Faccio una domanda di cui credo di sapere la risposta ma "carta canta" e devo avere in mano una prova provata del mio pensiero ;D
L'assegnazione di aree pubbliche a spettacoli viaggianti (luna park o gonfiabili o singola giostra) è soggetta a bando pubblico?
Qualora così fosse, la durata della concessione, stagionale piuttosto che pluriennale, è influente sulla messa a bando o meno?
Mi spiego meglio, ogni estate vengono rilasciate concessioni di suolo pubblico per un'attrazione per bambini e per un piccolo luna park.
I titolari delle singole attrazioni presentano domanda e l'ufficio preposto rilascia poi licenza e concessione.
E' sufficiente aver indiduato ai sensi della vigente normativa le zone concesse come zone in cui è possibile installare spettacoli viaggianti per potere rilasciare licenza e concessione?
I principi normativi vogliono che il bando o una procedura pubblica in senso lato siano sempre necessari.
T.A.R. Umbria, Sezione I, sentenza n. 549 del 19 novembre 2014
[i]Una volta deciso di voler concedere ad un soggetto privato un'area, in applicazione dei principi di trasparenza, eguaglianza e non discriminazione, deve essere indetto un procedimento di evidenza pubblica, per darli in concessione al migliore offerente, sia perché da tale concessione il Comune ricava un'entrata, sia perché la concessione di un bene pubblico costituisce un'occasione di guadagno per il soggetto privato che utilizza tale bene.[/i]
E’ un po’ come per le concessioni per gli stabilimenti balneari, vedi T.A.R. Lombardia Milano, Sez. IV, 26 settembre 2014, n. 2401 o TAR Campania-Napoli, sez. VII, sentenza 31.10.2007 n. 10326
[i]La prevalente giurisprudenza afferma che le concessioni di aree demaniali marittime rilasciate per finalità imprenditoriali devono ritenersi sempre sottoposte ai principi dell’evidenza pubblica, cioè sia nell’ipotesi in cui il relativo procedimento abbia inizio per volontà dell’Amministrazione, sia nel caso in cui venga avviato a seguito di una specifica richiesta proveniente da uno dei soggetti interessati all’utilizzo del bene.
La scelta del concessionario incontra i limiti indicati dalle norme del Trattato dell’Unione Europea in materia di libera prestazione di servizi e dai principi generali del diritto comunitario in materia di non discriminazione, trasparenza e parità di trattamento.[/i]
La Bolkestein e l’art. 16 del d.lgs. 59/2010 si applicano sicuramente anche a codesto caso e neanche sono stati redatti criteri in deroga come è stato fatto per il commercio su area publica con l’Intesa della Conferenza Unificata.
La cosa migliore è fare una procedura ad inizio anno (e renderla pubblica) con la quale si dettano i criteri per l’occupazione e le modalità in caso di domande concorrenti per lo stesso periodo. La procedura è da costruire in modo ragionevole e sufficiente per garantire la scelta del concessionario con criteri pubblici e che assicurino all'amministrazione la migliore entrata complessiva.
Nella vecchia legge 337/68 trovi ancora che la concessione deve essere rilasciata senza “asta”. La disposizione non è più applicabile e neanche i regolamenti comunali le cui bozze che sono state proposte dalle varie associazioni nel corso del tempo.
Sappi che pochissimi comuni agiscono secondo i giusti principi.
Norma ISO 17842-2 sull’esercizio e manutenzione delle attrazioni.
http://buff.ly/1Mv6n5t