[color=red]Nullità del trasferimento di immobili (L. 47/1985) per VIZI SOSTANZIALI[/color]
Cassazione Civile Sez. II
Sentenza n. 25811 del 05/12/2014 Edilizia e urbanistica
EDILIZIA E URBANISTICA - NULLITA' EX ART. 40, SECONDO COMMA, DELLA LEGGE N. 47 DEL 1985 - AMBITO DI APPLICAZIONE
Agli effetti dell’art. 40, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, sussiste, oltre che la nullità di carattere formale per gli atti di trasferimento di immobili da cui non risulti la regolarità urbanistica del bene o la pendenza del procedimento di sanatoria, altresì la nullità di carattere sostanziale per gli atti di trasferimento di immobili comunque non in regola con la normativa urbanistica.
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