Data: 2011-10-13 07:18:38

L.R. 59/2009 E REG. ATTUAZIONE DPGR 4/8/2011 TUTELA ANIMALI

Le chiedo gentilmente una sua interpretazione sull'applicabilità di fatto della legge in oggetto, in particolare:
- ART. 19 Accesso ai giardini parchi ed aree pubbliche
c. 2' E' vietato l'accesso ai cani in aree destinate  e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini......e [u]dotate di strumenti atti alla custodia dei cani all'esterno delle stesse[/u].

Possiamo interpretare che se le  aree sono mancanti di strumenti idonei per la custodia dei cani all'esterno delle stesse è consentito l'accesso agli animali muniti di guinzaglio e museruola?

E' comunque un illecito privo di sanzione?

- ART. 21 Accesso negli esercizi pubblici, commerciali e nei locali ed uffici aperti al pubblico.
c. 1' I cani accompagnati dal proprietario o detentore, hanno accesso a tutti gli esercizi pubblici e commerciali nonchè ai locali ed uffici aperti al pubblico presenti sul territorio regionale.
.....
c. 4' Il responsabile degli esercizi pubblici e commerciali, nonchè dei locali e degli uffici aperti al pubblico può adottare misure limitative all'accesso, previa comunicazione al sindaco.

Significa che basta una [u]semplice comunicazione[/u] al Sindaco per impedire l'accesso e vanificare  lo scopo della legge?

Il divieto di ingresso apposto su molti esercizi commerciali e pubblici deve essere supportato adesso da questa comunicazione al Sindaco?

E' comunque un illecito privo di sanzione?

Grazie

riferimento id:2353

Data: 2011-10-13 15:19:48

Re:L.R. 59/2009 E REG. ATTUAZIONE DPGR 4/8/2011 TUTELA ANIMALI

ANALIZZIAMO ASETTICAMENTE (io amo gli animali, spesso più degli esseri umani!) LE DISPOSIZIONI

Art. 19 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche.
1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, compresi i giardini, i parchi e le spiagge; in tali luoghi, è obbligatorio l'uso del guinzaglio e della museruola qualora previsto dalle norme statali.
2. È vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando a tal fine sono chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto e dotate di strumenti atti alla custodia dei cani all'esterno delle stesse.

LA NORMA PREVEDE UN "DIRITTO" SOGGETTIVO IN CAPO AL CANE (SI BADI BENE, NON AL PROPRIETARIO O DETENTORE) RICONOSCENDOGLI LA POSSIBILITA' DI ACCEDERE IN OGNI AREA PUBBLICA (COMMA 1). QUESTA E' LA REGOLA.
IL COMMA 2 DETTA UNA ECCEZIONE, CHE COME TALE VA INTERPRETATA RESTRITTIVAMENTE.
PERTANTO PERCHE' UN'AREA SIA VIETATA ALL'ACCESSO AI CANI OCCORRE:
A) CHE VI SIA UNA CHIARA DESTINAZIONE DI SCOPO
B) CHE VI SIA UNA CHIARA DELIMITAZIONE DELL'AREA
C) CHE VI SIA ADEGUATA E VISIBILE CARTELLONISTICA
D) CHE VI SIANO STRUMENTI ATTI ALLA CUSTODIA DEI CANI ALL'ESTERNO
LA MANCANZA DI UNO DI TALI ELEMENTI FA VENIR MENO IL DIVIETO.
QUINDI IN UN'AREA RECINTATA PER BAMBINI MA PRIVA DI STRUMENTI ESTERNI PER LA CUSTODIA DEI CANI SI HA LA POSSIBILITA' DI ACCEDERE CON I CANI.

LA NORMA NON PREVEDE SANZIONE NE' PER CHI PORTA GLI ANIMALI IN AREE VIETATE NE' PER IL COMUNE CHE DOVESSE VIETARE AREE CONSENTITE.
NEL PRIMO CASO SI APPLICHERA' LA SANZIONE DELL'ART. 7 BIS DEL DLGS 267/2000 SE IL COMUNE HA INTRODOTTO LA DISPOSIZIONE IN UN PROPRIO REGOLAMENTO O ORDINANZA SINDACALE.

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Art. 21 - Accesso negli esercizi pubblici, commerciali e nei locali ed uffici aperti al pubblico.
1. I cani, accompagnati dal proprietario o detentore, hanno accesso a tutti gli esercizi pubblici e commerciali nonché ai locali ed uffici aperti al pubblico presenti sul territorio regionale.
2. I proprietari o detentori che conducono i cani negli esercizi, locali ed uffici di cui al comma 1, sono tenuti ad usare sia guinzaglio che museruola qualora previsti dalle norme statali, avendo cura che i cani non sporchino e non creino disturbo o danno alcuno.
3. Il regolamento di cui all'articolo 41, definisce le misure generali di sicurezza e le forme di promozione dell'accessibilità.
4. Il responsabile degli esercizi pubblici e commerciali, nonché dei locali e degli uffici aperti al pubblico può adottare misure limitative all'accesso, previa comunicazione al sindaco.

IN QUESTO CASO LA NORMA CONSENTE AL RESPONSABILE DELL'ESERCIZIO DI PREVEDERE MISURE LIMITATIVE (ES. PARTICOLARI ORARI, PARTICOLARI MODALITA' DI TENUTA, ES. IN COLLO ECC....) FINO AL DIVIETO ASSOLUTO DI INGRESSO PREVIA COMUNICAZIONE AL SINDACO.
NON E' PREVISTA UNA PARTICOLARE MOTIVAZIONE NE' SEMBRA SINDACABILE LA SCELTA DEL TITOLARE.
IN DIFETTO DI COMUNICAZIONE IL COMPORTAMENTO DEL TITOLARE E' ILLECITO MA NON E' SANZIONATO IN VIA AMMINISTRATIVA. L'INTERESSATO POTRA' CHIEDERE I DANNI IN SEDE CIVILE (DIFFICILE DA DIMOSTRARE) O, IN CASI ESTREMI, IN SEDE PENALE (ANCOR PIU' DIFFICILE).

riferimento id:2353
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