Data: 2014-12-18 10:54:40

chiusura hotel

Ciao,
un hotel chiude per qualche giorno a natale. Sono necessari adempimenti con il comune o con la provincia oltre l'avviso all'utenza?
grazie

riferimento id:23603

Data: 2014-12-18 19:14:24

Re:chiusura hotel


Ciao,
un hotel chiude per qualche giorno a natale. Sono necessari adempimenti con il comune o con la provincia oltre l'avviso all'utenza?
grazie
[/quote]

DECRETO LEGISLATIVO 23 maggio 2011, n. 79
Codice della normativa statale in tema di ordinamento e  mercato  del
turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28  novembre  2005,  n.
246, nonche' attuazione  della  direttiva  2008/122/CE,  relativa  ai
contratti di multiproprieta', contratti relativi ai prodotti  per  le
vacanze di lungo  termine,  contratti  di  rivendita  e  di  scambio.

Art. 16
................
Nel caso di  chiusura  dell'esercizio  ricettivo  per  un  periodo
superiore agli [color=red]otto giorni[/color], il titolare dell'esercizio  e'  tenuto  a
darne comunicazione all'autorita' competente.

riferimento id:23603

Data: 2014-12-22 14:37:06

Re:chiusura hotel

In realtà l'art.16 (e non solo) è stato dichiarato incostituzionale con sentenza 80/2012.

Pertanto tale onere di comunicazione non è dovuto, quantomeno ai sensi di tale articolo.

Potrebbe forse applicarsi l'art.99 TULPS per chiusure superiori ai 30 giorni ma bisogna tener conto che l'art.11 c.2 della legge 135/2001 espressamente disponeva che tale norma non si applicasse alle strutture ricettive.
E' pur vero che la legge 135/2001 è stata abrogata dal Dlgs 79/2011 di cui sopra e tale abrogazione non è stata oggetto di dichiarazione di incostituzionalità.

Se consideriamo che le autorizzazioni per strutture ricettive (anche se attualmente a scia) sono comunque riconducibili all'art.86 c.1 TULPS (art. 152 reg. esec. TULPS), si potrebbe dire che anche per tali strutture vige l'onere dell'art.99 TULPS.

Ma andrebbe prima approfondito bene l'effetto che ha avuto l'abrogazione della legge 135/2001  sull'esclusione di cui sopra.

riferimento id:23603

Data: 2014-12-22 19:35:38

Re:chiusura hotel


In realtà l'art.16 (e non solo) è stato dichiarato incostituzionale con sentenza 80/2012.

Pertanto tale onere di comunicazione non è dovuto, quantomeno ai sensi di tale articolo.

Potrebbe forse applicarsi l'art.99 TULPS per chiusure superiori ai 30 giorni ma bisogna tener conto che l'art.11 c.2 della legge 135/2001 espressamente disponeva che tale norma non si applicasse alle strutture ricettive.
E' pur vero che la legge 135/2001 è stata abrogata dal Dlgs 79/2011 di cui sopra e tale abrogazione non è stata oggetto di dichiarazione di incostituzionalità.

Se consideriamo che le autorizzazioni per strutture ricettive (anche se attualmente a scia) sono comunque riconducibili all'art.86 c.1 TULPS (art. 152 reg. esec. TULPS), si potrebbe dire che anche per tali strutture vige l'onere dell'art.99 TULPS.

Ma andrebbe prima approfondito bene l'effetto che ha avuto l'abrogazione della legge 135/2001  sull'esclusione di cui sopra.
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Ho troncato troppo presto la risposta.
Come segnalato da Roberto la disposizione citata è stata dichiarata incostituzionale ma resta il tema dell'eventuale reviviscenza della precedente disposizione contenuta nel:
L. 29-3-2001 n. 135
Riforma della legislazione nazionale del turismo.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 20 aprile 2001, n. 92.
9.  Semplificazioni.

