Salve,
prima di porre la domanda, vorrei congratularmi per la vostra dedizione nel rispondere alle varie domande che vi vengono poste. Vi illustro la mia situazione: mia madre possiede un appartamento a Roma, e ha deciso di affittarlo ai turisti. Il comune di Roma, tramite la presentazione della SCIA, permette di " aprire " una casa vacanze non imprenditoriale, permettendo l'affitto della stessa per brevi periodi. Ma, grazie anche al vostro forum, ho scoperto che esiste una tipologia di contratto transitorio che permette di affittare per un periodo breve ( meno di 30 giorni non sussiste l'obbligo della registrazione ) proprio per motivi turistici. Ora la domanda che mi pongo è la seguente: visto che la locazione fa riferimento al codice civile e la struttura ricettiva ( con la SCIA ) fa riferimento al regolamento regionale, in teoria non potrei solo fare contratti senza presentazione della SCIA proprio perchè il codice civile " viene prima " del regolamento regionale ? Alla fine, a mio parere, la differenza sostanziale si ritrova che, nella locazione turistica non viene richiesto il contributo di soggiorno.
Ringraziando anticipatamente della vostra attenzione
cordiali saluti
Salve,
prima di porre la domanda, vorrei congratularmi per la vostra dedizione nel rispondere alle varie domande che vi vengono poste. Vi illustro la mia situazione: mia madre possiede un appartamento a Roma, e ha deciso di affittarlo ai turisti. Il comune di Roma, tramite la presentazione della SCIA, permette di " aprire " una casa vacanze non imprenditoriale, permettendo l'affitto della stessa per brevi periodi. Ma, grazie anche al vostro forum, ho scoperto che esiste una tipologia di contratto transitorio che permette di affittare per un periodo breve ( meno di 30 giorni non sussiste l'obbligo della registrazione ) proprio per motivi turistici. Ora la domanda che mi pongo è la seguente: visto che la locazione fa riferimento al codice civile e la struttura ricettiva ( con la SCIA ) fa riferimento al regolamento regionale, in teoria non potrei solo fare contratti senza presentazione della SCIA proprio perchè il codice civile " viene prima " del regolamento regionale ? Alla fine, a mio parere, la differenza sostanziale si ritrova che, nella locazione turistica non viene richiesto il contributo di soggiorno.
Ringraziando anticipatamente della vostra attenzione
cordiali saluti
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Ciao,
la situazione del LAZIO è peculiare in quanto ammette la CAV non professionale (non prevista in altri contesti regionali).
La differenza fra CAV non professionale e locazione ad uso turistico NON sta solo nell'imposta di soggiorno .... ma anche nei servizi ACCESSORI OBBLIGATORI prescritti dal regolamento regionale (chge invece non possono essere offerti nella locazione ad uso turistico).
Inoltre la CAV ha limiti di appartamenti gestibili (max 2) e presuppone un esercizio NON PROFESSIONALE.
La locazione ad uso turistico può essere anche effettuata da una impresa.
Insomma ci sono delle divergenze ... anche se spesso il confine fra le due è veramente MINIMO ed un soggetto può pensare facilmente a passare dall'una all'altra anche in base a valutazioni "fiscali"
***********
Regolamento regionale 24 ottobre 2008, n. 16
Art. 2
c) “case e appartamenti per vacanze”, gli immobili arredati per l’affitto ai turisti, esclusa la somministrazione di alimenti e bevande, nonché, di offerta di servizi centralizzati, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non inferiore a tre giorni e non superiore ai tre mesi consecutivi. Le gestioni di case ed appartamenti per vacanze si distinguono nelle seguenti tipologie:
1) in forma non imprenditoriale, per la gestione occasionale di una o due case o appartamenti per vacanze;
2) in forma imprenditoriale, per la gestione non occasionale ed organizzata di tre o più case o appartamenti per vacanze.
