Buon giorno, allo stato attuale è obbligatoria l'Ape per l'affitto di locali commerciali in Toscana?
riferimento id:23442qui trovi un sunto da parte della Regione Toscana
http://www.regione.toscana.it/-/obblighi-dell-attestato-di-prestazione-energetica
Qua altre info:
http://www.leggioggi.it/2014/01/20/lattestato-di-prestazione-energetica-dopo-il-decreto-destinazione-italia/
Buon giorno, allo stato attuale è obbligatoria l'Ape per l'affitto di locali commerciali in Toscana?
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La certificazione energetica si applica a tutte le categorie di edifici di cui all’articolo 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ossia:
– edifici adibiti a residenza e assimilabili (abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo, quali abitazioni civili e rurali, collegi, conventi, case di pena, caserme, abitazioni adibite a residenza con occupazione saltuaria, quali case per vacanze, fine settimana e simili, edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari);
– edifici adibiti a uffici e assimilabili: pubblici o privati, indipendenti o contigui a costruzioni adibite anche ad attività industriali o artigianali, purché siano da tali costruzioni scorporabili agli effetti dell’isolamento termico;
– edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani nonché le strutture protette per l’assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
– edifici adibiti ad attività ricreative o di culto e assimilabili (quali cinema e teatri, sale di riunioni per congressi, mostre, musei e biblioteche, luoghi di culto, bar, ristoranti, sale da ballo);
[color=red]– edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili: quali negozi, magazzini di vendita all’ingrosso o al minuto, supermercati, esposizioni;[/color]
– edifici adibiti ad attività sportive (piscine, saune e assimilabili, palestre e assimilabili, servizi di supporto alle attività sportive);
– edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
– edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili.
E’ stato sottolineato che restano esclusi dalla certificazione energetica:
– box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi e altri edifici a questi equiparabili in cui non è necessario garantire un confort abitativo;
– i “ruderi”, previa esplicita dichiarazione di tale stato dell’edificio nell’atto notarile di trasferimento di proprietà;
– gli immobili venduti nello stato di “scheletro strutturale”, cioè privi di tutte le pareti verticali esterne o di elementi dell’involucro edilizio, o “al rustico”, cioé privi delle rifiniture e degli impianti tecnologici (ma deve essere resa una esplicita dichiarazione di tale stato dell’edificio nell’atto notarile di trasferimento di proprietà).
Rimangono esclusi anche i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati e gli altri casi specifici previsti al punto 3 dell’art. 3 del D.Lgs. 192/2005.
Oltre agli approfondimenti indicati da MARIO vedi:
http://www.studioninarello.it/prestazione-energetica/faq-attestato-di-prestazione-energetica/
http://www.notariato.it/sites/default/files/657-13-c.pdf
http://www.ilsole24ore.com/articlegallery/notizie/2013/ape-attestato-prestazione-energetica/index.shtml
http://www.professionearchitetto.it/news/notizie/18761/Ape-attestato-di-prestazione-energetica-quando-e-obbligatorio-redigerlo