Ciao ho un'urgenza!
Un gestore di distributore di carburanti vuole vendere quotidiani e periodici; potendolo senz'altro fare già ai sensi dell'art. 56 della LR 28/2005 comma 2/c (in deroga all'art. 28) previa presentazione della 8allora) DIA e tanto più adesso con le recentissime liberalizzazioni (art. 28 DL 98 del 6/7/2011), mi chiede la modulistica che io non ho e sinceramente non ho trovato... c'è qualcosa che non torna nel ragionamento che ho fatto a monte, per cui la modulistica in effetti non esiste oppure non la trovo io??? Mi potete aiutare?
Grazie mille!
Ciao,
con l'art. 28 DL 98 del 6/7/2011 l'avvio della vendita di quotidiani e periodici in un impianto di carburanti diviene una facoltà concessa al titolare SENZA ADEMPIMENTI (quindi senza necessità di presentare specifica SCIA).
Questo dalla lettura della nuova norma. Ovviamente se l'interessato vuole potrà fare una comunicazione (che gli servirà per chiedere al distributore la fornitura dei periodici .... che forse non avrà .... vista l'esperienza in materia).
In ogni caso se vuoi un modello lo trovi su www.omniavis.it/web in alto nella sezione MODELLI
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Al fine di incrementare la concorrenzialita', l'efficienza del
mercato e la qualita' dei servizi nel settore degli impianti di
distribuzione dei carburanti, e' sempre consentito in tali impianti,
fatti salvi i vincoli connessi a procedure competitive nelle aree
autostradali in concessione:
a) l'esercizio dell'attivita' di somministrazione di alimenti e
bevande di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge 25
agosto 1991, n. 287, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di
cui all'articolo 64, commi 5 e 6, e il possesso dei requisiti di
onorabilita' e professionali di cui all'articolo 71 del decreto
legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
b) l'esercizio dell'attivita' di un punto di vendita non
esclusivo di quotidiani e periodici senza limiti di ampiezza della
superficie dell'impianto;
c) l'esercizio della vendita di pastigliaggi.
Buongiorno,
vi chiedo se è cambiato qualcosa dal 2011 o se possiamo procedere nello stesso modo con un caso analogo adesso.
grazie
Il DL citato da Simone è sempre vigente.
La regione toscana, nel traslare la norma statale nella legge regionale ha previsto:
2[i]. Nei nuovi impianti e negli impianti esistenti può essere esercitata:
[...]
c) l'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica in deroga a quanto previsto all’articolo 25, previa SCIA da presentare al SUAP competente per territorio[/i]
In pratica alla regione Toscana pareva troppo azzardato non far fare neache una SCIA. Diciamo che è una SCIA che non ammette ostacoli, come fosse una semplice comunicazione.