Art. 4
3. Le case e appartamenti per vacanze posseggono tutti i seguenti requisiti minimi funzionali e strutturali:
a) fornitura di arredo, utensili, materiale per la pulizia dell'appartamento e ogni altra dotazione necessaria per la preparazione e la consumazione dei pasti;
b) fornitura costante di energia elettrica, acqua calda e fredda, nonché, qualora la locazione comprenda i periodi dal 1 ottobre al 30 aprile, del servizio di riscaldamento;
c) cambio delle lenzuola e della biancheria da bagno almeno due volte alla settimana e comunque ad ogni cambio dell'ospite;
d) in caso di gestione in forma imprenditoriale prevista dall’articolo 2, comma 1, lettera c), numero 2), inoltre, deve essere assicurato:
1) servizio di ricevimento almeno 8 ore su 24 e servizio di recapito su richiesta, ubicati anche in comuni limitrofi a quello dove hanno sede gli immobili;
2) assistenza all'ospite per interventi urgenti di manutenzione ordinaria delle case e degli appartamenti.
Grazie per la risposta esauriente.
riferimento id:23502Salve io vorrei iniziare a fittare ai turisti il mio appartamento tramite air bnb. l'appartamento si trova nel centro di roma . Premetto che non offrirei nessun servizio come colazione, cambio biancheria durante il soggiorno etc...
QUali sono gli adempimenti da fare?
In particolare :
1) Devo fare richieste a comune per cominciare? devo riscuotere la tassa di soggiorno di 3,50?
1) è necessario far firmare un contratto con l'ospite o è sufficiente che gli ospiti accettino dal sito i termini e le condizioni che io ho predisposto
2) Devo apporre la marca da bollo? se si di quanto?
Devo fare richieste a comune per cominciare?
[color=red]La Regione Lazio ha disciplinato anche la CAV non imprenditoriale
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=6288.0
Quindi devi presentare SCIA per avvio attività.
[/color]
devo riscuotere la tassa di soggiorno di 3,50?
[color=red]A quanto mi risulta la tassa di soggiorno A ROMA non è prevista per la locazione ad uso turistico ma, come dicevo, la disciplina regionale assimila le locazioni ad uso turistico alle CAV e queste sono soggette a tassa di soggiorno
http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jppagecode=dip_tur_contributo_soggiorno.wp
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/contributosoggiorno2014.pdf
[/color]
è necessario far firmare un contratto con l'ospite o è sufficiente che gli ospiti accettino dal sito i termini e le condizioni che io ho predisposto
[color=red]Non serve un contratto scritto anche se suggerisco di far firmare sempre un documento[/color]
Devo apporre la marca da bollo? se si di quanto?
[color=red]Sul regime fiscale vedi:
http://www.blogaffitto.it/categorie/esperto/cedolare-secca-sugli-affitti-turistici-applicabile-o-no.html
[/color]
SALVE,
avrei bisogno di un ulteriore conferma su questo argomento,
Anche nel mio caso ho un appartamento a Roma che vorrei affittare con la formula della LOCAZIONE TURISTICA per brevi periodi (dai 3g a 30g) a professionisti o turisti utilizzando anche siti come airbnb.
Premetto che ho la residenza in questo immobile ma che molto spesso sono fuori per lavoro. Vorrei pertanto occasionalmente , approffitare di queste mie assenze e locare l'immobile facendo firmare di volta in voltta un contratto di LOCAZIONE
TURISTICA che vista la breve durata non prevede la registrazione .
Nella locazione che vorrei fare non sono previsti i servizi ACCESSORI che invece sono OBBLIGATORI e prescritti dal regolamento regionale per le CAV.
Detto questo volevo sapere se anche in queste condizioni devo presentare la SCIA al Comune di Roma oppure se in caso contrario posso incorrere in denuncie o multe.
ringrazio e vi faccio i complimenti per questo forum
SALVE,
avrei bisogno di un ulteriore conferma su questo argomento,
Anche nel mio caso ho un appartamento a Roma che vorrei affittare con la formula della LOCAZIONE TURISTICA per brevi periodi (dai 3g a 30g) a professionisti o turisti utilizzando anche siti come airbnb.
