Data: 2014-12-12 20:01:58

abrogazione art. 124 co. 2 reg. esec. tulps e grande confusione

egregio dottore in questo settore l'incertezza regna sovrana.
riporto un passaggio del ministero interno del febbraio 2013 indirizzato alla prefettura di firenze,nel quale si legge testualmente:

"Il Ministero dell’Interno con una recente nota indirizzata alla Prefettura di Firenze, ha fornito importanti chiarimenti interpretativi su due questioni di rilevante interesse per le aziende d’intrattenimento danzante e musicale.
In particolare, le questioni trattate si riferiscono:
a) alla applicabilità o meno della S.C.I.A. (segnalazione certificata di inizio attività) al parere di agibilità (ex art. 80 del TULPS);
b) alla necessità o meno della licenza per “spettacoli di qualsiasi specie” organizzati nei pubblici esercizi di cui all’art. 86 del TULPS, a seguito della
abrogazione dell’art. 124 secondo comma, del regolamento TULPS Regio decreto n. 635/1940.
In merito alla prima problematica, il Ministero dell’interno – confermando la tesi interpretativa già sostenuta dal Silb-Fipe ritiene che vada escluso dal campo di applicazione della SCIA il parere di agibilità della commissione di vigilanza di cui all’art. 80 delTULPS, poiché il presupposto per l’applicabilità della SCIA è la
natura vincolata dell’atto autorizzativo; natura che invece non ha il parere della Commissione di Vigilanza, caratterizzato com’è da un’ampia discrezionalità tecnica commisurata a ciascuno specifico locale o impiantosoggetto a verifica.
Inoltre, a conferma di ciò, l’art. 141 lett. b) regolamento TULPS attribuisce alle suddette Commissioni il potere di “indicare le cautele ritenute necessarie sia nell’interesse dell’igiene che della prevenzione infortuni”. Una ulteriore motivazione escludente, nella fattispecie, l’operatività della SCIA è rappresentata,
secondo il Ministero, dalla circostanza che i pareri delle Commissioni di Vigilanza non hanno natura autorizzatoria (unica prevista per la SCIA) ma sono invece atti che si inseriscono nel complesso procedimento finalizzato al rilascio della licenza di agibilità o di esercizio da parte dell’amministrazione comunale.
Per quanto attiene poi alla seconda problematica – in ordine alla necessità o meno della licenza per“spettacoli di qualsiasi specie” organizzati nei pubblici esercizi di cui all’art. 86 del TULPS, a seguito della abrogazione dell’art. 124 secondo comma, del regolamento TULPS – nella nota in commento il Ministero
dell’Interno ha osservato che l’abrogazione del secondo comma dell’art. 124 del Regolamento TULPS ha semplicemente sancito a livello normativo un principio già in precedenza ricavato in sede interpretativa.
Secondo un orientamento più volte espresso in passato dal Ministero, non ogni spettacolo o intrattenimento musicale o danzante svolto in un pubblico esercizio è soggetto al regime di cui agli articoli 68, 69 e 80 del TULPS con il conseguente obbligo del parere della Commissione di vigilanza.
Devono infatti essere ritenuti esenti dal suddetto sistema autorizzatorio (esclusivamente) gli spettacoli e/o intrattenimenti musicali e danzanti allestiti occasionalmente (es. festa dell’ultimo dell’anno), sempreché rappresentino un’attività meramente complementare e accessoria rispetto a quella principale della ristorazione e della somministrazione di alimenti e bevande. Qualora invece finiscano per prevalere le caratteristiche tipiche del locale di pubblico spettacolo (ad esempio, con allestimento di apposite sale, con allestimenti scenici, con il richiamo di un pubblico più ampio di quello cui si rivolge normalmente l’attività di somministrazione, con il pagamento di un biglietto di ingresso, ecc.), così come quando l’intrattenimento e/o danzante sia previsto con cadenza saltuaria ma ricorrente (es. nei fine settimana), vanno ritenute senz’altro applicabili le suddette disposizioni del TULPS e quelle,connesse, del suo Regolamento di esecuzione, con il relativo sistema di controlli e verifiche, primo fra tutti il parere della Commissione di vigilanza.
Secondo il parere espresso dal Ministero dell’Interno nella nota in commento, una diversa interpretazione della portata abrogativa dell’art. 124, secondo comma, del Regolamento TULPS – in base alla quale si volesse ritenere esclusa la necessità delle verifiche connesse al rilascio delle licenze di agibilità nei confronti di qualsiasi iniziativa di spettacolo o intrattenimento svolta nei pubblici esercizi, indipendentemente dall’entità della stessa – determinerebbe un incomprensibile deficit di sicurezza e un altrettanto incomprensibile disparità di trattamento rispetto allo svolgimento
delle stesse attività all’aperto o all’interno dei locali pacificamente soggetti alla disciplina dell’art. 68 del TULPS, quali ad esempio discoteche e sale da ballo.
Occorre infine osservare come nella nota in commento, il Ministero ha anche inteso ribadire un’importante interpretazione dell’art. 141 del Regolamento del TULPS.
Ha difatti riaffermato come riguardo ai locali e agli impianti con capienza pari o inferiore alle 200 persone, la relazione del tecnico abilitato può sostituire esclusivamente le verifiche previste alla lettera b) e gli accertamenti di cui alle lettere c) e d) del primo comma di detto articolo, ma non anche il parere sul cosiddetto “esame progetto” relativo appunto a “progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti”.
Tale parere della Commissione di vigilanza non è dunque sostituibile e va reso sempre, qualunque sia la capienza del locale anche se pari o inferiore alle 200 persone; ciò a pena della illegittimità della licenza eventualmente rilasciata in assenza di detto parere, fatti salvi gli eventuali profili di responsabilità penale dell’autorità rilasciante.
Va difatti ricordato come per pacifica giurisprudenza della Suprema Corte il parere reso dalla Commissione di vigilanza ai sensi dell’art 80 del TULPS, quando previsto, ha natura obbligatoria (cioè non può essere omesso) e vincolante (cioè non può essere disatteso dall’Autorità rilasciante l’autorizzazione)."
EBBENE, LEGGENDO LA PRESENTE IO CAPISCO CHE:
1. non è affatto vero che l'attività di intrattenimento nei P.E. è stata totalmente liberalizzata e che è sufficiente presentare perizia fonometrica per poter fare anche tutti i giorni allietamento o intrattenimento (non imprenditoriale);
2. che la liberalizzazione (con presentazione di perizia fonometrica) è solo per gli spettacoli e/o intrattenimenti occasionali o sporadici e che se l'evento è ricorrente (fine settimana) occorre passare dalla CCVPS;
3. che la SCIA entro le ore 24.00 introdotta dal decreto cultura si presenta solo per gli spettacoli occasionali esterni (e anche interni) purchè appunto occasionali o sporadici.
4. che nel caso di spettacoli e/ o intrattenimenti ricorrenti nei P.E. occorre comunque passare dalla CCVPS con la differenza tra più o meno 200 avventori.
5. Che comunque l'evento sporadico o occasionale non deve essere pubblicizzato perché in questo modo si "indirezzerebbe" a un numero maggiore di avventori, diverso dai "soliti frequentatori del P.E" e pertanto ricadrebe nell'attività imprenditoriale.



