Per aprire un B&B è obbligatoria che il titolare abbia la residenza nell'immobile un cui è sito il b&b stesso ?
Grazie
Per aprire un B&B è obbligatoria che il titolare abbia la residenza nell'immobile un cui è sito il b&b stesso ?
Grazie
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La normativa siciliana FORMALMENTE non prevede l'obbligo della residenza che, però, per il B&B NON PROFESSIONALE si ricava da altre disposizioni a cui rinvia questo provvedimento:
[color=red]ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI
DECRETO 30 novembre 2004.
Parametri di riferimento per la concessione dei contributi previsti dall'art. 88 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 "Aiuti al bed & breakfast".
Viste le risoluzioni, emanate dal Ministero delle finanze n. 180/E del 14 dicembre 1998 e n. 155 del 13 ottobre 2000, che inquadrano esplicitamente l'attività di bed & breakfast la quale, in quanto svolta dal proprietario residente abitante di quella unità abitativa, non presuppone un utilizzo di tipo commerciale e inoltre l'occasionalità dell'utilizzo dell'immobile determina l'esclusione dell'applicazione del regime I.V.A., sottoponendo gli esercenti all'obbligo del rilascio all'ospite di una ricevuta numerata, non fiscale, prodotta in duplice copia di cui la "madre" resterà al proprietario del B & B mentre la "figlia" dovrà essere rilasciata all'ospite;[/color]
Quindi serve la residenza nello stesso appartamento.
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L.R. 23-12-2000 n. 32
Disposizioni per l'attuazione del POR 2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese.
Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 23 dicembre 2000, n. 61, S.O. n. 32.
TITOLO IX
Turismo
Capo II - Aiuti «de minimis»
Art. 88
Aiuti al bed and breakfast (141).
1. L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti eroga contributi nell'àmbito del massimale previsto per gli aiuti «de minimis» ai soggetti che, avvalendosi della propria organizzazione familiare, utilizzano parte della loro abitazione, fino ad un massimo di cinque camere ed un massimo di venti posti letto, fornendo alloggio e prima colazione (142).
1-bis. L'attività di bed and breakfast può essere esercitata anche in locali non di proprietà. Circa le modalità valgono le norme previste ai commi successivi. L'esercizio di attività in locali in affitto non prevede l'erogazione dei contributi di cui al comma 10 da parte dell'Assessore regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti e/o da parte di enti all'uopo delegati (143).
2. L'attività ricettiva di cui al comma 1, in qualsiasi forma giuridica esercitata, deve assicurare i servizi minimi stabiliti dall'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti.
3. I locali delle unità di cui al comma 1 devono possedere i requisiti igienico-sanitari previsti per l'uso abitativo dalle leggi e regolamenti.
4. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 non costituisce cambio di destinazione d'uso dell'immobile e comporta per i proprietari delle unità abitative l'obbligo di adibire ad abitazione personale l'immobile medesimo.
5. Il servizio di cui al comma 1 viene classificato ad una stella, se esiste nell'unità abitativa una sola stanza per gli ospiti ed il bagno in comune con i proprietari; a due stelle, se le camere per gli ospiti sono due o tre e dispongono di un bagno comune riservato agli ospiti; a tre stelle se ogni camera per ospiti ha il proprio bagno privato.
6. L'esercente l'attività di Bed and Breakfast presenta la dichiarazione di inizio attività al comune e alla provincia di residenza, autocertificando il possesso dei requisiti richiesti, comunica alla provincia nei termini usuali, tutte le informazioni necessarie ai fini delle rilevazioni statistiche ed ai fini dell'inserimento dell'esercizio negli elenchi che questa annualmente pubblica in merito alle disponibilità di alloggi turistici (144).
7. La provincia provvede ad effettuare apposito sopralluogo al fine della conferma della idoneità all'esercizio dell'attività ed alla classificazione della stessa nel numero di stelle confacente (145).
8. Alle attività di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di pubblica sicurezza previste per le locazioni immobiliari anche temporanee.