Premetto che ho la residenza in questo immobile ma che molto spesso sono fuori per lavoro. Vorrei pertanto occasionalmente , approffitare di queste mie assenze e locare l'immobile facendo firmare di volta in voltta un contratto di LOCAZIONE
TURISTICA che vista la breve durata non prevede la registrazione .
Nella locazione che vorrei fare non sono previsti i servizi ACCESSORI che invece sono OBBLIGATORI e prescritti dal regolamento regionale per le CAV.
Detto questo volevo sapere se anche in queste condizioni devo presentare la SCIA al Comune di Roma oppure se in caso contrario posso incorrere in denuncie o multe.
ringrazio e vi faccio i complimenti per questo forum
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La Regione Lazio ha disciplinato anche la CAV non imprenditoriale
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=6288.0
E' DUBBIO CHE TALE DISCIPLINA RIGUARDI ANCHE LA LOCAZIONE TURISTICA OCCASIONALE MA, NEL DUBBIO, TI CONSIGLIO DI PRESENTARE LA SCIA IN VIA CAUTELATIVA.
PURTROPPO IL RISCHIO DI ACCERTAMENTI E VERBALI E' ELEVATO (ED ABBIAMO ESPERIENZA, SU ROMA, DI APPLICAZIONI RIGIDE!!!!)
Personalmente ritengo che si possa prescindere e non sia dovuta l'imposta di soggiorno ... ma come detto il rischio è che per sentirsi dar ragione dal giudice si debbano affrontare 2 gradi di giudizio e relative spese!!!!!
Buongiorno a tutti.
Prima di tutto vorrei farvi i complimenti per la vostra chiarezza e soprattutto preparazione, cose rare di questi tempi.
Venendo a noi, vi scrivo perchè vorrei avere dei chiarimenti in merito alle CAV.
Vorrei acquistare una casa a Roma per adibirla a casa vacanza, ma ho letto che se posseggo meno di due case posso affitarla solamente a scopo non imprenditoriale, saltuariamente ed in maniera non strutturata.
Volevo dunque chiedervi, io che vorrei comprare una casa ed affittarla (possibilmente) 365 giorni all'anno, pubblicizzandola ampiamente su internet ma al tempo stesso non voglio offrire alcun servizio - centralizzato e non (si veda cambio biancheria)- devo dunque ripiegare su altra tipologia tipo affittacamere e offrire i relativi servizi?
Grazie in anticipo per l'attenzione.
Buona giornata
Buongiorno a tutti.
Prima di tutto vorrei farvi i complimenti per la vostra chiarezza e soprattutto preparazione, cose rare di questi tempi.
Venendo a noi, vi scrivo perchè vorrei avere dei chiarimenti in merito alle CAV.
Vorrei acquistare una casa a Roma per adibirla a casa vacanza, ma ho letto che se posseggo meno di due case posso affitarla solamente a scopo non imprenditoriale, saltuariamente ed in maniera non strutturata.
Volevo dunque chiedervi, io che vorrei comprare una casa ed affittarla (possibilmente) 365 giorni all'anno, pubblicizzandola ampiamente su internet ma al tempo stesso non voglio offrire alcun servizio - centralizzato e non (si veda cambio biancheria)- devo dunque ripiegare su altra tipologia tipo affittacamere e offrire i relativi servizi?
Grazie in anticipo per l'attenzione.
Buona giornata
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La Regione Lazio ha disciplinato in modo "particolare" le CAV prevedendo le due forme:
1) in forma non imprenditoriale, per la gestione occasionale di una o due case o appartamenti per vacanze;
2) in forma imprenditoriale, per la gestione non occasionale ed organizzata [color=red][b]di tre o più case o appartamenti per vacanze[/b][/color].
Quindi non è possibile aprire una CAV nel Lazio con meno di 3 case/appartamenti ...
Non rimane che optare per la soluzione dell'affittacamere o della LOCAZIONE ORDINARIA
Grazie mille per la celere risposta.
Mi chiedevo se avevate già preso visione della [b] BOZZA informale[/b] che un quotidiano nazionale ha reso pubblica.
