Data: 2014-12-12 10:31:09

Subentro in Spettacolo Viaggiante

Una società ha presentato al Comune X richiesta di autorizzazione per subingresso nello spettacolo viaggiante (attrazione Pista Su Ghiaccio) allegando la seguente documentazione:
- copia dell'autorizzazione rilasciata alla ditta cedente dal Comune Y
- copia del Codice identificativo rilasciato dal Comune Z
- copia dell'atto notarile di cessione di ramo d'azienda che indica quale oggetto del contratto: "1) ramo d'azienda inerente l'attività di spettacoli viaggianti e nello specifico l'attività di pista sul ghiaccio, 2) attrezzature quali: transenne, 50 paia di pattini, 3 panchine".
Alla nostra richiesta di chiarimenti circa la struttura principale della pista, ci hanno allegato un contratto di noleggio di attrezzatura da una ditta terza della durata di 3 mesi. E' possibile? La struttura non dovrebbe essere quella alla quale fu attribuito il codice e comunque permanentemente in possesso della ditta?
Inoltre, deve prima essere richiesta la voltura del codice identificativo al Comune Z e poi la voltura dell'autorizzazione, oppure va bene anche il contrario?

riferimento id:23478

Data: 2014-12-12 18:30:53

Re:Subentro in Spettacolo Viaggiante

Non ho capito bene la situazione che descrivi. In ogni caso ti faccio un sunto normativo così puoi leggere meglio la fattispecie.

Occorre premettere che ogni cambio di gestione deve essere annotato nel “libretto di attività”. Il libretto dell’attività è un po’ come il libretto di circolazione delle auto, deve essere aggiornato (da parte degli stessi gestori) con tutte le volture. Il comune che ha registrato l’attrazione terrà il novero di tutti i cambi gestore. Puoi sempre verificare con quel comune se libretto attività e registrazione attuale corrispondono.

Dal lato subingresso, è possibile rilevare che il trasferimento di un’attrazione può avvenire sia come vero e proprio subingresso in ramo d’azienda sia come semplice vendita di un’attrezzatura. In entrambi i casi la procedura di voltura dell’attrazione è la stessa. Resta inteso che l’utilizzatore (gestore) dell’attrazione deve avere una abilitazione ex art. 69 con l’annotazione di quell’attrazione (codice del comune registrante).

Il comma 10 dell’art. 4 del DM 18/05/2007 dispone:
[i]Per l'utilizzo di un'attività esistente da parte di un nuovo gestore, oltre al cambio di titolarità della licenza, lo stesso deve ottenere dal Comune la voltura degli atti di registrazione e di assegnazione del codice identificativo.[/i]
Il comune registrante quindi, rilascerà al nuovo gestore una presa d’atto / provvedimento con la quale conferma l’avvenuta annotazione. Su qesuto punto non c'è uniformità di azione.

Dalla circolare 114/2009 si evince:
il soggetto che acquisti un'attività di spettacolo viaggiante esistente, assumendone quindi il controllo, al fine di poterla esercire, è tenuto, ove ne sia privo, ad ottenere la licenza di esercizio. Ove fosse già munito della predetta licenza, al fine di assumere la qualità di nuovo gestore, deve, attraverso apposita istanza, far inserire l'attività esistente acquisita nel documento costitutivo della licenza stessa;
il nuovo gestore deve segnalare al Comune che aveva registrato l'attività di spettacolo viaggiante e rilasciato il codice identificativo, il cambio di gestione dell'attività stessa, in simmetria a quanto previsto dal comma 9, dell'art. 4. Tale disposizione recita:
[i]9. In caso di cessione, vendita o dismissione dell'attività, il gestore deve darne comunicazione al Comune che ha effettuato la registrazione e rilasciato il codice identificativo. Nel solo caso di dismissione, il gestore dovrà consegnare anche la targa ovvero certificarne l'avvenuta distruzione[/i]

Nei casi in cui l'attività di spettacolo viaggiante sia ceduta o venduta a terzi dal costruttore (o da un altro soggetto come ad esempio: il commerciante o l'intermediario, ecc.) nella veste di «non gestore» della medesima attività, gli obblighi della comunicazione, previsti dai commi 9 e 10, dell'art. 4, permangono a carico del gestore che acquisirà l'attività stessa.
Il Gestore è quello che esercita l’attività ed è in possesso dell’art. 69 TULPS. Un costruttore o un commerciante, pur in assenza di 69 TULPS, possono anche registrare l’attività prima di venderla o noleggiarla ad un gestore. In ogni caso possono detenere e commerciare attrazioni senza mai utilizzarle.

Il Ministero chiarisce altresì che nei casi in cui l'attività di spettacolo viaggiante fosse data dal gestore in prestito, in noleggio, in uso gratuito, ecc., a terzi, è da ritenere, per analogia, che debbano essere applicati i commi 9 e 10 dell'art. 4. Tali forme di «trasferimento» del bene, però, sono consentite nei soli casi in cui i «soggetti terzi» che acquisiscono a vario titolo l'attività, siano già in possesso, per quella specifica attività, della licenza prevista dall'art. 69 del T.U.L.P.S.


riferimento id:23478

Data: 2015-06-06 08:08:05

Re:Subentro in Spettacolo Viaggiante

Norma ISO 17842-2 sull’esercizio e manutenzione delle attrazioni.

http://buff.ly/1Mv6n5t

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