9. Alle attività di cui al presente articolo si applica il regime fiscale previsto per le attività saltuarie previa iscrizione all'ufficio IVA.
10. Il contributo di cui al comma 1 è concesso una tantum e a fondo perduto per i lavori di adeguamento strutturale dei locali, dell'impiantistica e per acquisto attrezzature idonee a migliorare i locali ai fini dell'esercizio di attività di alloggio e prima colazione nelle seguenti misure (146):
a) esercizio ad una stella: fino ad un massimo di lire 4.000.000 a posto letto;
b) esercizio a due stelle: fino ad un massimo di lire 5.000.000 a posto letto;
c) esercizio a tre stelle: fino ad un massimo di lire 6.000.000 a posto letto.
11. I requisiti per l'attribuzione della classifica in riferimento alle dimensioni delle camere sono quelli fissati dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1437.
12. Le dotazioni minimali delle camere e dei bagni sono fissate con decreto assessoriale (147).
13. Per usufruire dei benefici di cui al presente articolo i destinatari degli interventi devono impegnarsi a svolgere l'attività per almeno un quinquennio dalla data di erogazione, a documentare almeno 50 presenze annue e a sottoscrivere apposita fidejussione bancaria o assicurativa a garanzia dell'effettivo esercizio.
14. All'attività di bed and breakfast si applicano, in quanto compatibili, i benefìci previsti dagli articoli 18, 19, 35 e 50 della presente legge (148).
(141) Vedi anche l'art. 70, L.R. 14 maggio 2009, n. 6. Per i requisiti per la classifica in stelle dell'attività ricettiva di "bed and breakfast", disciplinata dal presente articolo, vedi il Dec.Ass. 8 febbraio 2001. Vedi altresì il D.Dirig. 30 novembre 2004.
(142) Comma così modificato dall'art. 77, comma 1, L.R. 16 aprile 2003, n. 4, a decorrere dal 1° gennaio 2003 (come prevede l'art. 141, comma 2, della stessa legge).
(143) Comma aggiunto dall'art. 77, comma 2, L.R. 16 aprile 2003, n. 4, a decorrere dal 1° gennaio 2003 (come prevede l'art. 141, comma 2, della stessa legge).
(144) Comma così modificato dall'art. 110, comma 14, lettera a), L.R. 3 maggio 2001, n. 6, a decorrere dal 1° gennaio 2001, ai sensi dell'art. 133, comma 2, della stessa legge.
(145) Comma così modificato dall'art. 41, comma 2, L.R. 26 marzo 2002, n. 2, a decorrere dal 1° gennaio 2002, come prevede l'art. 131, comma 2, della stessa legge.
(146) Alinea così modificato dall'art. 110, comma 14, lettera b), L.R. 3 maggio 2001, n. 6, a decorrere dal 1° gennaio 2001, ai sensi dell'art. 133, comma 2, della stessa legge.
(147) Comma così modificato dall'art.. 110, comma 14, lettera c), L.R. 3 maggio 2001, n. 6, a decorrere dal 1° gennaio 2001, ai sensi dell'art. 133, comma 2, della stessa legge.
(148) Comma aggiunto dall'art. 77, comma 3, L.R. 16 aprile 2003, n. 4, a decorrere dal 1° gennaio 2003 (come prevede l'art. 141, comma 2, della stessa legge).
E quindi o si ha la residenza o si può costituire un'affitta camere ?
riferimento id:23567
E quindi o si ha la residenza o si può costituire un'affitta camere ?
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Con la residenza si può scegliere se farlo professionale o non professionale.
