Buongiorno,
ai sensi dell’ Art. 71 D.Lgs 59/2010, può esercitare l’attività commerciale di vendita e di somministrazione una persona che abbia subito una sentenza IRREVOCABILE nel 2012, per ricettazione Art. 648 C.P. (commesso in epoca anteriore e prossima al **/**/2005) per cui sia stato condannato a 2 anni di reclusione, e multa pari a 516,00 Euro ?
Si ringrazia
Buongiorno,
ai sensi dell’ Art. 71 D.Lgs 59/2010, può esercitare l’attività commerciale di vendita e di somministrazione una persona che abbia subito una sentenza IRREVOCABILE nel 2012, per ricettazione Art. 648 C.P. (commesso in epoca anteriore e prossima al **/**/2005) per cui sia stato condannato a 2 anni di reclusione, e multa pari a 516,00 Euro ?
Si ringrazia
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Il quesito in questione apre una problematica NON RISOLTA che da anni affronto nel FORUM.
Ecco alcune risposte:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=4686.0
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=3679.0
RECENTEMENTE ho [color=red]cambiato idea[/color] alla luce delle nuove norme che impongono l'interpretazione più favorevole all'interessato in caso di dubbio interpretativo:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=23378.0
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Ciò premesso, se nel tuo caso sicuramente è ostativo.
In pratica qualunque condanna per RICETTAZIONE a PENA DETENTIVA (anche con pena pecuniaria aggiuntiva) è ostativa e questo sia nella prima interpretazione (restrittiva) che nell'attuale.