Data: 2014-12-18 18:22:07

Durata massima comando

Non è da escludere la possibilità di rinnovo del comando anche successivamente al triennio:

Il Dipartimento della funzione pubblica ha precisato che l'articolo 30, comma 2 sexies, del d.lgs. 165/2001, per la sua portata generale, costituisce attualmente la norma di riferimento nei casi in cui il dipendente sia chiamato a prestare servizio, per esigenze di carattere temporaneo, presso un'altra amministrazione. Ad avviso del predetto Dipartimento, non è da escludere la possibilità di rinnovo dell'assegnazione temporanea del dipendente alla scadenza di quella precedentemente disposta, anche successivamente al triennio, salva la necessità di effettuare una nuova valutazione del fabbisogno professionale da parte dell'amministrazione di destinazione e delle esigenze organizzative da parte dell'amministrazione di appartenenza.

http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/opencms/AALL/Servizi/pareri/specifico.jsp?txtidpareri=43210


Stante il disposto di cui all'articolo 1, comma 413, della l. 228/2012, sembra potersi evincere che, con il consenso di tutte le parti interessate, l'assegnazione temporanea di personale delle pubbliche amministrazioni possa essere consentita anche in deroga al limite temporale dei tre anni, previsto all'articolo 30, comma 2-sexies, del d.lgs. 165/2001

http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/opencms/AALL/Servizi/pareri/specifico.jsp?txtidpareri=43810

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