Senza residenza SOLO PROFESSIONALE
Canone RAI: pagamento unico per i bed and breakfast
I contribuenti titolari di un bed and breakfast e che già pagano il canone speciale per la tv, non sono tenuti al pagamento del canone di abbonamento alla televisione per uso privato e, se sono intestatari di utenza elettrica residenziale, possono evitarne l’addebito presentando la dichiarazione sostitutiva di non detenzione, compilando il quadro A. È questo uno dei chiarimenti forniti dall’Amministrazione finanziaria nelle FAQ aggiornate pubblicate sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
http://www.ipsoa.it/documents/fisco/imposte-indirette/quotidiano/2016/04/27/canone-rai-pagamento-unico-per-i-bed-and-breakfast
Approfondimenti sul Canone Rai:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?board=144.0
Gent.mo Dott Chiarelli, prendo spunto dalla legge regionale 32/2000 e ss.mm.ii. per chiederle se vi sono e quali le competenze del SUAP in merito. Premesso che il SUAP nasce quale unica interfaccia per le attività produttive chiedo se una attività di B & B svolta in maniera non professionale debba in ogni caso, come sembra dalla lettura della citata L.R. 32/2000, presentare al SUAP la SCIA (da intendersi quale semplice comunicazione e non certo come atto sostitutivo delle vecchie licenze commerciali). Contattando i suap di diversi comuni siciliani parrebbe che l'indirizzo è quello per cui il proprietario di B & B [u][b]debba inviare[/b][/u] una SCIA; tale comunicazione, a sua volta, viene inviata telematicamente dal SUAP al libero consorzio ( ex provincia)per la classificazione dell'APT.
Nel caso in cui poi così fosse l'attività non professionale di B & B che non ha inviato la comunicazione di inizio attività sarebbe solo sanzionabile ai sensi dell'art 87 del Testo unico di pubblica sicurezza oppure è soggetto ad altre sansioni?
La ringrazio anticipatamente.
p.s.
a suo parere quali sono le incombenze cui è tenuto il locale ufficio di P.M. in merito?
Gent.mo Dott Chiarelli, prendo spunto dalla legge regionale 32/2000 e ss.mm.ii. per chiederle se vi sono e quali le competenze del SUAP in merito. Premesso che il SUAP nasce quale unica interfaccia per le attività produttive chiedo se una attività di B & B svolta in maniera non professionale debba in ogni caso, come sembra dalla lettura della citata L.R. 32/2000, presentare al SUAP la SCIA (da intendersi quale semplice comunicazione e non certo come atto sostitutivo delle vecchie licenze commerciali). Contattando i suap di diversi comuni siciliani parrebbe che l'indirizzo è quello per cui il proprietario di B & B [u][b]debba inviare[/b][/u] una SCIA; tale comunicazione, a sua volta, viene inviata telematicamente dal SUAP al libero consorzio ( ex provincia)per la classificazione dell'APT.
Nel caso in cui poi così fosse l'attività non professionale di B & B che non ha inviato la comunicazione di inizio attività sarebbe solo sanzionabile ai sensi dell'art 87 del Testo unico di pubblica sicurezza oppure è soggetto ad altre sansioni?
La ringrazio anticipatamente.
p.s.
a suo parere quali sono le incombenze cui è tenuto il locale ufficio di P.M. in merito?
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Per punti sintetici:
1) il B&B non professionale è attività ricettiva ma NON è attività professionale o imprenditoriale
2) quindi non trova applicazione il DPR 160/2010 (regolamento SUAP)
3) ciò non tglie che il Comune possa attribuire al SUAP la gestione anche di queste procedure
4) RESTA FERMO che l'interessato deve presentare scia per avvio attività al COMUNE (ma non essendo procedura DPR 160 l'interessato dovrà inviare autonomamente anche all'APT - consiglio caldamente di farlo!).
L'avvio di attività senza scia comporta la contestazione di esercizio abusivo di B&B con applicazione degli articoli 17 bis e seguenti del TULPS + le sanzioni per l'eventuale omessa comunicazione degli alloggiati:
Art. 17-bis
Le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 59, 60, 75, 75-bis, 76, se il fatto è commesso contro il divieto dell'autorità, 86, 87, 101, 104, 111, 115, 120, comma secondo, limitatamente alle operazioni diverse da quelle indicate nella tabella, 121, 124 e 135, comma quinto, limitatamente alle operazioni diverse da quelle indicate nella tabella, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 3098,00.
