Egregio Dottore, ho un problema.
Un bar mi ha presentato scia per attività di intrattenimento con relativa dichiarazione sostitutva dell'atto di notorietà di non superamento dei limiti di emissione rumore (ai sensi dell'art. 8, comma 5, della legge 447/1995 e ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 del D.P.R. 227/2011 con la quale il legale rappresentante del P.E. dichiara:" ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 D.P.R. 445/2000 che trattasi di attività a basa rumorosità come descritta dall'art. 4 co. 1 del D.P.R. 227/2011 con relativa dichiarazione che le emissioni sonore prodotte non saranno superiori ai valori limiti di immissioni/emissione cojnsentiti dalla normativa nazionale in materia e dal vigente regolamento comunale sulla disciplina delle attività rumorose adottando in ogni caso tutte le misure necessarie a minimizzare un'eventuale disturbo del vicinato".
Questa dichiarazione mi è stata presentata in luogo della perizia fonometrica (considerate che nekl mio comune non vi è zonizzazione acustica).
Ora, a seguito di esposto della famiglia confinante con il Bar abbiamo fatto (con tecnico nominato dal comune) perizia fionometrica e risulta che vi è inquinamento acustico.
Il mio dubbio è questo:
Avrei dovuto chiedere da subito la perizia fonometrica, considerato che si tratta di evento ripetitivo (ogni giovedì - da ottobre scorso - musica con Dj) oppure è sufficiente la predetta autodichairazione?
In questo caso in attesa della relazione del tecnico che ufficializzerà l'inquinamento acustico, posso sospendere l'attività per mancanza della perizia oppure a quesrto punto considerati i risultati della rilevazione mi conviene aspettare?
La dichiarazione sostitutiva ha gli stessi effetti giuridici dell’atto sostituito, questa è una regola generale del DPR 445/2000.
Il DPR 227/2011 fa salva la possibilità di ricorrere alla dichiarazione sostitutiva là dove non si superino i limiti acustici e quindi là dove non ci sia bisogno di un’autorizzazione in deroga.
I limiti acustici, in caso di mancata zonizzazione acustica comunale, sono quelli di cui al DPCM 14/11/1997.
Hai fatto bene a non chiedere la valutazione di impatto acustico.
In codesto caso, volendo, ci sarebbe anche la notizia di reato per dichiarazione falsa e mendace. La dichiarazione sostitutiva da un parte semplifica ma dall’altra responsabilizza.
Sulle sanzioni.
[i]DPCM 14/11/97, art. 8. Norme transitorie.
1. In attesa che i comuni provvedano agli adempimenti previsti dall'art. 6, comma 1, lettera a), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, si applicano i limiti di cui all'art. 6, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991.[/i]
Il mancato rispetto di tali limiti comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista all'art. 10, comma 3 della L. 447/95:
[i]La violazione dei regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11 e delle disposizioni dettate in applicazione della presente legge dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 20.000.000 [/i](da 258,23 a 10.329,14 €).
Alla sanzione amministrativa aggiungerai un’ordinanza che preveda l’obbligo di adottare tutte le misure necessarie per l’abbattimento delle emissioni fino al ripristino dei livelli legittimi. Sul punto vedi Consiglio di Stato n. 1372/2013
Egregio Dottore, la ringrazio per le cortesi e puntuali risposte.
Dopo la trasmissione della perizia difatti abbiamo subito emesso ordinanza sindacale.
Ora il mio dubbio è sulla sanzione amministrativa perchè il perito ha concluso la relazione in questo modo.
--- alla lue di quanto esposto nei paragrafi precedenti è possibile affermare che le immissioni ascrivibili alla citata attività di diffusione musicale (denominata all’insegna . . . . . .), sono da ritenersi, almeno per lo specifico intervallo di rilevamento, non accettabili in quanto sono stati superati i limiti di cui all’art.2 comma 3 lettera b) della legge 447/1995 e l’art. 4 del D.P.C.M. 14.11.1997 sia nella condizione “a finestra aperta” che nella condizione “a finestra chiusa” nello specifico intervallo di rilevamento. --------
L'art. 10 della legge 447/1995 prevede che:
-------- 10. Sanzioni amministrative
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 del codice penale, chiunque non ottempera al provvedimento legittimamente adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 9, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 2.000.000 a lire 20.000.000.
2. Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite di emissione o di immissione di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e) e f), fissati in conformità al disposto dell'articolo 3, comma 1, lettera a), è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 10.000.000.
(comma così modificato dall'art. 11 della legge 25 giugno 1999, n. 205 sulla depenalizzazione)
3. La violazione dei regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11 e delle disposizioni dettate in applicazione della presente legge dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 20.000.000. -------
Il comma 2 non richiama (a fini sanzionatori) l'art. 2 comma 3 lett.B) richiamato della relazione tecnica.
Il perito mi ha spiegato che secondo lui andrebbe applicata la saznione del comma 2 art. 10 perchè con i differenzali ha rilevato i limiti differenzaili di immissioni nell'ambiente abitativo, sanzionate appunto dal comma 2.
Ora il mio dubbio è l'applicazione del comma 2 art. 10 o comma 3 come Lei ha consigliato?
Grazie per la cortese risposta.
EGREGIO DOTTORE, AIUTO !!!!!!!!
riferimento id:23529Come le ho detto, a parere mio, quando il comune NON è dotato di zonizzazione allora la procedura sanzionatoria è una procedura “indiretta”, si sanziona per violazione dei regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11 e quindi si applica il comma 3.
Guardi qua, non lo dico solo io: http://ita.arpalombardia.it/ita/console/files/newsus/_131_inquinamento_acustico.pdf
vada a pagina 9 del documento
Buongiorno, approfitto della discussione per avere cortesemente un parere in merito al quesito. Il titolare di un bar che fa musica tramite dj senza presentare la valutazione previsionale di impatto acustico, pu? essere sanzionato per tale omissione ai sensi dell'art.8 della 447, oppure occorre comunque un rilevamento con fonometro che certifichi il superamento dei limiti di zoonizzazione previsti? Grazie
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