Data: 2014-12-23 11:40:23

Limiti orari per le slot - Si del Consiglio di Stato

Credo possa interessare  :)

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Data: 2015-02-17 14:49:35

Re:Limiti orari per le slot - Si del Consiglio di Stato

Sempre in tema segnalo la recente ordinanza del TAR Torino che cita anche giurisprudenza del Cons. Stato.


TAR TORINO, ORD. 49/2015 DEL 12.02.2015


L’art. 50, co. 7, del d.lgs. n. 267/2000 abilita il Sindaco a disciplinare gli orari delle sale giochi e degli esercizi nei quali siano installate apparecchiature per il gioco, per esigenze di tutela della salute, della quiete pubblica, ovvero della circolazione stradale.

[...]

- che l’ordinanza impugnata trova il suo legittimo fondamento normativo nell’art. 50, comma 7, del d.lgs. n. 267/2000, in quanto tale disposizione (nell’interpretazione affermata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 220/2014) abilita il Sindaco a disciplinare gli orari delle sale giochi e degli esercizi nei quali siano installate apparecchiature per il gioco, per esigenze di tutela della salute, della quiete pubblica, ovvero della circolazione stradale;

- che la giurisprudenza ha chiarito, di recente, che la circostanza che il regime di liberalizzazione degli orari sia applicabile indistintamente agli esercizi commerciali e a quelli di somministrazione non preclude all’amministrazione comunale la possibilità di esercitare il proprio potere di inibizione delle attività, per comprovate esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica ed in caso di accertata lesione di interessi pubblici quali quelli in tema di sicurezza, libertà, dignità umana, utilità sociale, salute (cfr. Cons. Stato, sez. V, sent. n. 3271/2014);

[...]

- che la liberalizzazione degli orari di apertura degli esercizi commerciali, ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 59/2010, non si applica alle case da gioco autorizzate ai sensi dell’art. 88 del T.U.L.P.S., in conformità con il venticinquesimo considerando della cd. direttiva Bolkestein;

- che, a tale riguardo, le modifiche introdotte dal d.l. n. 201/2011 vanno contemperate, quanto alle limitazioni temporali degli esercizi pubblici, con il potere tuttora spettante al Comune di riorganizzarne gli orari, anche al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti, essendo il Comune un ente ad autonomia costituzionalmente riconosciuta “che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo” (art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000);

- che, in via di principio, la liberalizzazione delle attività commerciali e la libertà d’impresa non sono illimitate, ma possono essere conformate per tutelare valori costituzionali fondamentali quali la dignità e la salute della persona umana, l’ambiente, il paesaggio (cfr. Cons. Stato, Sez. V, sent. n. 1860/2014);


https://http://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=UWVKIM26VP6GX2YZ6XJCEVEHSA&q=

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