Albergo che somministra ai soli alloggiati - non servono requisiti professionali giusto?
Quanto sopra ai sensi della 135/2001 e dell'art. 8 del D.Lgs. 79/2011 (Codice de Turismo).
Esatto. Vale la Legge 135/2001. Infatti la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 80 del 2012, su ricorso di alcune regioni, ha dichiarato incostituzionali una serie di articoli del Codice del turismo, con i quali sono state accentrate funzioni spettanti in via ordinaria alle Regioni, in forza della loro competenza legislativa residuale in materia di turismo, tra cui l'art. 8.
Mi inserisco.
La Corte costituzionale, con sentenza 2-5 aprile 2012, n. 80 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell'articolo 3 "Principi in tema di turismo accessibile" del Titolo I "DISPOSIZIONI GENERALI" del Capo I "Dei principi generali", non dell'art. 3 "Abrogazioni" che ha abrogato al comma 1 lettera l) la legge 29 marzo 2001, n. 135.
Confermo invece l'abrogazione dell'art. 8 del D.Lgs. 23/05/2011, n. 79.
A mio avviso quindi oggi vige la L.R. 02/02/2010, n. 6 - Art. 62 Ambito di applicazione - comma 2
"Il presente capo non si applica all’attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata:
a) ai sensi della disciplina di cui alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 15 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo), l[u]imitatamente alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati[/u]; [u]nell’ambito di tali attività l’esercizio della somministrazione di alimenti e bevande è effettuato sulla base del possesso dei requisiti di cui agli articoli 65 e 66[/u].
Quindi secondo te Alberto servono i requisiti professionali?
In effetti hai ragione in merito al fatto che comunque la legge 135/2001 è rimasta abrogata anche in seguito alla sentenza della Corte Costituzionale però la disciplina sui requisiti di esercizio delle attività di somministrazione è competenza dello Stato e non della Regione.
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