Data: 2014-12-22 07:55:24

Reg. Reg. 5/2014 - accesso alle aree e ai locali per il gioco d’azzardo lecito

Sul BURL Supplemento n. 51 di Venerdì 19 dicembre 2014 è stato pubblicato il Regolamento regionale 16 dicembre 2014 - n. 5 "Regolamento per l’accesso alle aree e ai locali per il gioco d’azzardo lecito, in attuazione dell’art. 4, comma 10, della l.r. 21 ottobre 2013, n. 8"

LA GIUNTA REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
emana
il seguente regolamento regionale:

Art. 1
(Oggetto)
1. Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 4, comma 10 della
l.r. 21 ottobre 2013, n. 8 «Norme per la prevenzione e il trattamento
del gioco d’azzardo patologico», il presente regolamento disciplina
criteri, regole tecniche, relative modalità attuative, forme
di controllo per l’introduzione di un sistema di regolazione per l’accesso:
a) alle aree dedicate all’installazione di apparecchi per il gioco
d’azzardo lecito accessibili direttamente dall’utenza in numero superiore a tre;
b) ai locali destinati a sala da gioco d’azzardo lecito.

Art. 2
(Definizioni)
1. Ai fini del presente regolamento si intende:
a) per «gestore»: il titolare dell’esercizio, anche con diversa attività
prevalente, in cui sono installati gli apparecchi per il
gioco d’azzardo lecito o, in caso di sua assenza, il soggetto
responsabile dell’attività;
b) per «aree dedicate all’installazione di apparecchi per il
gioco d’azzardo»: gli spazi destinati agli apparecchi per il
gioco di cui all’articolo 110, comma 6 del r.d. 18 giugno
1931, n. 773 «Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza»
e allo stazionamento del giocatore all’interno di esercizi
con diversa attività prevalente;
c) per «locali destinati a sala da gioco d’azzardo lecito»: i locali
allestiti specificatamente per l’esercizio del gioco d’azzardo
lecito mediante l’installazione di apparecchi da gioco
di cui all’articolo 110, comma 6 del r.d. 18 giugno 1931,
n. 773 «Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza».

Art. 3
(Finalità)
1. Nel rispetto della l.r. 8/2013 e della normativa statale vigente,
il presente regolamento persegue le seguenti finalità:
a) prevenire e contrastare forme di dipendenza dal gioco
d’azzardo lecito;
b) tutelare i giocatori rendendoli consapevoli dei rischi derivanti
dal fenomeno del gioco d’azzardo patologico e dai
possibili effetti a livello personale e nel contesto familiare;
c) limitare le conseguenze negative a livello sociale ed economico
derivanti dall’offerta di gioco d’azzardo lecito, con
particolare riguardo ai minori di età e alle fasce più deboli;
d) evitare effetti pregiudizievoli per la sicurezza urbana e la
quiete pubblica e prevenire la dequalificazione del territorio
sul quale sono installati gli apparecchi per il gioco d’azzardo lecito.

Art. 4
(Accesso ai locali destinati a sala da gioco d’azzardo lecito
e individuazione delle aree in cui sono installati apparecchi
per il gioco d’azzardo lecito accessibili direttamente
dall’utenza in numero superiore a tre)
1. Nei locali destinati a sala da gioco d’azzardo lecito l’accesso,
vietato ai minori di anni diciotto, deve avvenire mediante
esibizione di un documento di identità.
2. Negli esercizi diversi da quelli indicati al comma 1, deve essere
individuata un’unica area dedicata all’installazione degli
apparecchi per il gioco d’azzardo lecito in modo da garantire la
visibilità e sorvegliabilità da parte del gestore. L’area, accessibile
in modo da non arrecare disturbo o intralcio agli avventori, al
normale funzionamento dei locali, alla sicurezza e quiete pubblica,
deve essere chiaramente riconoscibile e delimitata con
colonnine a nastro o corda.
3. Nell’area di cui al comma 2 le finestre non devono essere
oscurate e gli apparecchi per il gioco d’azzardo lecito devono
essere posti in posizione frontale l’uno rispetto all’altro.
4. E’ vietata l’installazione di apparecchi per il gioco d’azzardo
lecito all’esterno dei locali.

Art. 5
(Obblighi dei gestori)
1. I gestori devono esporre all’interno dei locali, in maniera
ben visibile al pubblico, il materiale informativo reso disponibile
dalla Regione tramite le ASL, finalizzato ad evidenziare i rischi
correlati al gioco ed a segnalare la presenza sul territorio dei
servizi di assistenza accreditati per le persone con patologie correlate
al gioco d’azzardo patologico, nonché il decalogo delle
azioni sul gioco sicuro e responsabile, di cui all’articolo 4, comma
3 della l.r. 8/2013.
2. I gestori sono tenuti a consentire l’accesso agli operatori
sociali e sociosanitari dei servizi ambulatoriali accreditati per le
dipendenze, nonché ad altre figure professionali esistenti, debitamente
autorizzate dalle ASL, al fine di fornire informazioni preventive
e di offrire un sostegno di prossimità ai giocatori con possibile
patologia del gioco d’azzardo.
3. I gestori sono tenuti ad invitare i giocatori ad effettuare il test
di verifica per una rapida valutazione del rischio di dipendenza
di cui all’articolo 4, comma 3 della l.r. 8/2013.
4. I gestori devono esporre all’ingresso e all’interno dei locali,
in maniera ben visibile al pubblico, il divieto di utilizzo, per i minori
di anni diciotto, degli apparecchi per il gioco d’azzardo lecito.
5. I gestori degli esercizi con diversa attività prevalente sono
tenuti a chiedere l’esibizione di un documento di identità qualora
la maggiore età del giocatore non sia manifesta.

