Condizioni di validità ed efficacia delle comunicazioni di segreteria tramite posta elettronica certificata
Le comunicazioni di segreteria tramite posta elettronica certificata sono valide anche se riferite a ricorsi notificati prima dell'entrata in vigore del c.p.a. (purchè, comunque, successive a esso) e anche se indirizzate a un difensore che aveva omesso di indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nel ricorso o nel primo atto difensivo; La validità e l'efficacia della comunicazione tramite PEC possono essere contestate solo adducendo un difetto di funzionamento del sistema informatico o una causa di forza maggiore non imputabile al destinatario. A fronte di una comunicazione effettuata tramite PEC non può essere concesso il beneficio della rimessione in termini per errore scusabile, sulla base della sola deduzione dell'incertezza giuridica sulla validità dell'utilizzo dello strumento di trasmissione della PEC.
[color=red]Consiglio di Stato Sentenza, Sez. Ad. plenaria, 10/12/2014, n. 33[/color]
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