[1. L'apertura e il trasferimento di sede degli esercizi ricettivi sono soggetti ad autorizzazione, rilasciata dal sindaco del comune nel cui territorio è ubicato l'esercizio. Il rilascio dell'autorizzazione abilita ad effettuare, unitamente alla prestazione del servizio ricettivo, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati. La medesima autorizzazione abilita altresì alla fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva, cartoline e francobolli alle persone alloggiate, nonché ad installare, ad uso esclusivo di dette persone, attrezzature e strutture a carattere ricreativo, per le quali è fatta salva la vigente disciplina in materia di sicurezza e di igiene e sanità.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata anche ai fini di cui all'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Le attività ricettive devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di pubblica sicurezza, nonché di quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici.

[color=red]3. Nel caso di chiusura dell'esercizio ricettivo per un periodo superiore agli otto giorni, il titolare dell'autorizzazione è tenuto a darne comunicazione al sindaco.
[/color]
4. L'autorizzazione di cui al comma 1 è revocata dal sindaco:

a) qualora il titolare dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità, non attivi l'esercizio entro centottanta giorni dalla data del rilascio della stessa ovvero ne sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi;

b) qualora il titolare dell'autorizzazione non risulti più iscritto nel registro di cui al comma 3 dell'articolo 7;

c) qualora, accertato il venir meno della rispondenza dello stato dei locali ai criteri stabiliti per l'esercizio dell'attività dalle regioni o alle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria, nonché a quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, il titolare sospeso dall'attività ai sensi dell'articolo 17-ter del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come da ultimo modificato dal comma 5 del presente articolo, non abbia provveduto alla regolarizzazione nei tempi stabiliti.

5. ... (25).

6. I procedimenti amministrativi per il rilascio di licenze, autorizzazioni e nulla osta riguardanti le attività e le professioni turistiche si conformano ai princìpi di speditezza, unicità e semplificazione, ivi compresa l'introduzione degli sportelli unici, e si uniformano alle procedure previste in materia di autorizzazione delle altre attività produttive, se più favorevoli. Le regioni provvedono a dare attuazione al presente comma. I comuni esercitano le loro funzioni in materia tenendo conto della necessità di ricondurre ad unità i procedimenti autorizzatori per le attività e professioni turistiche, attribuendo ad un'unica struttura organizzativa la responsabilità del procedimento, fatto salvo quanto previsto dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394. È estesa alle imprese turistiche la disciplina recata dagli articoli 23, 24 e 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dal relativo regolamento attuativo (26) (27)] (28).

(25)  Sostituisce il comma 3 dell'art. 17-ter, R.D. 18 giugno 1931, n. 773.

(26) Vedi, anche, il comma 1 dell'art. 83, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.

(27)  La Corte costituzionale, con sentenza 23 maggio-5 giugno 2003, n. 197 (Gazz. Uff. 11 giugno 2003, n. 23, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 sollevate in riferimento agli artt. 3, 5, 87, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione, agli artt. 1 e 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ed agli artt. 43 e 44 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, dalle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto e Liguria.

(28) Il presente provvedimento è stato abrogato dalla lettera l) del comma 1 dell’art. 3, D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79.


*****************

Il problema relativo all'applicazione dell'art. 99 del TULPS è analogo a quello descritto sopra in quanto il il comma 2 dell'art. 11, L. 29 marzo 2001, n. 135 dispone(va) "2. Alle imprese ricettive non si applica l'articolo 99 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773"
Il provvedimento è stato abrogato dalla lettera l) del comma 1 dell’art. 3, D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79.

R.D. 18-6-1931 n. 773
Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 giugno 1931, n. 146.
Art. 99  (art. 97 T.U. 1926) (190)

Nel caso di chiusura dell'esercizio per un tempo superiore ai trenta giorni, senza che sia dato avviso all'autorità locale di pubblica sicurezza, la licenza è revocata. (189)
La licenza è, altresì, revocata nel caso in cui sia decorso il termine di chiusura comunicato all'autorità di pubblica sicurezza, senza che l'esercizio sia stato riaperto.
Tale termine non può essere superiore a tre mesi, salvo il caso di forza maggiore.
(189) Comma così modificato dall'art. 13, comma 1, lett. e), D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35.

(190) Sull'applicabilità delle disposizioni contenute nel presente articolo, vedi il comma 2 dell'art. 11, L. 29 marzo 2001, n. 135.

riferimento id:23603
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