Art. 6
(Controlli )
1. Le attività concernenti la vigilanza, l’accertamento e la
contestazione delle violazioni, nonché l’applicazione delle relative
sanzioni, ove previste dalla legge, sono in capo alla polizia
locale.

Il presente regolamento regionale è pubblicato nel Bollettino
ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare
come regolamento della Regione Lombardia
Milano, 16 dicembre 2014
Roberto Maroni
(Acquisito il parere della competente Commissione consiliare
nella seduta del 23 ottobre 2014 e approvato con deliberazione
della Giunta regionale n. X/2864 del 12 dicembre 2014)

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Data: 2014-12-22 16:44:58

sanzioni ?

mi sbaglio o si sono dimenticati le sanzioni.

riferimento id:23667

Data: 2014-12-23 12:05:24

Re:Reg. Reg. 5/2014 - accesso alle aree e ai locali per il gioco d’azzardo lecito

Le sanzioni sono all'art.10 della legge regionale.

Art. 10
(Sanzioni amministrative)
1.  L'apertura di locali da destinare a sala da gioco o l'installazione nei locali di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito in violazione delle distanze previste dal provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 5, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa da 5.000 euro a 15.000 euro.
2.  L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 6, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da 1.000 euro a 5.000 euro.
3.  La mancata partecipazione ai corsi di formazione secondo le modalità stabilite ai sensi dell'articolo 9 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da 1.000 euro a 5.000 euro.
4.  All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvede il comune competente per territorio. I comuni destinano i proventi delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo prioritariamente a iniziative per la prevenzione e il recupero dei soggetti patologici, anche in forma associata, o in alternativa a finalità di carattere sociale e assistenziale.

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Data: 2014-12-23 18:15:26

sanzioni

chiedo scusa ma mi sembra che le sanzioni al regolamento non siano nelle legge contro la ludopatia infatti l'articolo 10 della legge non richiama ne il regolamento ne l'articolo 4 comma 10 della legge per cui è stato creato il regolamento

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Data: 2014-12-24 08:03:20

Re:Reg. Reg. 5/2014 - accesso alle aree e ai locali per il gioco d’azzardo lecito

E' la legge che prevede le sanzioni. E' corretta l'applicazione delle sanzioni anche in caso di violazione al regolamento in quanto la Regione ai sensi dell'art. 2, comma 10, della legge ha il compito anche di regolamentare la materia.

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Data: 2014-12-24 10:07:02

sanzioni

K.............grazie a tutti 



AUGURI DI BUON NATALE

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Data: 2014-12-24 12:21:21

Re:Reg. Reg. 5/2014 - accesso alle aree e ai locali per il gioco d’azzardo lecito

Buongiorno,
l'art. 4.10 della legge 8/2013 stabilisce: "10. La Regione, sentita la competente commissione consiliare,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge,[i] [u]predispone un regolamento che definisce criteri, regole
tecniche, relative modalità attuative, forme di controllo e sanzioni
per l’introduzione di un sistema di regolazione per l’accesso[/u][/i]:
a) alle aree dedicate all’installazione di apparecchi per il gioco
d’azzardo lecito accessibili direttamente dall’utenza in
numero superiore a tre;
b) ai locali destinati a sala da gioco d’azzardo lecito."
Quindi, secondo quanto sopra riportato, il regolamento dovrebbe prevederne anche le sanzioni.

L'art. 10 della sopracitata norma prevede sanzioni solo relativamente alla violazione degli art. 5.1, 5.6 e 9 della stessa.
E se qualcuno violasse l'art. 5.4 del regolamento? ossia, ad esempio, non esponesse apposito cartello relativo al divieto dei minori degli anni 18? Quale sarebbe la sanzione?
Secondo me la norma (regolamento) è carente in tal senso.
Colgo l'occasione per augurare a tutti Buone Feste!
Antonella

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Data: 2014-12-24 15:12:59

Re:Reg. Reg. 5/2014 - accesso alle aree e ai locali per il gioco d’azzardo lecito

in via di principio (applicabile atutte le materie), solo la "legge" può prevedere delle sanzioni. In estrema sintesi, è l'art. 23 della Costituzione che lo dice. Un "regolamento" non può prevedere sanzioni autonome, occorre una norma con valore di "legge" che casomai disponga che la violazione delle disposizioni del regolamento sono punite con una certa sanzione.

Da un punto di vista applicativo (vedi legge 689/81), la sanzione amminitrativa non può essere interpretata in maniera analogica o estensiva ma si applica solo nelle precise ipotesi previste. Confronta l'art. 6 del regolamento 5/2014 che rammenta "ove previste dalla legge". Detto questo, è possibile, ad esempio, dettare delle prescrizioni in sede autorizzativa per sala giochi e poi applicare il 17-bis TULPS in combinato con l'art. 9 TULPS (da vedere caso per caso e con molta attenzione).

Le sanzioni sui giochi sono previste da TULPS e altre normative specifiche come, ad esempio, il d.lgs. n. 158/2012, art. 7 relativamente alle formule di avvertimento.


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