[color=red] L’Amministrazione che intende coprire un nuovo posto di cat.D3, ha chiesto se sia possibile, ai sensi dell’art. 91 , 4 comma del D.L.gs n. 267/2000 e s.m.i., utilizzare una graduatoria tuttora efficace per effetto delle successive proroghe legislative, alla luce del fatto che la stessa approvata in data 12.6.2008, si riferisce ad una procedura concorsuale indetta in data 2.5.2007 quando i posti in dotazione organica erano 2, successivamente variati in 3 in data 9.4.2008 e riportati a 2 in data 24.4.2013, posti attualmente coperti.[/color]
29/05/2014
Una Amministrazione nel richiamare la pronuncia del Tar ha formulato una richiesta di parere in ordine alla corretta interpretazione della norma recata dall’art. 91, 4 comma del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., ovvero alla possibilità di utilizzare una graduatoria, tuttora efficace per effetto delle successive proroghe legislative, la quale è stata approvata in data 12.6.2008 e relativa ad una procedura concorsuale indetta in data 2.5.2007 per il conferimento di n. 1 posto (cat. D3). A tal fine, fa presente che in data 9.4.2008 è stata variata la dotazione organica portando da n. 2 a n. 3 i posti previsti in dotazione organica per il citato profilo per poi riportarli a n. 2 in data 24.4.2013, posti attualmente coperti. Poiché l’attuale Amministrazione, insediatasi nel giugno 2013, avrebbe intenzione di riportare a n. 3 i posti in questione, si pone la questione relativa alla possibilità di utilizzare la precitata graduatoria.
Al riguardo, com’è noto l’art. 91, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., stabilisce la durata delle graduatorie concorsuali degli enti locali in tre anni e prevede la possibilità della loro utilizzazione, per l’eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all’indizione del concorso. Come rilevato dal Tar con la richiamata pronuncia n. 552/2013, “la ratio della previsione è quella di evitare che le amministrazioni possano essere indotte a modificare la pianta organica al fine di assumere uno dei candidati inseriti in graduatoria”.
Relativamente, quindi, al caso rappresentato, per quanto è dato desumere dalle notizie fornite, pare che al momento dell’indizione del concorso, avvenuta in data 2.5.2007, i posti in dotazione organica per il predetto profilo fossero 2, considerato che solo in data 9.4.2008 è intervenuta la modifica della dotazione organica che li ha portati a tre. Quindi, sembra di poter sostenere che già al momento dell’assunzione del primo e secondo classificato della graduatoria in esame, avvenute rispettivamente nell’agosto e nell’ottobre 2008, si è contravvenuto al limite stabilito dalla norma in commento, a nulla rilevando poi che, in quell’occasione, si sia effettivamente proceduto alla copertura di un solo posto, a causa della rinuncia all’assunzione comunicata dal primo classificato.
Alla luce di quanto sopra, nell’ipotesi di una nuova variazione della dotazione organica per i posti in discorso, eventualmente deliberata dall’attuale Amministrazione, si è dell’avviso che la predetta graduatoria, seppure efficace, non possa essere utilizzata. Si deve ritenere, infatti, che il vincolo stabilito dall’art. 91, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 sia ancora pienamente valido e preponderante rispetto all’estensione della validità delle graduatorie.
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