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Data: 2014-12-12 20:22:03

Re:abrogazione art. 124 co. 2 reg. esec. tulps e grande confusione

QUESTO QUELLO CHE HO CAPITO IO.
ORA VEDO UN COMPORTAMENTO CHE CAMBIA DA COMUNE IN COMUNE:
A) in alcuni comuni il tutto (intrattenimento e allietamento - non pubblico spettacolo - ) è liberalizzato, ed è sufficiente  presentare la perizia fonometrica per proseguire (purchè non si rientri nell'area imprenditoriale dell'attività.
B) altri comuni chiedono la SCIA (entro le ore 24.00 del giorno stesso) per ogni evento;
C) in altri (purchè non si tratti di eventi sporadici o occasionali) si convoca comunque la CCVPS (COME DICE DI FARE IL SUDDETO PARERE DEL MINISTERO).
A questo punto secondo LEI qual'è il comportamento giusto?
Io nel mio comune ho liberalizzato l'allietamento re l'intrattenimento, nel senso che chiedo solo perizia fonometrica ( non convoco CCVPS per art. 80 TULPS che chiedo solo per pubblico spettacolo ex art. 68 TULPS) e il P.E., ANCHE PUBBLICIZZANDO SU FACEBOOK, può liberamento fare allietamento o intrattenimento (senza ballo e senza carattere di imprenditorialità) più volte a settimana o anche con cadenza settimanale (ad esempio ogni martedì e ogni giovedì).
SECONDO LEI COME STANNO LE COSE?
HO BISOGNO DI CHIAREZZA.

