Il Responsabile di Servizio può revocare un'autorizzazione di un pubblico esercizio con un provvedimento...oppure è necessario farlo con determina...considerato che adesso con la LR 3/2008 non si parla di revoca ma di interdizione dell'attività???
riferimento id:23700
Il Responsabile di Servizio può revocare un'autorizzazione di un pubblico esercizio con un provvedimento...oppure è necessario farlo con determina...considerato che adesso con la LR 3/2008 non si parla di revoca ma di interdizione dell'attività???
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Nel diritto amministrativo conta la SOSTANZA e non la FORMA dell'atto.
Purtroppo negli ultimi anni l'introduzione della SCIA ha complicato gli atti amministrativi ed il modo di descrivere i fenomeni in quanto, venute meno le licenze ed autorizzazioni ... non si revoca più alcun atto.
Tuttavia alcune attività sono nate nel vecchio regime o anche se nate in scia si interviene non sulla scia stessa ma sull'attività.
SINTESI:
Descrivi bene l'atto che fai.
SCONSIGLIO di fare DETERMINE (che in base al dlgs 267/2000 sono atti di impegno di spesa, che niente hanno a che fare con il nostro mondo).
Adotta pure un atto di REVOCA precisando che viene privata di effetti la scia presentata.
Ecco una possibile formula
Visto
visto
visto
DISPONE
la revoca del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività di somministrazione disponendo che il titolo abilitativo (scia del .... prot ....) è privata di effetti
o frasi analoghe
In realtà si tratta di un'autorizzazione risalente al periodo in cui ancora non esisteva la SCIA. Stavo pensando di fare un'ordinanza da pubblicare all'albo pretorio. Ma rientra nella competenza del funzionario amministrativo? ???
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In realtà si tratta di un'autorizzazione risalente al periodo in cui ancora non esisteva la SCIA. Stavo pensando di fare un'ordinanza da pubblicare all'albo pretorio. Ma rientra nella competenza del funzionario amministrativo? ???
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A mio avviso il "modulo" dell'ORDINANZA o della DETERMINA (fermo restando che non inficia l'atto finale) non è corretto.
Infatti siamo in presenza di un provvedimento amministrativo sanzionatorio non pecuniario di competenza dirigenziale che non rientra nè nella tipologia delle ordinanze nè in quello delle determine.
Come tale non soggiace nemmeno all'obbligo di pubblicazione all'albo pretorio.
TI RICORDO che la pubblicazione all'albo pretorio, in quanto rappresenta una forma di DIFFUSIONE ai sensi del Dlgs 196/2003, deve essere gestita CON CAUTELA (anche se l'atto non contiene dati sensibili o giudiziari) e essere applicata soltanto nei casi previsti dalla legge o dal regolamento.
DARE all'atto un "nomen iuris" improprio per procedere alla pubblicazione dello stesso all'albo può essere una soluzione rischiosa che, come detto, non inficia il provvedimento, ma espone a contestazioni in base alla normativa sulla privacy.
INOLTRE essendo l'atto in questione recettizio, produce effetti dalla data di notifica (PEC) e non dalla pubblicazione che avrebbe solo un effetto di pubblicità notizia.
Okkk...grazie ;)