Buon giorno, chiedo una delucidazione in merito alla attività di vendita in area pubblica.
Sul nostro territorio comunale ci sono numerosi ambulanti che sostano indisturbati e per lunghi periodi di tempo (anche per tutto il giorno) in aree comunali.
La Polizia Municipale non interviene a meno che , non vengono posizionate merci su suolo poichè afferma che non esistoni più limitazioni temporali alla sosta ed al commercio.
L'art 83 della legge regionale 28/2005 stabilisce che gli orari vengono definiti dal Comune coordinandoli con l'art. 80 di per se abrigato con la legge regionale 47/2013 e lo considera per questo di dubbia interpretazione, inoltre considerano tutte le limitazioni orarie incostituzionali alla luce della modifica all'art.3 comma 1 del DL 223/2006.
Dovendo aggiornare il Regolamento per il commercio in aree pubbliche ed avendo nella stessa bozza previsto un tempo massimo di sosta per il commercio in aree publiche nonchè un orario da vendita massimo consentito , vorrei dei chiarimenti.
Per quanto riguarda inoltre gli orari se non ci sono limiti, non possiamo prevedere il divieto di vendita nelle ore notturne.
Aspetto un parere......Grazie.
Confermo che anche il commercio itinerante è soggetto alla liberalizzazione degli orari (vedi corte cost. n. 104/2014, tar milano n. 2830/2013).
Il comune può intervenire, come del resto per il commercio in sede fissa, solo per porre rimedio a situzioni contingenti e per un tempo sufficiente al rimedio della situazione di insostenibilità.
Detto questo, è bene precisare che un conto è l'orario di esercizio (h24) e un conto è il tempo di sosta che l'itenerante può mantenere nel medesimo punto. Il regolamento del commercio su areee pubbliche può stabilire, proprio per non rendere l'itinerante impropriamente uguale al concessionario, che la sosta nel medesimo punto sia limitata a x minuti (es. 60, 90, 120) dopo di che il soggetto deve spostari di almeno x metri (es. 500, 1000).