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Data: 2014-12-14 21:11:30

Re:abrogazione art. 124 co. 2 reg. esec. tulps e grande confusione

La materia avrebbe bisogno di approfondimenti extra forum. Mi dilungo un po' più del solito ed espongo i miei pensieri.


Prima di tutto, senza approfondire troppo, occorre premettere che la materia della Polizia Amministrativa appartiene alla regione e agli enti locali. La potestà regolamentare propria dei comuni in materia (vedi art. 158, 159, 161 del d.lgs. 112/98 e art. 117 e 118 Cost.) fa sì che gli stessi possano regolamentare la materia di cui trattasi andando a dettagliare l’applicazione della legge. Credo che questa funzione sia socialmente utile per togliere incertezze a chi vuole fare investimenti. In questo ambito un'amministrazione comunale può dettare altre condizioni, rispetto a quelle legali, affinchè, anche passata la mezzanotte, si continui ad applicare il regime di SCIA (es: eventi in luoghi privati sotto le 200 persone, eventi in aree dove non ci sono problemi di traffico ecc.). Resta inetso che la normativa acustica deve essere sempre applicata, questo anche in assensa di specificazioni nel regolamento di polizia amministrativa.


Il ministro, nella circolare da te citata, fa le sue affermazioni sulla questione dell’art. 80 TULPS basandosi, fra le altre cose, sull’interpretazione letterale della norma (testualmente: [i]stante il tenore letterale della norma[/i]).
In sintesi, afferma che il parere su progetto non è compreso nel novero degli aspetti abilitativi che possono essere sostituti dalla relazione del tecnico incaricato.

Ebbene, sempre in virtù di un’interpretazione letterale della norma, nell’art. 80 TULPS non si ravvede la necessità di una parere su progetto obbligatorio da parte della CCVLPS al fine del rilascio o del costituirsi dell’abilitazione ex art. 80 TULPS:
[i]Art. 80 TULPS, comma 1 - L'autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio.
[/i]
Quindi, se è vero, e non potrebbe essere altrimenti data la discrezionalità di un parere, che il tecnico incaricato non può redigere un parere in nome della CCVLPS, è altrettanto vero che tale parere non pare sempre e comunque obbligatorio al fine dell’ottenimento di un’abilitazione ex art. 80 TULPS.
E’ vero che esistono sentenze della cassazione asserenti che il parere è sempre obbligatorio ma questo principio si è sedimentato in epoca pre-riforma di cui al DPR 311/2001 e prima dell’affermazione dei nuovi principi in materia di attività economiche di cui (soprattutto) al DL 13/2011, DL 201/2011, DL 1/2012 (interpretazioni restrittive, tassative e ragionevolmente proporzionate alle finalità perseguite – correla con la potestà regolamentare rammentata prima).

In conclusione, là dove non si rileva un progetto per la futura realizzazione di un locale da adibire a locale di pubblico spettacolo o dove tale locale abbia una capienza inferiore alle 200 persone, mi pare ragionevole e proporzionato interpretare la normativa nel senso che può essere applicata la SCIA asseverata sull’80 TULPS in quanto le verifiche rammentate dallo stesso 80 TULPS sono sostituite dall’asseverazione del tecnico. Per completezza, è da notare che il procedimento ex art. 80 TULPS (quando resta un’autorizzazione) è sottoposto al silenzio assenso che matura in 60 gg (vedi DPR 407/1994, voce 53 e 63, tabella C), quindi bisogna chiedersi se il parere sia compreso nel procedimento oppure sia un qualcosa pre-procedimento. In quest’ultimo caso non può essere che qualcosa di facoltativo, altrimenti l’80 TULPS si duplicherebbe in 2 procedimenti e in due autorizzazioni, nel primo caso sarà compreso nelle valutazioni oggettive che in ogni caso la CCVLPS dovrà effettuare entro 60 gg (anche questo aspetto è da esplicitare in un regolamento di polizia amministrativa applicata alla fattispecie).

