Buongiorno,
una domanda veloce, acconciatori, nei locali in cui viene esercitata l’attività è obbligatorio avere il servizio igienico (per l’esercente e/o per il cliente)?.
La L.R.T. 3 giugno 2013 n. 39, art. 4, comma 1 non lo dice; invece al comma 5 lo prescrive solo se il locale è il domicilio dell’esercente. Ma!!!!
Anche la L. 17.08.2005 n. 174 non dice niente sui locali oggetto dell’attività, anzi rimanda ai regolamenti e leggi regionali.
Grazie
Il bagno non è previsto in via diretta dalla legge sull'acconciatore.
Se un imprenditore individuale avvia l'attività in un fondo già destinazione d'uso compatibile senza ristrutturare, in teoria può farlo anche senza bagno.
Sempreché il regolamento comunale non disponfa altrimenti.
Se ci sono dipendenti è logico che il bagno ci deve essere.
Sono casi limite ma possono esistere.
Dunque, abbiamo un "vecchio" regolamento approvato con deliberazione di c.c. n. 7/2003, modificato poi con altra deliberazione n. 189/2007 (erano state previste le distanze tra un esercizio ed un atro in caso di nuova apertura), nel quale al capo IV art. 15 "Requisiti dei Locali" al punto h) viene richiesto per il locale oggetto dell'attività, oltre ad altri parametri, anche il bagno per il servizio con locale antibagno e lavabo.
Possiamo ad oggi continuare ad applicare detto regolamento, riguardo naturalmente agli aspetti non contrastanti con la normativa vigente, oppure?
Un'ultima gentile richiesta, dopo l'approvazione del regolamento, al tempo fu emessa un'ordinanza sindacale sugli orari di apertura e chiusura degli esercizi nonché sulla obbligatorietà della chiusura nella giornata del lunedì; credo che per alcune indicazioni, vedi la chiusura obbligatoria settimanale, detta ordinanza non deve essere più rispettata, ma per gli orari?, ma non sono liberalizzati anche per le attività "artigianali"?.
Grazie per la risposta e colgo l'occasione per fare gli auguri di un buon natale ed un felice anno nuovo.
Gianni