In questa bozza l'articolo 7 comma 2 par. a recita " in forma non imprenditorale, nel caso in cui la gestione di una massimo due case e appartamenti per vacanze collocati in uno o più stabili avvenga in modo [b]occasionale[/b], con un periodo di inattività pari ad almeno [b]cento [/b]giorni nell'anno solare."
l'articolo 3 par a ribadisce poi che la durata dei contratti deve essere pari ad almeno 3 giorni e non superiore a tre mesi consecutivi.
Mi chiedevo pertanto se, secondo Lei, si può evincere che in forma occasionale vuole dire che se io affitto la casa per un massimo di 90 giorni in un anno solare, dovrei stare tranquillo da un punto di vista legale, visto che lo stesso articolo 3 ribadisce che il proprietario può locare la casa per un massimo di tre mesi consecutivi.
Grazie ancora,
Buona Domenica
LOCAZIONI AD USO TURISTICO - per il Mininterno obbligo di 109 TULPS
[color=red][b]Circolare del Ministero dell'Interno 26.06.2015 n. 4023
[/b][/color]
La circolare ritiene applicabile anche a tale tipologia NON RICETTIVA la disciplina dell'art. 109 del TULPS.
Non si condividono il ragionamento, il contenuto e le conseguenze .... clicca per gli approfondimenti:
Approfondimenti e documento disponibili su:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=28818.0
Salve,
è da poco uscito il nuovo regolamento regionale "Nuova disciplina delle strutture ricettive extraalberghiere".
Purtroppo per mia ( e della mia cliente) interpretazione sbagliata dell'art 7. ( cioè la parte in cui parla di residenza e domicilio non possibile allo stesso indirizzo dell'ubicazione della casa vacanze), ho dovuto annullare la SCIA presentata per CAV non imprenditoriale su suggerimento del SUAR; questo per cercare di recuperare i 250€ della reversale e per non incorrere in controlli.
Il Suar stesso mi ha consigliato di ricorrere alla legge 431/98 ed affittare l'appartamento in questo modo come locazione turistica;
ho letto i commenti precedenti, quello che vorrei capire è come poter farsi pubblicità su siti specializzati, tipo House Trip senza incorrere in sanzioni, e come regolarmi col fisco e con la tassa di soggiorno?
Grazie
Salve Dott. Chiarelli,
nell'ottica di voler mettere a profitto un appartamento ereditato a Roma (ancora in corso la successione) da 8 fratelli (!) desideravamo avere un suo consiglio sulla formula più snella da poter attuare.
Premetto che ho scaricato dal sito del Comune di Roma un modello di comunicazione al SUAR ai sensi dell'art 2, comma 3, del reg. reg. 07/08/15 nr.8 - con il quale potremmo dichiarare che offriamo ospitalità (art.1, comma 2, lettera C, della legge 431/98) nell'appartamento anche attraverso promozione canali online di promo commercializzazione.
Vorrei sapere se l'invio del modello citato sia sufficiente per iniziare a proporre l'appartamento, se comunque serve la SCIA e come va gestito sia fiscalmente sia contrattualmente con gli affittuari.
La ringrazio della sua attenzione
la regione Lazio finalmente ha contemplato la possibilità della locazione turistica. Prima del nuovo regolamento la questione era incerta dato che la prassi applicativa aveva portato alla sovrapponibilità fra CAV e locazioni turistiche.
L’art. 2, comma 3 del nuovo regolamento dispone:
[i]Per favorire la sicurezza sul territorio regionale e contrastare forme irregolari
di ospitalità a danno della qualità dell’offerta turistica, i soggetti titolari di strutture
diverse da quelle di cui al comma 3 dell’articolo 1 che offrono ospitalità in appartamenti
privati locati per fini turistici di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 9
dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti
ad uso abitativo) o coloro che esercitano altre forme di ospitalità attraverso canali on
line di promo commercializzazione, trasmettono al Comune competente e all’Agenzia
di cui al comma 1, idonea comunicazione sull’ospitalità offerta utilizzando l’apposita
modulistica on line predisposta dal Comune stesso.[/i]
La comunicazione non è una SCIA. In altre parole, è solo una nota informativa dato che le locazioni turistiche non sono strutture ricettive la contrattazioni private per l’uso di un immobile ai fini della permanenza per motivi turistici. Tecnicamente non sono locali aperti al pubblico e quindi sfuggono all’applicazione della normativa.