Riguardo all’art. 124 del Reg. TULPS il legislatore è intervenuto abrogando questa diposizione:
[i]Sono soggetti alla stessa licenza gli spettacoli di qualsiasi specie che si dànno nei pubblici esercizi contemplati dall'art. 86 della legge [/i](la licenza è quella dell’art. 69 TULPS)

Quindi, qualsiasi genere specie di spettacoli che si danno (ad esempio) nei bar, nei ristoranti o negli alberghi non necessitano più di nessuna abilitazione.
Un’interpretazione ragionevole e proporzionata alle finalità di tutela della pubblica incolumità, non certo con finalità di controllo della facoltà di fare impresa e dell’inibizione della concorrenza (tutte cose vietate dalla legge), non si ravvede la necessità dell’abilitazione neanche nel caso venga fatto pagare un biglietto o siano maggiorati i prezzi delle consumazioni sempreché il locale resti com’è senza che siano approntati spazi per l’assembramento del pubblico. L’attività principale deve restare la somministrazione mentre lo spettacolo deve risultare a servizio della prima. Quindi, o si applica l’art. 68 e 80 tulps, perché il locale si è trasformato effettivamente in un luogo al chiuso destinato al pubblico spettacolo/trattenimento o non si applica niente. E' logico che non esiste un confine certo ma una zona grigia in cui da una fattispecie si passa all'altra. Circoscrivere questa zona grigia sta alla ragionevolezza mediata con i paradigmi interpretativi citati prima.

Se si applica l’art. 68 e 80 TULPS allora l’esercente può anche chiedere le abilitazioni per l’esercizio in pianta stabile (cioè non per l’evento ma per l’esercizio continuato) e svolgere le attività di somministrazione e spettacolo in via congiunta. L’attività principale resterà quella legata alla destinazione d’uso del fabbricato intesa, quest’ultima, come uso prevalente in termine di superficie utile.

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Data: 2014-12-15 10:32:40

Re:abrogazione art. 124 co. 2 reg. esec. tulps e grande confusione

Egregio dottore, scusi ma ho un pò di confusione.
1. per quanto riguarda l'abrogazione dell'art. 124 co. 2 mi pare di aver capito che l'intrattenimento o l'allietamento( a meno che non si tratti di ballo) anche se ripetitivo (una o due volte a settimana) non necessita di nulla, quindio sbagliano i comune che si fanno fare SCIA.
Per quanto riguarda invece l'art. 80 (per questi locali che ho io che non superano le 100 persone di capienza perchè i locali sono piccoli) lo stesso non occorre, giusto?

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Data: 2014-12-15 20:25:12

Re:abrogazione art. 124 co. 2 reg. esec. tulps e grande confusione

Sì, a parere mio eventi, anche se ripetuti con una certa frequenza, organizzati nei PE che non determinano stravolgimenti nel locale, non abbisognano di nessuna scia ex art. 69.

Per i locali sotto alle 100 persone, se sono locali di pubblico spettacolo in senso stretto si applica l'80 TULPS con asseverazione del tecnico.

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Data: 2014-12-16 09:28:57

Re:abrogazione art. 124 co. 2 reg. esec. tulps e grande confusione

Scusi ancora dottore.
L'asseverazione del tecnico deve passare dal parere della CCVPS, oppure è sufficiente che la presenti al mio ufficio?

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Data: 2014-12-18 15:56:34

Re:abrogazione art. 124 co. 2 reg. esec. tulps e grande confusione

Dottore nella precedente risposta mi ha detto che solo se si tratta di locali di pubblico spettacolo in senso stretto (sotto le 100 persone) occorre l'art. 80 TULPS. Ma allora se si tratta di un bar o di un pub (sotto le 100 persone) che davanti ad alcuni tavoli si crea una piccola area per mettere la strumentazione per suonare (senza predisposizione di area ballo o palchetto ecc e senza carattere di imprenditorialità) non serve la relazione ex art. 80 giusto?

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