La stessa sanzione si applica a chiunque, ottenuta una delle autorizzazioni previste negli articoli indicati nel comma 1, viola le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9.
3. Le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 76, salvo quanto previsto nel comma 1, 81, 83, 84, 108, 113, quinto comma, 120, salvo quanto previsto nel comma 1, 126, 128, 135, escluso il comma terzo e salvo quanto previsto nel comma 1, e 147 sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 154,00 a € 1032,00.
Art. 17-ter
Quando è accertata una violazione prevista dall'art. 17-bis, commi 1 e 2, e dall'art. 221-bis il pubblico ufficiale che vi ha proceduto, fermo restando l'obbligo del rapporto previsto dall'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ne riferisce per iscritto, senza ritardo, all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione o, qualora il fatto non concerna attività soggette ad autorizzazione, al Questore.
Nei casi in cui è avvenuta la contestazione immediata della violazione, è sufficiente, ai fini del comma 1, la trasmissione del relativo verbale. Copia del verbale o del rapporto è consegnata o notificata all'interessato.
Entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione del pubblico ufficiale, l'autorità di cui al comma 1 ordina, con provvedimento motivato, la cessazione dell'attività condotta con difetto di autorizzazione ovvero, in caso di violazione delle prescrizioni, la sospensione dell'attività autorizzata per il tempo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate e comunque per un periodo non superiore a tre mesi. Fermo restando quanto previsto al comma 4 e salvo che la violazione riguardi prescrizioni a tutela della pubblica incolumità o dell'igiene, l'ordine di sospensione è disposto trascorsi trenta giorni dalla data di violazione. Non si dà comunque luogo all'esecuzione dell'ordine di sospensione qualora l'interessato dimostri di aver sanato le violazioni ovvero di aver avviato le relative procedure amministrative.
Quando ricorrono le circostanze previste dall'art. 100, la cessazione dell'attività non autorizzata è ordinata immediatamente dal Questore.
Chiunque non osserva i provvedimenti previsti dai commi 3 e 4, legalmente dati dall'autorità, è punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale.
Art. 17-quater
Per le violazioni previste dall'art. 17-bis e dall'art. 221-bis consistenti nell'inosservanza delle prescrizioni imposte dalla legge o impartite dall'autorità nell'esercizio di attività soggette ad autorizzazione, l'autorità amministrativa con l'ordinanza-ingiunzione può applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'attività per un periodo non superiore a tre mesi.
La sanzione accessoria è disposta dal giudice penale con la sentenza di condanna nell'ipotesi di connessione obiettiva della violazione amministrativa con un reato di cui all'art. 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Nell'esecuzione della sanzione accessoria, si computa l'eventuale periodo di sospensione eseguita ai sensi dell'art. 17- ter.
La ringrazio per la risposta che mi trova in piena sintonia con quanto da lei scritto interpretando il regolamento del DPR 160/2010.
Ho notato però che, purtroppo, è oramai generalizzato, sia in internet che su alcune riviste, indicare l'ufficio SUAP quale interfaccia relativamente all'argomento.
Addirittura su determinata modulistica di proprietà di altri enti (vedi apt di ........) viene proprio cennato che la " l'istanza" da fare per la classificazione deve essere inviata per tramite del SUAP , generalizzando l'attività di B & B senza fare alcun distinguo circa l'imprenditorialità o meno della stessa!!! ( ognuno interpreta a suo modo criticando pure l'operato di altri e mancando di umiltà..... :-\ )
Grazie
cordiali saluti
p.s.
solo per info, la informo che diversi Enti con cui mi intefaccio nel corso degli endoprocedimenti, perseverano nella necessità della compilazione della loro modulistica ( schema di domande ecc ecc) anche in presenza della modulistica regionale SUAP ed anche quando è lo stesso SUAP a chiedere i N.O. e/o autorizzazioni ( e come dire: va bene quello che dici ma io continuo a pretendere e fare come prima...... :(