L’imposta di soggiorno è prevista solo per le strutture ricettive. In qualche comune è stata estesa (a parere mio in modo non legittimo) anche alle locazioni turistiche.
In quanto locazioni private occorre un contratto vero e proprio.
Resta inteso che non è possibile “vendersi” come struttura ricettiva ed erogare i servizi tipici delle strutture. L’erogazione dei servizi potrebbe portare alla sanzione per esercizio abusivo di struttura ricettiva
Qua è visibile la modulistica del comune di Roma:
http://www.suaproma.comune.roma.it/get/radiciAttivita.action
Andare su “attività ricettive”, poi su “altre forme di ospitalità”
Buonasera, complimenti e grazie di questa possibilitá.
In merito al nuovo regolamento sopra citato dell’art. 2, comma 3,
ora é possibile pubblicizzare su siti di booking (Airbnb etc) la disponibilitá ad ospitare turisti in casa propria - finora prerogativa solo dei B&B - senza la presentazione di SCIA?
Dal sito del comune di Roma/Suap sembra non occorrano altri documenti se non la "Comunicazione offerta ospitalitá".
Facendo riferimento alla Vs precedente risposta: "Non é possibile vendersi come struttura ricettiva, né erogare i servizi tipici delle strutture", in sintesi, in questi casi, si dovrá pubblicizzare la disponibilità di posti letto evitando di usare termini impropri riconducibili alle strutture ricettive vere e proprie, corretto?
Grazie!!
Tratteremo di questi e molti altri argomenti nel prossimo incontro di formazione che si terrà ad APRILIA il prossimo 15 dicembre 2015
------------------------------
[color=blue][b]Sessione di formazione A (ore 9,30-13,00)
[/b][/color]La disciplina del procedimento amministrativo
Le procedure semplificate (scia, comunicazione e simili)
Irricevibilità, vizi tecnologici, procedurali e sostanziali
La conformazione
La conferenza di servizi
L'atto finale ed i pareri
Autotutela, ricorsi e correzione degli atti
Risposta ai quesiti
[color=red][b]Sessione di formazione B (ore 14,00-17,30)
[/b][/color]Polizia amministrativa e TULPS
Procedure e controlli in materia di polizia amministrativa
Il procedimento sanzionatorio pecuniario (L. 689/1981)
Disciplina delle sanzioni amministrative interdittive
Casistiche più ricorrenti
Risposta ai quesiti
[b][color=blue]Docente: dott. Simone Chiarelli[/color][/b]
Per maggiori dettagli:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=30434.0
Regolamento regionale LAZIO su strutture ricettive - ricorso al TAR di AGCM
[img width=300 height=159]http://www.aniem.it/wp-content/uploads/2015/01/20120627073010_agcm.jpg[/img]
[color=red][b]Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato[/b][/color]
AS1239 - NUOVA DISCIPLINA NEL LAZIO DELLE STRUTTURE RICETTIVE EXTRA ALBERGHIERE
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=31620.0
TASSA DI SOGGIORNO - accordo fra Comune e AIRBNB per riscossione anche per LOCAZIONI TURISTICHE (gennaio 2016)
[img width=300 height=111]http://www.iltucci.com/blog/wp-content/uploads/2015/11/airbnb_logo_detail.png[/img]
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=31720.0
la regione Lazio finalmente ha contemplato la possibilità della locazione turistica. Prima del nuovo regolamento la questione era incerta dato che la prassi applicativa aveva portato alla sovrapponibilità fra CAV e locazioni turistiche.
