Ipotesi di presentazione al SUAP di pratica in Conferenza di Servizi per la realizzazione di intervento di natura edilizia (ampliamento) relativo ad un immobile adibito ad attività artigianale in quanto l'edificio oggetto dell'intervento risulta ricadere all'interno di zona urbanistica che necessita di autorizzazione paesaggistica.
A seguito della trasmissione della pratica a tutti gli enti ed uffici coinvolti, nel rispetto dei tempi previsti dalle direttive applicative in materia di Suap e nelle more dell’acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica, il competente Servizio regionale tutela del paesaggio ha trasmesso tramite portale una nota con la quale comunica che per l’immobile in oggetto risulta aperto e pendente un procedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica relativo ad una richiesta di concessione in sanatoria di opere abusivamente realizzate e che il permesso di costruire in sanatoria costituisce un presupposto di fatto e di diritto per l’esame di qualsiasi istanza relativa a nuove opere di ampliamento, comunicando di non poter esprimere parere di competenza finchè non venga rilasciato dal Comune il permesso di costruire in sanatoria.
Nel caso di specie o in altri casi (ipotesi di enti terzi che richiedono integrazioni documentali necessarie per l’espressione del parere in Cds che però non vengono comunque trasmesse dal tecnico incaricato entro i termini stabiliti) qual è la procedura corretta che deve adottare il Suap anche in riferimento ai tempi previsti dalla legge 241/1990 per i procedimenti in CdS?
Nella fase intercorrente tra la trasmissione della Duaap agli Enti secondo quanto previsto anche dall’art. 1, comma 25, della legge regionale 5.3.2008 n. 3 “il Suap …trasmette immediatamente per via telematica la dichiarazione con i relativi allegati alle amministrazioni competenti e provvede alla convocazione di una conferenza di servizi, anche telematica, entro sette giorni dalla presentazione della dichiarazione autocertificativa da parte dell'imprenditore. La conferenza di servizi si svolge in seduta unica entro i successivi quindici giorni lavorativi” e la convocazione della prima seduta di CdS è possibile sospendere il procedimento e convocare la prima seduta a data da destinarsi in attesa della definizione degli elementi ostativi richiamati ( o finchè non pervengano le integrazioni richieste dall’ente terzo, altra ipotesi prospettata) o, anche in presenza della suddetta nota dell’amministrazione regionale - che comunica di non poter esprimere il parere di competenza - si deve comunque procedere alla convocazione della CdS con eventuale adozione del provvedimento conclusivo del procedimento (che può concludersi con esito negativo sulla base del parere pervenuto)?
Tale ultimo dubbio deriva dalla disposizione di cui all’articolo l’art. 14 quater comma 1 della Legge 241/90, il quale prevede che la valutazione negativa deve essere manifestata in sede di Conferenza e considera i dissensi espressi in altro modo irricevibili. Mi interesserebbe chiarire, in particolare, il rapporto tra tale disposizione e il caso sopra illustrato ( Servizio tutela paesaggistica che comunica ante seduta Conferenza, di non poter esprimere parere prima del rilascio del permesso di costruire in sanatoria).