Buonasera.
la QUESTURA di ______ha chiesto ad una cliente, che ha un'attività di Affittacamere NON PROFESSIONALE, di aprire la PEC per inviare le comunicazioni degli alloggiati.
è obbligatorio l'indirizzo PEC per l'affittacamere NON PROFESSIONALE?!?!! (NON MI RISULTA....)
Inoltre il COMUNE sta richiedendo alla cliente la comunicazione dei prezzi annuale per affittacamere non professionale....( Mi sembra che la normativa di ferimento non lo preveda...)
Grazie mille..
Giacomo
Buonasera.
la QUESTURA di ______ha chiesto ad una cliente, che ha un'attività di Affittacamere NON PROFESSIONALE, di aprire la PEC per inviare le comunicazioni degli alloggiati.
è obbligatorio l'indirizzo PEC per l'affittacamere NON PROFESSIONALE?!?!! (NON MI RISULTA....)
Inoltre il COMUNE sta richiedendo alla cliente la comunicazione dei prezzi annuale per affittacamere non professionale....( Mi sembra che la normativa di ferimento non lo preveda...)
Grazie mille..
Giacomo
[/quote]
Ciao,
un affittacamere non professionale non soggiace alla disciplina del DPR 160/2010 e quindi non è soggetto all'obbligo di invio telematico delle pratiche.
TUTTAVIA si applica anche all'affittacamere non professionale la disciplina sulla registrazione delle presenza di cui all'art. 109 del TULPS che prende l'obbligo dell'uso di:
1) strumenti telematici (PEC)
oppure
2) strumenti informatici (https://alloggiatiweb.poliziadistato.it/PortaleAlloggiati/)
oppure
3) FAX
Quindi non può essere imposto uno strumento specifico potendo il soggetto optare per il FAX.
***************
R.D. 18-6-1931 n. 773
Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 giugno 1931, n. 146.
(commento di giurisprudenza)
Art. 109 (art. 107 T.U. 1926) (203) (205)
1. I gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio in tende, roulotte, nonché i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali, ad eccezione dei rifugi alpini inclusi in apposito elenco istituito dalla regione o dalla provincia autonoma, possono dare alloggio esclusivamente a persone munite della carta d'identità o di altro documento idoneo ad attestarne l'identità secondo le norme vigenti.
2. Per gli stranieri extracomunitari è sufficiente l'esibizione del passaporto o di altro documento che sia considerato ad esso equivalente in forza di accordi internazionali, purché munito della fotografia del titolare.
3. Entro le ventiquattr’ore successive all’arrivo, i soggetti di cui al comma 1 comunicano alle questure territorialmente competenti, [color=red]avvalendosi di mezzi informatici o telematici o mediante fax[/color], le generalità delle persone alloggiate, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell’interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. (204)
(203) Articolo modificato dall'art. 16, commi 1 e 2, L. 30 settembre 1993, n. 388, dall' art. 4, D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480, successivamente, dall'art. 7, commi 1, 2 e 3, D.L. 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 maggio 1995, n. 203 e, da ultimo, sostituito dall'art. 8, comma 1, L. 29 marzo 2001, n. 135.
(204) Comma così sostituito dall'art. 40, comma 1, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214.
(205) La Corte costituzionale, con sentenza 23 maggio-5 giugno 2003, n. 197 (Gazz. Uff. 11 giugno 2003, n. 23, 1ª Serie speciale), ha dichiarato, fra l'altro, inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 8, L. 29 marzo 2001, n. 135, sostitutivo dell'art. 109, R.D. 18 giugno 1931, n. 773, sollevate in riferimento agli artt. 3, 5, 87, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione, agli artt. 1 e 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ed agli artt. 43 e 44 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, dalle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto e Liguria. La stessa Corte, con successiva ordinanza 20 giugno-1° luglio 2005, n. 262 (Gazz. Uff. 6 luglio 2005, n. 27, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 109, nel testo sostituito dall'art. 8 della legge 29 marzo 2001, n. 135, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
[size=18pt] “Decreto SICUREZZA BIS - D.L. 53/2019 in Gazzetta - vigente dal 15/6/2019”
https://buff.ly/2Faqg6i
Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica. (GU n.138 del 14-6-2019)[/size]
[img width=300 height=167]http://www.lagazzettamessinese.it/wp-content/uploads/2015/04/polizia_0415.jpg[/img]
Fra le varie disposizioni segnalo:
Art. 5 - Modifiche al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773
1. Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, all'articolo 109, comma 3, dopo le parole «successive all'arrivo,» sono inserite le seguenti: «e con immediatezza nel caso di soggiorni non superiori alle ventiquattro ore,».