Data: 2014-12-16 10:37:27

Art.132 Legge Regionale 10 novembre 2014

Avrei necessità di un chiarimento riferito all'art.132 della L.R.T. 65/2014 "Competenze del SUE e  del SUAP.
In base a quanto previsto al comma 2 "ai sensi dell'art.4 del d.p.r. 160/2010, la  gestione dei procedimenti abilitativi inerenti gli interventi di edilizia produttiva compete allo sportello unico per le attività produttive (SUAP)" i colleghi dell'Ufficio Edilizia ritengono che un pollaio di un privato, che non è titolare di alcuna attività produttiva, debba essere trattato dal SUAP. Questo perchè la distinzione della destinazione non è stabilita dall'attività che ci viene svolta  bensì dalla destinazione urbanistica dell'immobile.
Voi cosa ne pensate?
Grazie

riferimento id:23560

Data: 2014-12-16 17:33:51

Re:Art.132 Legge Regionale 10 novembre 2014


Avrei necessità di un chiarimento riferito all'art.132 della L.R.T. 65/2014 "Competenze del SUE e  del SUAP.
In base a quanto previsto al comma 2 "ai sensi dell'art.4 del d.p.r. 160/2010, la  gestione dei procedimenti abilitativi inerenti gli interventi di edilizia produttiva compete allo sportello unico per le attività produttive (SUAP)" i colleghi dell'Ufficio Edilizia ritengono che un pollaio di un privato, che non è titolare di alcuna attività produttiva, debba essere trattato dal SUAP. Questo perchè la distinzione della destinazione non è stabilita dall'attività che ci viene svolta  bensì dalla destinazione urbanistica dell'immobile.
Voi cosa ne pensate?
Grazie
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CHE SBAGLIANO ... ed alla grande.
La competenza SUAP non è determinata dalla LR 65/2014 ma dalla NORMATIVA COMUNITARIA (reg. ce 123/2006) recepita con la l. 112/2008 e poi con il DPR 160/2010) che trova applicazione per le IMPRESE ed i PROFESSIONISTI.

Quindi il pollaio del privato non è SUAP mentre lo è quello dell'agricoltore professionale o dell'agronomo o biologo che lo detenesse per motivi professionali.

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