Un bando di mobilità per categoria C prevede che al vincitore che sarà assunto, sarà assegnata la categoria C1 (anche se nell'ente di provenienza era C3) valendo l'abolizione del divieto di reformatio in peius; è possibile?
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Un bando di mobilità per categoria C prevede che al vincitore che sarà assunto, sarà assegnata la categoria C1 (anche se nell'ente di provenienza era C3) valendo l'abolizione del divieto di reformatio in peius; è possibile?
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ARAN la pensa così:
[color=red]EPNE_187_Orientamenti Applicativi
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[b][color=blue]E’ possibile ammettere ad una procedura di mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto con inquadramento in Area C, livello economico C1 un dipendente proveniente da altro ente del medesimo comparto inquadrato nella medesima categoria C, ma in un livello economico superiore (C3) ?
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In proposito, deve preliminarmente ricordare che, per effetto delle innovazioni introdotte nel sistema di classificazione del personale degli Enti pubblici non economici, attualmente, all’interno di ciascuna delle tre aree (A; B; C) le uniche posizioni di inquadramento giuridico sono solo quelle corrispondenti alle posizioni economiche iniziali di ciascuna delle predette aree (rispettivamente A1; B1 e C1).
Le altre posizioni (A2, A3; B2, B3; C2, C3, C4, C5) hanno una valenza esclusivamente economica, in quanto rappresentano forme di sviluppo economico all’interno di ciascuna area, correlato al maggior grado di capacità professionale progressivamente acquisito dai dipendenti nello svolgimento delle funzioni proprie dell’area e del profilo di appartenenza, secondo la disciplina degli artt.12 e 13 del citato CCNL dell’1.10.2007.
[color=red]Pertanto, la copertura di un posto vacante dell’Area C, livello economico C1, tramite mobilità esterna, ai sensi dell’art.30 del D.Lgs.n.165/2001, può avvenire tramite personale di altri enti pubblici non economici inquadrati nella medesima Area, anche se inquadrato in diverso livello economico (C2, C3, C4….), poiché come detto l’inquadramento giuridico è unico e i diversi livelli previsti all’interno della Area hanno una valenza esclusivamente economica.
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Piuttosto, l’ente potrebbe verificare se il dipendente sia effettivamente in possesso del profilo richiesto, dato che l’art.30 del D.Lgs.n.165/2001, ai fini dell’attuazione della mobilità volontaria fra enti ed amministrazioni, anche di diverso comparto, richiede espressamente che si tratti di dipendenti in possesso della “medesima qualifica” connessa al posto vacante dell’organico da ricoprire presso l’amministrazione di destinazione. Sulla base di tale precisa prescrizione, non si ritiene possibile una forma di mobilità intercompartimentale che comporti la necessità di una radicale e profonda modifica dello specifico profilo professionale (e quindi del bagaglio professionale) già posseduto dal dipendente che viene trasferito.
Spetta al singolo ente valutare la effettiva sussistenza del requisito della corrispondenza del profilo e della categoria del posto disponibile presso lo stesso e la posizione di inquadramento posseduta dal lavoratore che aspira alla mobilità presso l’ente di appartenenza.
Emettere un bando di mobilità pure esterna o solo interna al comparto è a totale discrezione dell'ente?
E nel caso il bando di mobilità interna al comparto vada deserto, c'è l'obbligo di bandire una mobilità esterna o si può passare direttamente al concorso?
Emettere un bando di mobilità pure esterna o solo interna al comparto è a totale discrezione dell'ente?
[color=red]Discrezione non significa arbitrio.
Il principio è che la mobilità si fa su tutti gli enti pubblici a meno che non si DIMOSTRI che la professionalità si matura solo nel comparto ... e quindi si escludono gli altri
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E nel caso il bando di mobilità interna al comparto vada deserto, c'è l'obbligo di bandire una mobilità esterna o si può passare direttamente al concorso?
[color=red]No, se ho riservato al comparto allora ho già detto che non ho professionalità extra-comparto.
Quindi vado con concorso pubblico[/color]
La controversa abrogazione del divieto di reformatio in peius del trattamento economico
http://www.gianlucabertagna.it/wp-content/uploads/2014/12/Personale_News_2014-23_Ultimissimo-1.pdf
Altro problema correlato, sia per le mobilità che per i concorsi. Talvolta è richiesta esperienza in ruolo dirigenziale, ovvero apicale per gli enti privi di dirigenza: ciò è chiaramente tarato sugli enti locali, ma come regolarsi per chi proviene dall'amministrazione statale, in cui alcuni organi periferici a gestione autonoma sono dirigenziali e altri hanno solo un funzionario delegato, che percepisce un'indennità di direzione? Ci potrebbe essere qualche problema formale nell'equiparazione dell'organo periferico a un ente
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