Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 5484, del 7 novembre 2014
Elettrosmog.Realizzazione di un elettrodotto e garanzie partecipative
Anche se l’Amministrazione non ha comunicato al privato l’avviso di avvio del procedimento di rilascio dell’autorizzazione provvisoria, non sussiste la lamentata violazione del principio delle garanzie partecipative. Questo, nelle specie, trova tutela attraverso un diverso meccanismo, secondo le forme di pubblicità e intervento previste dagli artt. 111 (pubblicazione di avvisi nel foglio degli annunzi legali della provincia) e 122 (facoltà di presentare osservazioni e opposizioni) del t.u. delle acque e degli impianti elettrici. Si tratta di disposizioni che consentono ai privati di avere notizia del procedimento e di interloquire con la P.A., in applicazione del principio di specialità e tenuto conto della complessità della materia. Un procedimento di autorizzazione provvisoria o definitiva alla costruzione di nuove linee elettriche è suscettibile di coinvolgere un numero di soggetti elevatissimo e non agevolmente determinabile a priori, pertanto le disposizioni del t.u. devono ritenersi idonee a disciplinare la fattispecie anche in deroga alle previsioni della legge n. 241 del 1990. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)
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