L’art. 2, comma 3 del nuovo regolamento dispone:
[i]Per favorire la sicurezza sul territorio regionale e contrastare forme irregolari
di ospitalità a danno della qualità dell’offerta turistica, i soggetti titolari di strutture
diverse da quelle di cui al comma 3 dell’articolo 1 che offrono ospitalità in appartamenti
privati locati per fini turistici di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 9
dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti
ad uso abitativo) o coloro che esercitano altre forme di ospitalità attraverso canali on
line di promo commercializzazione, trasmettono al Comune competente e all’Agenzia
di cui al comma 1, idonea comunicazione sull’ospitalità offerta utilizzando l’apposita
modulistica on line predisposta dal Comune stesso.[/i]
La comunicazione non è una SCIA. In altre parole, è solo una nota informativa dato che le locazioni turistiche non sono strutture ricettive la contrattazioni private per l’uso di un immobile ai fini della permanenza per motivi turistici. Tecnicamente non sono locali aperti al pubblico e quindi sfuggono all’applicazione della normativa.
L’imposta di soggiorno è prevista solo per le strutture ricettive. In qualche comune è stata estesa (a parere mio in modo non legittimo) anche alle locazioni turistiche.
In quanto locazioni private occorre un contratto vero e proprio.
Resta inteso che non è possibile “vendersi” come struttura ricettiva ed erogare i servizi tipici delle strutture. L’erogazione dei servizi potrebbe portare alla sanzione per esercizio abusivo di struttura ricettiva
Qua è visibile la modulistica del comune di Roma:
http://www.suaproma.comune.roma.it/get/radiciAttivita.action
Andare su “attività ricettive”, poi su “altre forme di ospitalità”
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SALVE A TUTTI E COMPLIMENTI DAVVERO per il lavoro eccelso che fate nei confronti degli utenti,
stiamo prendendo un appartamento a roma in affitto ed il proprietario è d'accordo per farcelo sublocare in toto,
in base a cio che abbiamo letto in tutte le vostre discussioni vorremmo sapere se potete confermarci o meno tali aspetti che vi riporto:
- la regione Lazio come sopra detto già da voi, ora (finalmente) tende a distinguere le attività di casa vacanza ed affitto ad uso turistico chiedendo "solamente" a chi affitta di inviare una comunicazione riguardo tale tipologia di contratto da redigere sull'appartamento in oggetto (non scia quindi), oltre a tale richiesta, non troviamo niente però riguardo al periodo di chiusura annuale, nel senso per le casa vancanze si chiarisce l'aspetto dei 100 giorni per questo tipo di affitto invece non troviamo restrizioni a livello temporale (al di la di dare servizi organizzati ai turisti ed essere aperti tutto l'anno eccetera che sono tutti indizi di imprenditorialità come già spiegato), è vero questo o c'è qualche riferimento particolare specifico che dica esempio: per tot giorni non puoi affittare!?
- per quanto concerne invece la tassa di soggiorno confermato che non bisogna applicarla per questa tipologia di contratto?anche dopo la nuova legge regionale di Giugno...
- la comunicazione alla questura confermato che bisogna farla solamente per cittadini extra-UE (al di la dei contratti superiori ai 30 giorni con contratto registrato eccetera)
-Inoltre se sono nel regime dei minimi (reddito massimo 30000) come altra attività che non ha a che vedere con gli affitti, la somma dei redditi, facciamo esempio 27000 attività e 5000 reddito netto dagli affitti (32000 totale) concorre o meno al reddito finale? non concorre e quindi viene semplicemente tassato ma non mi fa uscire dal regime dei minimi perche cosa a parte, oppure si somma e mi fa uscire dal regime?
- in ultimo (e grazie già da adesso) il reddito sul quale pagherò le tasse, portando al commercialista sia gli introiti avuti dai turisti che le spese sostenute (relative ai periodi che è stata subaffittata ovviamente compreso l'affitto che io pago al proprietario) viene calcolato sulla differenza è esatto? ho speso tra affitto e spese 10 ho incassato dai turisti 15 di affitto ho guadagnato 5 (spese e ricavi sempre dei periodi del subaffitto ovviamente) su quello pago le tasse in base a ciò che poi il commercialista ci indicherà scaglioni reddito eccetera....
