Data: 2014-12-10 08:31:53

SALE DEL COMMIATO

E’ pervenuta richiesta, da parte di un soggetto titolare di autorizzazione per l’esercizio di attività funebre, di utilizzare locali appositamente predisposti quali Sale del commiato.
Chiedo cortesemente a quale procedura è soggetta tale attività (Autorizzazione/SCIA/Comunicazione) e i riferimenti normativi che definiscono le caratteristiche e i requisiti che devono avere i locali.
Grazie

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Data: 2014-12-10 08:50:09

Re:SALE DEL COMMIATO

Regolamento regionale 9 novembre 2004 , N. 6 "Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali".

Art. 42.
Sale per il commiato.
1. I soggetti autorizzati allo svolgimento di attività funebre possono realizzare e gestire propri servizi per il commiato.
2. L’[b]autorizzazione[/b] per la gestione di sale del commiato, idonee a ricevere e custodire persone decedute presso abitazioni, strutture sanitarie di ricovero o cura, è rilasciata dal comune ai soggetti autorizzati allo svolgimento di attività funebre, previa verifica che:
a) sussistano i requisiti previsti dall’articolo 4, comma 7, della legge regionale;
b) durante il periodo di osservazione sia assicurata la sorveglianza anche a mezzo di apparecchiature di segnalazione a distanza, al fine del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita della salma.
3. Le sale di commiato possono prevedere l’esercizio delle attività di imbalsamazione e tanatoprassi secondo le modalità e i termini stabiliti da apposito provvedimento della Giunta regionale.
4. La sala del commiato non può essere collocata in strutture obitoriali, strutture sanitarie pubbliche o private o nelle loro immediate vicinanze, nonché in strutture socio-sanitarie o socio-assistenziali.
5. Il comune controlla il funzionamento dei servizi per il commiato presenti nel proprio territorio, avvalendosi dell’ASL per gli aspetti igienico-sanitari.
6. Il gestore della sala per il commiato trasmette al comune il tariffario delle prestazioni concernenti i servizi per il commiato.

Ciò premesso e tenuto conto che tra le verifiche ci sono quelle dell’art. 4 comma 7 della l.r. 22/2003 oggi sostituita dalla l.r. 33/2009 art. 70 comma 7 (Le sale del commiato possiedono le caratteristiche igienico-sanitarie previste per le camere mortuarie dal D.P.R. 14 gennaio 1997), che sono di competenza ASL, si potrebbe a mio avviso anche applicare la SCIA, ma consiglio di sentire anche la ASL locale al fine di evitare sanzioni.

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