti pubblici
L'articolo precisa:
[i]Le imprese che supereranno la soglia dei 15 grazie ai dipendenti a tutele crescenti non saranno più soggette ad applicare l’articolo 18 dello Statuto ([u]né sui vecchi né sui nuovi assunti[/u]). [/i]
Ma le nuove regole non valgono solamente per i nuovi assunti?
http://rilievoaiaceblogliveri.wordpress.com/2014/12/27/riforme-lavoro-articolo18-pa-riforme-a-tanto-al-chilo-confusione-garantita-licenziamenti/
Adesso, si aggiunge l’ennesima riforma del mercato del lavoro, mediante il JobsAct, ovvero il d.lgs di attuazione della legge 183/2014 in materia di contratto asseritamente a “tutele crescenti”, che non fa in tempo ad essere approvato in Consiglio dei Ministri e già ripropone la diatriba: “l’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori si applica o non si applica al lavoro pubblico?”.
La risposta la fornisce l’articolo 51, comma 2, del d.lgs 165/2001, sul punto chiarissimo: l’articolo 18 si applica, comprese le sue successive modificazioni ed integrazioni.
La tesi secondo la quale l’accesso al lavoro pubblico tramite concorso impedirebbe l’estensione dell’articolo 18 al lavoro pubblico (ma, se è così, perché, allora, l’articolo 51, comma 2, citato esiste?), appare oggettivamente debole e solo artificio retorico.
Ciò che si nota è che la riforma dell’articolo 18, ma, meglio dire, della tutela dei licenziamenti illegittimi, si presenta carente, frettolosa sotto molti aspetti, compreso anche quello della definitiva regolazione del rapporto tra articolo 18 e lavoro pubblico. Eppure, l’esperienza della legge Fornero c’era e i contrasti interpretativi insorti erano noti e conosciuti. Perché, dunque, incorrere nuovamente nell’errore di lasciare dubbi, anche se dubbi non ve ne potrebbero essere?