Scusate se torno su un argomento ricorrente.
Il soggetto A aveva, a suo tempo, affittato l’azienda di somministrazione alimenti e bevande ad un soggetto B. Una volta scaduto il contratto, B non ha potuto rinnovarlo per problemi di morosità e altro pertanto A, secondo me, è tornato automaticamente in possesso delle sue “licenze”.
Il proprietario ha subito trovato un terzo acquirente per l'azienda. Domandò al Comune se risultasse necessario prima il suo subingresso e poi il subingresso da A a C (il terzo acquirente). Secondo me ri-affittando o vendendo l’azienda entro i 60 giorni dalla cessazione di B non è necessario fare un duplice subingresso (prima di A in quelle che sono già sono tornate ad essere le sue licenze e poi da A in C).
L’associazione di categoria del futuro acquirente (C), che ha già preso contatti con il notaio, mi fa sapere che il rogito verrà definito entro metà gennaio p.v. e mi espone quanto segue:
il soggetto A titolare delle “licenze” , che ne è rientrato in possesso il 01/12/2014, non ha riattivato (e non ha alcuna intenzione di farlo) la partita Iva sospesa durante l’affitto d’azienda e neppure riaperto la sua posizione in CCIAA (anche solo come attività sospesa-inattiva).
Per cui dicono dall’Ascom: se il soggetto A non riattiva la P.I. e non si reiscrive in CCIAA (anche solo come impresa sospesa-inattiva) che cosa vende? E se deve riattivare P.I. e CCIAA ha necessità di una pratica di subingresso. E’ corretto quello che dicono?
Fra l’altro, tra gli adempimenti preparatori al rogito notarile il professionista (notaio) ha chiesto all'attuale proprietario delle "licenze" gli estremi di presentazione della sua pratica di subingresso.
Non avendola presentata il notaio vuole tutelarsi chiedendo una comunicazione (dichiarazione?) da parte del Comune in cui il funzionario comunale attesti che la pratica di subingresso del proprietario, dai soggetti cessati (B) non è necessaria ai fini della compravendita in quanto, virtualmente, i titoli originari sono tornati in possesso del soggetto A.
E’ legittimo quanto richiesto dal notaio e, secondo voi, come potrebbe essere impostata una dichiarazione del genere?
Spero di aver esposto chiaramente la situazione, GRAZIE!
Fulvia
Per cui dicono dall’Ascom: se il soggetto A non riattiva la P.I. e non si reiscrive in CCIAA (anche solo come impresa sospesa-inattiva) che cosa vende? E se deve riattivare P.I. e CCIAA ha necessità di una pratica di subingresso. E’ corretto quello che dicono?
[color=red]NON è corretto.
Il soggetto A ha la disponibilità dell'azienda anche se non è iscritto in CCIAA perchè non svolge alcuna attività ma si limita a disporre del bene aziendale.
Lo può vendere/affittare senza reiscriversi in cciaa
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Fra l’altro, tra gli adempimenti preparatori al rogito notarile il professionista (notaio) ha chiesto all'attuale proprietario delle "licenze" gli estremi di presentazione della sua pratica di subingresso.
[color=red]SBAGLIA![/color]
Non avendola presentata il notaio vuole tutelarsi chiedendo una comunicazione (dichiarazione?) da parte del Comune in cui il funzionario comunale attesti che la pratica di subingresso del proprietario, dai soggetti cessati (B) non è necessaria ai fini della compravendita in quanto, virtualmente, i titoli originari sono tornati in possesso del soggetto A.
[color=red]In pratica ABDICA al suo lavoro e chiede un atto "inesistente" quale la certificazione del Comune per superare la sua "non conoscenza" della materia.
In questi casi SUGGERISCO di inviare una mail al Comune del tipo:
"La presente per chiedere conferma che nel caso descritto xxxxxxxxxxxxxxxxx non occorre presentazione di alocuna comunicazione di subinmgresso per la cessione/affitto del ramo di azienda ad altro soggetto"
a cui il Comune risponde "confermiamo che potrà procedere alla sottoscrizione dell'atto di cessione o affitto senza presentare preventivamente alcuna pratica di subingresso. L'avente causa sarà tenuto a tale adempimento"
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E’ legittimo quanto richiesto dal notaio e, secondo voi, come potrebbe essere impostata una dichiarazione del genere?
[color=red]VEDI SOPRA[/color]
Risoluzione n. 79946 del 29 maggio 2015 - Richiesta parere su reintestazione autorizzazione commercio ambulante e successivo subingresso.
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=28870.new#new
In conseguenza, quindi, del novellato articolo 19 citato, la scrivente ritiene che anche
il trasferimento della gestione o della proprietà per atto tra vivi o per causa di morte sia
soggetto alla Segnalazione Certificata di Inizio di Attività, mentre la cessazione dell’attività
può avvenire mediante semplice comunicazione al comune competente per territorio (cfr.
parere n. 72134 del 29-4-2014).
... la normativa nazionale in materia di commercio, in premessa citata, non
dispone espressamente che il titolare dell’attività debba necessariamente procedere alla
reintestazione prima di poter trasferire la proprietà dell’azienda per atto tra vivi al successivo
proprietario, o al medesimo soggetto che ne è stato precedentemente conduttore per affitto di
ramo d’azienda.