Data: 2014-12-15 06:41:44

Proroga di un anno della scadenza della vita tecnica degli impianti a fune


MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 25 novembre 2014
Proroga di un anno della scadenza della vita tecnica degli impianti a
fune. (14A09509)
(GU n.288 del 12-12-2014)

                        IL DIRETTORE GENERALE
            per i sistemi di trasporto ad impianti fissi
                  e il trasporto pubblico locale

  Visto l'art. 16 del decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,
recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze
delle  Amministrazioni  Pubbliche»  e  successive  modifiche  ed
integrazioni;
  Visti gli articoli 3, 4  e  5  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, recante nuove norme in materia  di
polizia, sicurezza e regolarita' dell'esercizio delle ferrovie  e  di
altri servizi di trasporto;
  Visto il decreto del Ministro dei trasporti 2 gennaio 1985  n.  23,
di approvazione delle norme  regolamentari  in  materia  di  varianti
costruttive, di adeguamenti tecnici e di revisioni periodiche  per  i
servizi di pubblico  trasporto  effettuati  con  impianti  funicolari
aerei e terrestri;
  Vista la legge  11  novembre  2014,  n.  164,  di  conversione  del
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133;
  Considerato che l'art. 31-bis, comma 1,  della  predetta  legge  11
novembre 2014, n. 164, prevede che «I termini previsti dal  paragrafo
3.1 delle norme regolamentari di cui  al  decreto  del  Ministro  dei
trasporti 2 gennaio 1985, ..., relativi alla scadenza di vita tecnica
complessiva massima degli  impianti  a  fune,  non  si  applicano  ai
medesimi impianti che risultano positivi  alle  verifiche  effettuate
dai competenti uffici ministeriali secondo  i  criteri  definiti  con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da  emanare
entro sei mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto»;
  Considerato che il comma 2 del predetto art. 31-bis stabilisce  che
«Nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale di cui al  comma
1, gli impianti la cui vita  tecnica,  compresa  l'eventuale  proroga
prevista dalle vigenti disposizioni di legge, non e' scaduta  possono
godere di  una  proroga  di  un  anno,  previa  verifica  della  loro
idoneita'  ai  fini  della  sicurezza  dell'esercizio  da  parte  dei
competenti uffici ministeriali» e che il successivo comma  3  prevede
che della suddetta proroga possono beneficiare anche gli impianti  la
cui vita tecnica, compresa l'eventuale proroga,  e'  scaduta  da  non
oltre due anni;
  Ravvisata pertanto la necessita' di disciplinare il rilascio  della
proroga in argomento;

                              Decreta:

                              Art. 1

  Gli impianti a fune, la cui vita tecnica - ai sensi  del  paragrafo
3.1 delle norme regolamentari del decreto del Ministro dei  trasporti
2 gennaio 1985 - compresa l'eventuale proroga prevista dalle  vigenti
disposizioni di legge non e' scaduta, possono godere di  una  proroga
di un anno.
  Possono altresi' godere dei benefici di cui al comma precedente gli
impianti la cui vita tecnica, compresa l'eventuale  proroga  prevista
dalle vigenti disposizioni di legge, e' scaduta da non oltre due anni
a far data dall'11 novembre 2014.
                              Art. 2

  La domanda per l'ottenimento della proroga di cui all'art.  1  deve
essere  presentata  all'USTIF  competente  ed  all'Ente  Territoriale
titolato al rilascio dell'autorizzazione, ai sensi degli articoli 3 e
4 del decreto del Presidente della Repubblica 753/1980.
  L'USTIF  rilascia  l'autorizzazione  alla  proroga,  se  l'impianto
rientra nelle attribuzioni dello Stato, o il nullaosta alla  proroga,
se l'impianto rientra nelle attribuzioni degli Enti Territoriali.
                              Art. 3

  L'autorizzazione o il nullaosta alla proroga puo'  essere  concessa
dagli  USTIF,  a  seguito  dell'accertamento  della  idoneita'  al
funzionamento in sicurezza dell'impianto funiviario.
  A tal fine l'impianto oggetto di proroga deve essere  sottoposto  a
tutti gli interventi e controlli previsti dal paragrafo 4 delle Norme
Regolamentari del decreto del Ministro dei trasporti 2 gennaio  1985,
n. 23.
  Inoltre,  il  Direttore  dell'esercizio,  o  il  Responsabile
dell'esercizio, pone in essere  ogni  misura  per  accertare  che  le
condizioni statiche delle opere civili siano  tali  da  garantire  la
prosecuzione dell'esercizio in sicurezza.
  Concluse tutte le attivita' di cui sopra, ai sensi  del  punto  4.9
del citato  paragrafo  4  delle  norme  regolamentari,  il  Direttore
dell'esercizio, o il Responsabile dell'esercizio, trasmette all'USTIF
competente una dettagliata e completa relazione  sugli  interventi  e
sull'esito dei controlli, nonche' sull'espletamento delle verifiche e
prove  annuali,  esprimendo  il  proprio  motivato  giudizio  sulla
possibilita' che l'impianto possa proseguire in sicurezza il pubblico
esercizio.
  La proroga al pubblico esercizio puo' essere concessa solo dopo che
siano stati effettuati, con esito favorevole, tutti  gli  adempimenti
sopra richiamati ed a seguito di verifiche e prove funzionali  svolte
dall'USTIF competente.
  Le funi seguono lo scadenziario secondo le specifiche  disposizioni
per quanto riguarda la loro durata in servizio, i relativi  controlli
periodici ed i prescritti scorrimenti ove previsti.
    Roma, 25 novembre 2014

                              Il direttore generale: Di Giambattista

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