Grazie davvero sono più domande ma credo che siano importanti per chiarire gli ultimi dubbi in merito a tale tipologia di contratto soprattutto dopo la legge regionale nel Lazio di Giugno, aiuterà sicuramente lo spero anche altri utenti ad avere chiaro il tutto al 100%,
Grazie ancora
Saluti a tutti e ancora complimenti
- la regione Lazio come sopra detto già da voi, ora (finalmente) tende a distinguere le attività di casa vacanza ed affitto ad uso turistico chiedendo "solamente" a chi affitta di inviare una comunicazione riguardo tale tipologia di contratto da redigere sull'appartamento in oggetto (non scia quindi), oltre a tale richiesta, non troviamo niente però riguardo al periodo di chiusura annuale, nel senso per le casa vancanze si chiarisce l'aspetto dei 100 giorni per questo tipo di affitto invece non troviamo restrizioni a livello temporale (al di la di dare servizi organizzati ai turisti ed essere aperti tutto l'anno eccetera che sono tutti indizi di imprenditorialità come già spiegato), è vero questo o c'è qualche riferimento particolare specifico che dica esempio: per tot giorni non puoi affittare!?
[color=red]
Non ci sono riferimenti nella legge regionale del Lazio circa i periodi ciò anche perché le regioni non possono legiferare nell'ORDINAMENTO CIVILE. Le regioni possono legiferare in materia di turusmo ma non possono mettere bocca sul codice civile, locazioni ecc. Anche l'aver previsto la comunicazione sembra un po' un'ingerenza. Difatti non sono previste sanzioni per la mancanza della comunicazione.[/color]
- per quanto concerne invece la tassa di soggiorno confermato che non bisogna applicarla per questa tipologia di contratto?anche dopo la nuova legge regionale di Giugno...
[color=red]
per adesso non so novità da aprte del comune di Roma, avrai letto che Firenze, ad esempio, ha modificato di recente il regolamento comunale e impone la tassa di soggiorno anche per le locazioni. Scaricati il regolamento aggiornato del asito della Capitale ma credo che per adesso niente sia cambiato.[/color]
- la comunicazione alla questura confermato che bisogna farla solamente per cittadini extra-UE (al di la dei contratti superiori ai 30 giorni con contratto registrato eccetera)
[color=red]guarda gli ultimi post di questo topic (pag. 3)[/color]
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=6288.msg52334#msg52334
Per le altre ose non posso che rimandarti ad un commercialista. Io, per lo meno, mi occupo di firitto amminstrativo. Per le problematiche fiscali sono troppi i casi particolari da verificare
Buonasera mi sono appena é iscritta e già inizio con le domande ;) posso affittare il mio appartamento con contratti locazioni brevi art 431/1998 locando solo una parte ??? Cerco di spiegarmi meglio facendo una divisione interna e affittare come se fossero due anche se al catasto é uno. Naturalmente senza modificare la piantina ma mettendo solo due porte . Ultima domanda ;) posso mettere a disposizione la biancheria ???? Grazie
riferimento id:23502Sul forum, con il motore di ricera interno, puoi trovare moltissime risposte a domande come le tue.
Questo tipo di locazione si connota per una sostanziale libertà contrattuale. Nell’ambito di questa discrezionalità può essere concordata e dettagliata la locazione di parte di fabbricato. La fattispecie è abbastanza diffusa per tutte le locazioni transitorie.
Sul contratto devi specificare bene qual è la parte locata, per il resto (ai tuoi fini) non vedo differenze normative fra locazione parziale o totale.
Affinché non ti venga contestato un esercizio (illegittimo) di struttura ricettiva extra-alberghiera non devi erogare servizi personali agli alloggiati. Far trovare nell'appartamento dell'attrezzatura (posate, stoviglie, materiale di consumo ad inizio rapporto contrattuale non lo vedo come una fornitura di servizi
Imposta di soggiorno sulle case vacanza affittate da privati: l’istituzione ex novo è in contrasto con la legge di stabilità 2016
[color=red][b]Corte dei Conti Piemonte, Sez. contr., Delib., 23 marzo 2016, n. 24[/b][/color]
http://buff.ly/1W1wJ6L