MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 25 novembre 2014
Proroga di un anno della scadenza della vita tecnica degli impianti a
fune. (14A09509)
(GU n.288 del 12-12-2014)
IL DIRETTORE GENERALE
per i sistemi di trasporto ad impianti fissi
e il trasporto pubblico locale
Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle Amministrazioni Pubbliche» e successive modifiche ed
integrazioni;
Visti gli articoli 3, 4 e 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, recante nuove norme in materia di
polizia, sicurezza e regolarita' dell'esercizio delle ferrovie e di
altri servizi di trasporto;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti 2 gennaio 1985 n. 23,
di approvazione delle norme regolamentari in materia di varianti
costruttive, di adeguamenti tecnici e di revisioni periodiche per i
servizi di pubblico trasporto effettuati con impianti funicolari
aerei e terrestri;
Vista la legge 11 novembre 2014, n. 164, di conversione del
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133;
Considerato che l'art. 31-bis, comma 1, della predetta legge 11
novembre 2014, n. 164, prevede che «I termini previsti dal paragrafo
3.1 delle norme regolamentari di cui al decreto del Ministro dei
trasporti 2 gennaio 1985, ..., relativi alla scadenza di vita tecnica
complessiva massima degli impianti a fune, non si applicano ai
medesimi impianti che risultano positivi alle verifiche effettuate
dai competenti uffici ministeriali secondo i criteri definiti con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanare
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto»;
Considerato che il comma 2 del predetto art. 31-bis stabilisce che
«Nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale di cui al comma
1, gli impianti la cui vita tecnica, compresa l'eventuale proroga
prevista dalle vigenti disposizioni di legge, non e' scaduta possono
godere di una proroga di un anno, previa verifica della loro
idoneita' ai fini della sicurezza dell'esercizio da parte dei
competenti uffici ministeriali» e che il successivo comma 3 prevede
che della suddetta proroga possono beneficiare anche gli impianti la
cui vita tecnica, compresa l'eventuale proroga, e' scaduta da non
oltre due anni;
Ravvisata pertanto la necessita' di disciplinare il rilascio della
proroga in argomento;
Decreta:
Art. 1
Gli impianti a fune, la cui vita tecnica - ai sensi del paragrafo
3.1 delle norme regolamentari del decreto del Ministro dei trasporti
2 gennaio 1985 - compresa l'eventuale proroga prevista dalle vigenti
disposizioni di legge non e' scaduta, possono godere di una proroga
di un anno.
Possono altresi' godere dei benefici di cui al comma precedente gli
impianti la cui vita tecnica, compresa l'eventuale proroga prevista
dalle vigenti disposizioni di legge, e' scaduta da non oltre due anni
a far data dall'11 novembre 2014.
Art. 2
La domanda per l'ottenimento della proroga di cui all'art. 1 deve
essere presentata all'USTIF competente ed all'Ente Territoriale
titolato al rilascio dell'autorizzazione, ai sensi degli articoli 3 e
4 del decreto del Presidente della Repubblica 753/1980.
L'USTIF rilascia l'autorizzazione alla proroga, se l'impianto
rientra nelle attribuzioni dello Stato, o il nullaosta alla proroga,
se l'impianto rientra nelle attribuzioni degli Enti Territoriali.
Art. 3
L'autorizzazione o il nullaosta alla proroga puo' essere concessa
dagli USTIF, a seguito dell'accertamento della idoneita' al
funzionamento in sicurezza dell'impianto funiviario.
A tal fine l'impianto oggetto di proroga deve essere sottoposto a
tutti gli interventi e controlli previsti dal paragrafo 4 delle Norme
Regolamentari del decreto del Ministro dei trasporti 2 gennaio 1985,
n. 23.
Inoltre, il Direttore dell'esercizio, o il Responsabile
dell'esercizio, pone in essere ogni misura per accertare che le
condizioni statiche delle opere civili siano tali da garantire la
prosecuzione dell'esercizio in sicurezza.
Concluse tutte le attivita' di cui sopra, ai sensi del punto 4.9
del citato paragrafo 4 delle norme regolamentari, il Direttore
dell'esercizio, o il Responsabile dell'esercizio, trasmette all'USTIF
competente una dettagliata e completa relazione sugli interventi e
sull'esito dei controlli, nonche' sull'espletamento delle verifiche e
prove annuali, esprimendo il proprio motivato giudizio sulla
possibilita' che l'impianto possa proseguire in sicurezza il pubblico
esercizio.
La proroga al pubblico esercizio puo' essere concessa solo dopo che
siano stati effettuati, con esito favorevole, tutti gli adempimenti
sopra richiamati ed a seguito di verifiche e prove funzionali svolte
dall'USTIF competente.
Le funi seguono lo scadenziario secondo le specifiche disposizioni
per quanto riguarda la loro durata in servizio, i relativi controlli
periodici ed i prescritti scorrimenti ove previsti.
Roma, 25 novembre 2014
Il direttore generale: Di Giambattista
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